Il Trust – sistema di intestazione fiduciaria dei beni – ha come scopo la segregazione patrimoniale dei beni trasferiti per causa lecita, che vengono separati dall′asset patrimoniale del disponente (Settlor).

Lo Studio affianca il cliente in tutte le fasi di pianificazione e costituzione di un Trust, garantendo il godimento dei numerosi vantaggi offerti da questo importante istituto giuridico.

L’istituto del Trust presenta i seguenti vantaggi:.

1) Impignorabilità e insequestrabilità dei beni in Trust
Sussistendo determinati requisiti (quali ad es. la liceità della causa, la regolarità formale, etc.), i beni conferiti dal Settlor (disponente) in Trust non sono pignorabili né sequestrabili per debiti del disponente; tali beni infatti divengono di proprietà del Trust found e dunque di un soggetto estraneo al disponente. La titolarità del Trustee non è comunque piena: i beni in trust rimangono comunque separati dal patrimonio personale del Trustee e gestiti secondo l’atto istitutivo del Trust.

2) Blindatura dell′asset patrimoniale
Tale caratteristica è dovuta al fatto che il Settlor (disponente) si separa nettamente dai propri beni (si spoglia della proprietà piena) assegnando la legittimazione a gestire i beni conferiti ad un soggetto terzo: il Trustee, che ha il potere-dovere di gestire ed amministrare i beni del Trust con diligenza e professionalità. Il Settlor non risulta più titolare dei beni conferiti in Trust

3) Vantaggi Fiscali del Trust
I beni conferiti in Trust non appartengono più al Settlor e di conseguenza escono dal suo ambito patrimoniale/reddituale. Per di più gli strumenti di tutela che è possibile adottare sull′estero possono consentire legittimi risparmi d′imposta che – ricorrendo determinati presupposti legali ed organizzativi del Trust – possono essere estremamente performanti da punto di vista fiscale.

I doveri del Trustee sostanzialmente consistono nell’amministrare la trust property secondo le istruzioni impartite dal Settlor nel rispetto di:

· criterio di diligenza (diligenza del prudent man);
· rilevanza personale dell′incarico;
· segregazione dei beni;
· dovere di lealtà (c.d. duty of loyalty), ovvero operare sempre in modo da escludere la ricerca di ogni vantaggio personale e badando sempre in modo imparziale agli interessi dei beneficiari, qualora fossero più di uno).

4) Poteri del Trustee
Amministrare correttamente secondo le indicazioni contenute nell′atto istitutivo:

· i c.d. mandatory powers (direttive vincolanti);
· i c.d. permissive powers (discrezionalità nel raggiungimento dello scopo del Trust).
· Il Deed of Trust e/o la legge applicabile al Trust determinano altresì i limiti imposti al Trustee.
· capacità di agire in giudizio e di essere citato in giudizio;
· capacità di comparire davanti a notaio o altra persona che rappresenti un′autorità pubblica.

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