LA SUCCESSIONE DEI BENI (MOBILI) DI VALORE STORICO E ARTISTICO

Premessa

Anche i beni di particolare valore storico, artistico, archeologico e etnoantropologico (c.d. “beni culturali” ex art. 10 Dlgs 42/04) in caso di morte del loro proprietario possono essere devoluti agli eredi.

Anche ad essi potranno trovare applicazione le norme in tema di successione legittima (art. 565 – 586 c.c.) o testamentaria (artt. 587 – 712 c.c.). Ciò a seconda del fatto che il defunto abbia o meno redatto un testamento.

Nella remota ipotesi in cui non vi siano eredi, non venga disposta successione testamentaria o non venga deciso di includere i beni in un trust, tali beni, alla morte del loro proprietario, vengono devoluti allo Stato.
Lo chiarisce l’art. 586 c.c. (norma rubricata “acquisto dei beni da parte dello Stato”), norma che dispone che in assenza di altri successibili l’eredità si trasmette allo Stato.

La disciplina speciale: l’art. 59 del codice dei beni culturali

Per le successioni dei beni culturali, oltre alle norme del codice civile, trovano applicazione anche le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e paesaggistici (c.d. Codice Urbani o Dlgs 42/04).

L’art. 59 (norma rubricata “denuncia di trasferimento”)del predetto codice stabilisce che qualsiasi atto che trasferisca la proprietà (dunque anche le successioni), o anche la detenzione di beni mobili, deve essere denunciato al Ministero della Cultura.
La denuncia di cui al presente articolo, deve essere presentata al Ministero per il tramite della Soprintendenza territorialmente competente.

L’art. 59 del codice dei beni culturali chiarisce che il termine per presentare la denuncia decorre:
– (per gli eredi) dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari;
– (per il legatario) dalla comunicazione effettuata dal notaio ex art. 623 c.c. all’indirizzo di residenza o di domicilio.

Per essere considerata valida la denuncia deve contenere l’indicazione:
• dei dati identificativi delle Parti (de cuius ed erede) e la sottoscrizione delle medesime
• del bene e dei suoi dati identificativi (dati catastali)
• della tipologia di atto di trasferimento
• del domicilio in Italia ai fini di eventuali comunicazioni

Ove la denuncia non contenga quanto sopra indicato, il quinto comma dell’art. 59 del codice dei beni culturali chiarisce che essa “si considera non avvenuta”.

Analisi di un caso particolare: le successioni delle collezioni artistiche (analisi di T.A.R. Lazio Sent. 8844/2008)

Il diritto non definisce esplicitamente il concetto di “collezione artistica”. Lo stesso codice dei beni culturali cita in molti suoi articoli (es. art. 10, co. 3 lett. e; art. 21, co. 1 lett. c; art. 44, co. 1; art. 56, co. 2 lett. a; art. 66, co. 2, lett. b; art. 75, co. 3 lett. a; art. 104, co. 1 lett. b) il termine collezione ma non lo definisce.

Pur in assenza di una definizione normativa è noto che per collezioni artistiche si intendono tutte quelle raccolte di più opere d’arte generalmente effettuate da privati.
Caratteristiche comuni delle collezioni (d’arte) sono generalmente due: la molteplicità delle opere raccolte ed il loro valore storico-artistico.

La lacuna normativa è colmata dalla giurisprudenza.

Infatti, il T.A.R. per il Lazio (Sent. n. 8844/2008), adito dagli eredi di un collezionista al fine di ottenere l’annullamento di un provvedimento della P.A. che aveva vincolato ex art. 5 della l. 1089/39 (oggi art. 13 del codice dei beni culturali) i beni da esso raccolti nella sua vita, chiarisce gli elementi che contraddistinguono una collezione.

Alla luce della sentenza in analisi, per essere considerati come una “collezione” i beni raccolti devono essere accumunati da:
omogeneità
identico contenuto tematico
appartenenza unitaria
identica localizzazione
medesima finalità storico-artistica
.

Nel caso posto all’attenzione del giudice amministrativo, la “raccolta” oggetto di successione non poteva essere intesa come una collezione.
Ciò in quanto nel caso di specie sussisteva unicamente la medesima titolarità e la comune localizzazione dei beni raccolti dal de cuius.
Tali requisiti, a detta del T.A.R., sono “insufficienti da soli a qualificare dette opere come una collezione
.
Infatti, ove solamente questi due requisiti fossero necessari a qualificare più opere come una collezione “si finirebbe con il ricondurre detta nozione alla sola volontà soggettiva del proprietario di raccogliere oggetti di disparata natura per soddisfare le proprie propensioni culturali o anche di sola curiosità” (T.A.R. per il Lazio Sent. 4412/00).

Del tutto mancante nel caso posto all’attenzione dei G.A. era “un comune contenuto tematico, la cui lettura è consentita sola dalla conservazione del carattere unitario del complesso di cose” (T.A.R. per la Sicilia Sent. n. 1066/2007).

Per tali ragioni i beni oggetto della successione non sono stati considerati come una collezione e di conseguenza il giudice aveva disposto l’annullamento del provvedimento dell’Amministrazione.

La fiscalità delle successioni di beni culturali

Anche i beni culturali concorrono alla formazione dell’asse ereditario oggetto di tassazione.
Lo chiariscel’art. 9 (rubricato “attivo ereditario”) del Dlgs 346/90 (c.d. testo unico sulle imposte di successione). Ai sensi di tale norma i beni culturali sono considerati come “mobilia”.

I beni culturali possono essere esclusi dall’attivo ereditario, ai sensi dell’art. 13 (rubricato “beni culturali”) del Dlgs 346/90 solo se:
– sottoposti a vincolo (ex art. 13 Dlgs 42/04);
– il vincolo sia anteriore all’apertura della successione;
– siano inseriti in un apposito inventario, con una “descrizione particolareggiata” ed idonea alla loro identificazione, da comunicare al Ministero per la cultura (per il tramite della Soprintendenza territorialmente competente) il quale dovrà verificare se il bene è o meno sottoposto a vincolo.

L’alienazione del bene, ove sia trascorso meno di un quinquennio dall’apertura della successione, comporta l’inclusione (ex post) del bene nell’attivo ereditario.

di:
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati

Le acque pubbliche

PREMESSA LA DEMANIALITÀ DELLE ACQUE

Le acque sono beni demaniali: lo prescrive l’art. 822 c.c. (norma rubricata “demanio pubblico”). La norma precisa che “fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (…)”. Il codice dell’ambiente, ossia il D.lgs 152/06, all’art. 144 (riprendendo il contenuto dell’art. 1 della abrogata legge Galli – l. 36/94) dispone come “tutte le acque superficiali e sotterranee (…) appartengono al demanio dello Stato”.

In quanto annoverabili tra i beni demaniali le acque non hanno un proprietario ma sono della collettività. Ciò vuol dire che un fiume che attraversa una determinata proprietà non appartiene al proprietario del fondo ma è un bene di tutti (ai sensi dell’art. 909 c.c. il proprietario del fondo ha tuttavia il diritto ad utilizzare le acque presenti nella sua proprietà).

Secondo la dottrina i corsi d’acqua sono pubblici nei suoi tre elementi inscindibili: acqua, alveo e sponde (A. MAZZA, voce teorica delle Acque Pubbliche). Inoltre, alla luce del D.lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e paesaggistici) i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua e le relative sponde per un’estensione di 150 m sono aree tutelate ex lege (tali aree sono sottoposte a tutela e vincolo paesaggistico – sul punto C.d.S., Sez. IV, Sent. 3264/14).

Sono sottoposte ad una disciplina speciale le acque termali e per uso geotermico.

CARATTERISTICHE DELLE ACQUE PUBBLICHE

– laguna di Orbetello –

In quanto beni appartenenti al demanio le acque sono inalienabili (ogni loro atto di trasferimento sarebbe nullo), indisponibili, inusucapibili, impignorabilie non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi stabiliti dalle leggi che le riguardano” (art. 823 c.c.).

La legge tuttavia non esclude forme di utilizzazione delle acque da parte dei privati.

Ai sensi dell’art. 2 del R.D. 1775/1933 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) le acque pubbliche possono essere utilizzate da:

1) soggetti in possesso di un titolo legittimo – c.d. uso particolare/speciale;

2) soggetti che per trenta anni anteriormente alla pubblicazione della legge 2644/1884 (legge “concernente le deviazioni delle acque”) hanno utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;

3) soggetti titolari di una concessione – c.d. uso eccezionale.

A queste tre forme normativamente previste se ne aggiunge, secondo la dottrina e gli studi notarili (Studio n. 1196/1997), una quarta forma: uso comune/generale – quando l’utilizzo delle acque è consentito uti cives a tutta la collettività (es. navigazione su un fiume o più in generale funzione di consumo umano).

IL PARDOSSO DELLA (GESTIONE DELL’) ACQUA PUBBLICA

Anche se l’acqua è un bene comune, la sua gestione è affidata a soggetti privati – per tale ragione, per l’utilizzo di un bene qualificato come di tutti, siamo costretti a pagare delle bollette (c.d. paradosso dell’acqua pubblica).

La gestione delle acque è affidata a soggetti privati (che solitamente rivestono la forma di S.r.l. o di S.p.a.). Il D.L. 135/2009 (convertito in legge 166/09).  – che di fatto ha favorita la “privatizzazione dell’acqua pubblica” – ha incentivato il ricorso al modello concessorio consentendo che soggetti privati dispongano, in modo pieno od esclusivo, della gestione dell’acqua.

Spetterà alla P.A. (il Comune) individuare l’operatore più economico ed affidargli la gestione del servizio idrico.

Nonostante i referedum del 2011 la gestione dell’acqua non è pubblica.

SII E ATO

Prevede l’art. 141 del Codice dell’ambiente che i servizi idrici integrati (abbreviati SII), gestiti secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, sono costituiti “dall’insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civile, di fognatura e depurazione delle acque reflue”.

Il compito del gestore è di assicurare la cura degli acquedotti, delle reti fognarie e della depurazione delle acque.

I servizi idrici integrati erano operavano, fino al 2011, all’interno degli ambiti territoriali ottimali (ATO), ripartizioni territoriali ove operavano le Autorità di Ambito (art. 148 codice dell’ambiente).

L’art. 2, co. 186 bis della legge 42/10 ha disposto la soppressione delle Autorità d’Ambito ed ha posto in capo alle Regioni il compito di individuare nuovi soggetti cui affidare “le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”. (tali funzioni per quanto riguarda la regione Toscana sono oggi affidate all’AITAutorità idrica toscana).

UTILIZZI DELLE ACQUE

Consumo umano

Il consumo umano è il principale scopo per cui utilizziamo l’acqua. Nonostante questa importantissima funzione solo il 20% delle acque pubbliche è utilizzata per soddisfare tale esigenza.

Numerose e molteplici sono le norme di diritto interno ed internazionale che regolano questa funzione (per approfondire clicca qua). 

Balneazione

spiaggia di Golden Beach – Miami (USA)

La balneazione è una finalità collettiva delle acque. Tranne alcune eccezioni non possono essere poste limitazioni alla balneazione. La giurisprudenza amministrativa precisa chei titolari delle concessioni devono consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione (C.d.S. ord. 2543/2015).

Non è consentita la balneazione:
nelle aree protette “c.d. Zone A” (No-take- No-entry areas) ove per finalità di tutela dell’ambiente è vietata ogni attività, compresa la balneazione;
– ove la P.A. vieti con un suo provvedimento la balneazione per scarsa qualità delle acque;
– ove trattasi di acque presenti nel fondo di un proprietario. In questo caso non è proibita tanto la balneazione ma l’accesso – invito domino– nel fondo del proprietario (situazione che potrebbe generare l’applicazione del reato di cui. all’art. 637 c.p, norma rubricata ingresso abusivo nel fondo altrui).

Dal punto di vista normativo, la principale fonte in materia di balneazione è la direttiva 2006/7/CE (c.d. direttiva balneazione) recepita in Italia dal Dlgs 116/2008 e dal DM 30.03.2010 (per approfondimenti sul contenuto della direttiva clicca qua).

Navigazione

– patente di abilitazione al comando di unità da diporto –

Il COLREG 72 è la principale fonte (a livello internazionale) in tema di navigazione; lo scopo di tale fonte è di evitare la collisione tra le navi o tra navi e bagnanti. Esso prevede le dotazioni che devono essere presenti a bordo delle navi ed il sistema delle precedenze in mare (Regole 13-18 COLREG 72).

Norme a carattere locale prevedono le distanze minime che i mezzi a motore devono rispettare al fine di non incorrere in sinistri con i bagnanti. Generalmente le navi non possono avvicinarsi a più di 100 – 200 metri dalla costa (spetterà ai concessionari di strutture balneari delimitare con gavitelli di colore rosso le aree in cui le navi non possono entrare).

Ordinanze locali possono prevedere limiti diversi (più restrittivi o permissivi) per l’ancoraggio delle navi.

Nelle aree protette c.d. Zona A e Zone B è proibita la navigazione con mezzi a motore.

Ordinanze locali prevedono regole specifiche in relazione alla navigazione lacuale, lagunare o fluviale; per quanto riguarda il fiume Po, al fine di navigare in sicurezza ed evitare pericoli sono presenti sugli argini del fiume determinati “segnali” di colore rosso e bianco.

Funzioni EX Titolo IV del Codice dell’ambiente (artt. 166 ss)

Il codice dell’ambiente identifica ulteriori forme di utilizzo delle acque:

1) Uso delle acque irrigue e di bonifica

L’art. 166 del codice prevede che i consorzi di bonifica ed irrigazione possono utilizzare per l’irrigazione dei campi e terreni:
– gli impianti per l’utilizzazione in agricoltura delle acque reflue;
– gli acquedotti rurali ed altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica;
– acque fluenti nei canali e cavi consortili.

I consorzi per tali forme di utilizzo sono obbligati a corrispondere il pagamento dei canoni per le quantità di acqua utilizzate.

2) Uso agricolo

Ai sensi dell’art. 167, co. 1, del codice dopo il consumo umano deve essere assicurato l’utilizzo a fini agricoli delle acque. Di fatto, circa il 57% delle acque sono utilizzate per scopi agricoli.
Il codice dell’ambiente non tratta esplicitamente dell’agricoltura – tema trattato da apposite norme di settore.
L’art. 167, co. 3 – 4 prevede che l’utilizzo delle acque piovane contenute in invasi-cisterne (c.d. acque private) è libero; ai fini della raccolta delle acque piovane non è necessario disporre di alcune licenza o concessione.

Ulteriori utilizzi

Gli artt. 168 e 169 del codice indentificano senza normare o entrare troppo nel dettaglio due ulteriori finalità: l’uso idroelettrico delle acque e le attività di studio – ricerca. La materia è più approfonditamente disciplinata da normative di settore

L’ELENCO ED IL CATASTO DELLE ACQUE PUBBLICHE

ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE – L’art. 39 della legge 2644/1884 (successivamente disciplinato dal R.D. 1775/1933) aveva previsto l’introduzione degli Elenchi delle acque pubbliche; la funzione dell’elenco è di indicare i nomi e luogo di scorrimento delle acque in Italia. Secondo la giurisprudenza amministrativa “l’iscrizione nei detti elenchi ha valore costitutivo della pubblicità solo per i “corsi d’acqua” di dimensioni minori, e non anche per i “fiumi” e i “torrenti”, per i quali la pubblicità discende dalla loro stessa natura (arg. ex art. 822 cod. civ.) e l’eventuale iscrizione ha un valore meramente ricognitivo” (tra le più recenti C.d.S., Sez. IV. Sent. 4213/2016).

L’art. 2 del D.P.R. 238/1999 pur mantenendo il vigore gli elenchi ha disposto il venire meno dei loro aggiornamenti.

CATASTO (DELLE UTENZE) DELLE ACQUE PUBBLICHE – prescrive l’art. 5 del RD 1775/1933 che presso ogni provincia, a cura del Ministero delle Finanze è conservato il catasto delle utenze delle acque pubbliche.

Il Catasto ha lo scopo di censire le derivazioni delle acque pubbliche; il suo scopo, squisitamente di carattere fiscale, è di consentire alle Amministrazioni di riscuotere i canoni derivanti dalle concessioni nonché di verificare la tempestività degli adempimenti contabili dei concessionari.

Nel catasto sono indicate le derivazioni [rectius forme di utilizzo] grandi e piccole delle acque

CONTENZIOSI IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE

– targa del TRAP presso la Corte d’Appello di Firenze –

Le controversie in materie di acque pubbliche sono sottoposte alla giurisdizione del Tribunale Regionale delle acque Pubbliche (abbreviato TRAP).

I TRAP sono costituiti presso otto distretti di Corte di Appello e svolgono la funzione di giudice di primo grado nelle controversie vertenti l’utilizzo delle acque pubbliche (ex art. art. 140 del RD 1775/1933).

Le funzioni di giudice di appello in materia di gestione delle acque pubbliche sono affidate al TSAP (Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche). Eccezionalmente, per le materie previste dall’art. 143 RD 1775/1933, il TSAP svolge la funzione di giudice di primo grado.

(per approfondimenti sul TRAP e il TSAP si rinvia al presente link).

di:
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati

L’autorizzazione ex art. 146 del codice dei beni culturali

PREMESSA

Nel dicembre 2021 il Consiglio di Stato aveva rigettato il ricorso presentato da McDonald finalizzato ad aprire un suo McDrive vicino all’area archeologica romana delle Terme di Caracalla.

Il Consiglio di Stato aveva infatti ritenuto che la società americana non avesse presentato le dovute autorizzazioni per effettuare i lavori sull’area in questione (per approfondire sulla sentenza clicca qui).

La pronuncia pone l’attenzione sui requisiti effettivamente necessari – e da richiedersi all’Amministrazione – per realizzare progetti edilizi in zone che presentano valori storici, artistici o archeologici (c.d. beni culturali) oppure valore paesaggistico (c.d. beni paesaggistici).

Il nostro ordinamento offre ampia tutela a tali beni.

Condivisa una prima valutazione circa gli aspetti di rilevanza penalistica (link), la integriamo con le seguenti considerazioni attinenti a profili amministrativistici.

L’AUTORIZZAZIONE EX ART 146 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI

L’autorizzazione che stiamo analizzando però è uno (non l’unico!) dei documenti necessari che bisogna presentare in caso di lavori in aree di rilevanza culturale o paesaggistica. Oltre all’autorizzazione è necessario un titolo edilizio che ci possa legittimare ad intraprendere i lavori (es. permesso a costruire).

La procedura per effettuare lavori che incidono su un bene culturale o paesaggistico è specificamente disciplinata dal D.lgs 42/04, c.d. “Codice Urbani” o Codice dei beni culturali o paesaggistici.

L’art. 146 del presente codice impone che il privato, per effettuare queste tipologie di lavori, sia munito di un’apposita autorizzazione che viene rilasciata dall’Amministrazione competente a seconda che il bene appartenga allo Stato o ad altro Ente.

Gli interventi per i quali si richiede l’autorizzazione però hanno un limite: i lavori non possono distruggere o introdurre modifiche che rechino pregiudizio al bene.

L’autorizzazione ha una durata massima di 5 anni. Una volta scaduta deve essere chiesta una nuova autorizzazione.

L’autorizzazione non è necessaria (art. 149) per:

– Interventi di manutenzione e restauro che non comportano una alterazione dei luoghi

– Attività agro-silvo-pastorale

– Taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, conservazione o antincendio dei boschi

LA PROCEDURA AUTORIZZATIVA

L’autorizzazione è ottenuta tramite domanda da presentare alla P.A..

Depositata l’istanza segue la fase istruttoria in cui l’Amministrazione valuta e verifica i requisiti e presupposti della stessa; è in questa fase che la P.A. richiede il parere della Soprintendenza per i beni culturali.

Conclusa questa fase:

Se ci sono i presupposti:

• La P.A. rilascia l’autorizzazione al richiedente.

Se non ci sono i presupposti:

• La P.A. potrà indicare come procedere per regolarizzare la domanda (procedura ex art. 10 bis LPA). In questo caso, se la domanda non viene regolarizzata secondo le prescrizioni indicate, essa è da intendersi rigettata

• La P.A. rigetta la domanda

In forza del principio di trasparenza dell’Amministrazione (art. 97 Cost. e 1 LPA) è possibile consultare presso l’apposito archivio online la lista delle autorizzazioni esistenti e la loro durata (art. 146, co. 13).

INTERVENTI PRIVI DI AUTORIZZAZIONE

Intraprendere opere e interventi in mancanza della descritta autorizzazione, darà luogo all’azione della PA che interverrà, anche in via cautelare ed urgente, disponendo il blocco dei lavori (art. 150).

di:
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati

La riforma in materia di reati contro il patrimonio culturale

Approvato dalla Camera e dal Senato il DDL Orlando-Franceschiniche prevede nuove pene per coloro che arrechino qualsiasi tipologia di danno a beni che presentano carattere storico, artistico o culturale.

L’entrata in vigore del DDL avverrà nel prossimo mese di aprile.

Questo DDL era già stato presentato alle Camere, nel 2018 durante la passata XVII legislatura (disegno di legge AS 2864), ma non era stato approvato. 

Alcuni episodi recentemente avvenuti, come l’imbrattamento di Palazzo Strozzi con la scritta “Jeff Koons marry me” o il versamento di ossido di ferro sulla Scala dei Turchi hanno sicuramente spinto nella definitiva approvazione di questo DDL. 

I sopraddetti due emblematici casi hanno confermato come le pene fossero troppo miti per quegli “incoscienti” che rovinino beni che rappresentano il nostro patrimonio culturale.

Avevamo già parlato di quali possono essere le conseguenze derivanti dal danneggiamento o imbrattamento di questi beni (clicca qua) quando questo DDL era ancora solo in discussione tra Camera e Senato.

Il nostro Legislatore, consapevole che oltre al danneggiamento vi sono anche altre “piaghe” che possono portare alla perdita di questi beni, come i furti o le esportazioni clandestine ha previsto l’introduzione di un nuovo titolo al codice penale (titolo VIII bis) composto di diciotto articoli volti ad offrire una tutela a tutto tondo per i beni che presentano valore storico-culturale.

Infine, per dare maggiore semplicità alla materia, il DDL abroga le precedenti disposizioni in vigore contenute sia nel Codice penale che nel Codice Urbani (Dlgs 42/04) in materia di tutela penale dei beni culturali. 

La situazione precedente poneva anche gli operatori di diritto nell’incertezza nell’individuare quale norma applicare in questi casi (codice penale? codice dei beni culturali? entrambi?).

La riforma dovrebbe superare tali difficoltà.

DI seguito l’illustrazione dei tratti salienti di questa riforma (per il testo completo clicca qui)

ART 518 bis c.p. FURTO DI BENI CULTURALI
Chi ruba un bene culturale, appartenente allo Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 927 a 1500 euro. L’autore del furto, secondo la norma, deve agire al fine di trarre profitto per se o altri.
Se il furto è aggravato da una o più circostanze previste dall’art. 625 c.p. (come ad esempio se il ladro agisce mascherato, con più persone o armato) la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 927 a 2000 euro.

ART 518 ter c.p. APPROPRIAZIONE INDEBITA
Appropriarsi, al fine di tratte un ingiusto profitto, di un bene culturale può portare alla reclusione da uno a quattro anni e alla multa da 515 a 1500 euro. Se l’autore del reato è il custode di un “deposito necessario” la pena è aumentata.

ART 518 quater c.p. RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI
Acquistare, ricevere, vedere o occultare un bene culturale o ancora aiutare altre persone a acquistare, ricevere, vendere o occultare un bene culturale, può comportare la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da 1032 a 1500 euro. Se il bene proviene da rapina o estorsione aggravate ex artt. 628, co. 3, o 629, co. 2, (ad esempio commesse da persona mascherata, da persone armate o da più persone) la pena è aumentata.
Questo articolo stabilisce anche, all’ultimo comma, che queste disposizioni si applicano anche le l’autore del reato non è imputabile (es. bambini con meno di 14 anni) o se manca una condizione di procedibilità.

ART 518 quinques c.p. IMPIEGO DI BENI CULTURALI PROVENIENTI DA REATO
Se i beni culturali, di provenienza delittuosa, vengono impiegati in attività economiche o finanziarie è prevista la reclusione da cinque a tredici anni e la multa da 6000 a 30000 euro. Pure in questo caso la norma è applicabile anche se l’autore non è imputabile o se manca la condizione di procedibilità.

ART 518 sexies RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI
Riciclare – cioè compiere attività che renando difficile comprendere la provenienza delittuosa del bene – comporta la reclusione da cinque a quattordici anni e la muta da 6000 a 30000 euro. Il secondo comma prevede che la pena è diminuita se il reato base (cioè il reato realizzato prima di riciclare in bene) prevede la reclusione inferire a cinque anni. Pure in questo caso la norma è applicabile anche se l’autore non è imputabile o se manca la condizione di procedibilità.

ART 518 septies AUTORICILAGGIO
L’autoriciclaggio – cioè compiere il reato base e poi agire al fine di impedire l’identificazione delittuosa – è sanzionato con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 6000 a 30000 euro. Se il reato base prevede la reclusione inferire a cinque anni la pena per l’autoriciclaggio è da due a cinque anni e da 3000 a 15000 euro. Non ci saranno conseguenze penali se i beni vengono destinati a uso o godimento personale.

ART 518 octies FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI
Formare una scrittura privata falsa (cioè un documento relativo a un bene culturale che possa ad esempio attestare la proprietà del bene) o distruggere una scrittura privata vera può comportare la reclusione da uno a quattro anni. Se viene fatto uso di una scritta privata formata, o alterata da altri, la reclusione è dagli otto mesi ai due anni e otto mesi.

ART 518 novies VIOLAZIONE IN MATERIA DI ALTERAZIONE DI BENI CULTURALI L’articolo punisce con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 2000 a 80000 euro chi immette sul mercato beni culturali o chi non presenta denuncia (ma che ne è obbligato come ad es. può essere il direttore di un museo, un custode o un agente di polizia), entro trenta giorni, dell’avvenimento di un atto di trasferimento di un bene culturale.

ART 518 decies IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI
Importare da un altro Stato un bene culturale senza le dovute autorizzazioni può comportare la reclusione da due a sei anni o la multa da 258 a 5165 euro.

ART 518 undecies USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI Esportare beni culturali senza la dovuta autorizzazione può comportate la reclusione da due a otto anni e la multa fino a 80000 euro. Se l’autore del reato è una persona che svolge l’attività di vendita al pubblico, o di esposizione di beni, sono previste anche le pene accessorie (ulteriori conseguenze penali) dell’interdizione dall’esercizio di queste professione e la pubblicazione della sentenza di condanna

ART 518 duodecies DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI
Distruggere, danneggiare o imbrattare un bene culturale comporta la reclusione da 25000 a 15000 euro. Per poter beneficiare della sospensione condizionale è necessario che l’autore del reato abbia rimediato al danno o all’imbrattamento del bene.

ART 518 terdecies DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
La pena è della reclusione da dieci a sedici anni se vengono compiuti atti di devastazione e saccheggio (cioè forme vaste e profonde, di danneggiamenti su una quantità indiscriminata di cose mobili e/o immobili).

ART 518 quaterdecies CONTRAFFAZIONE
Alterare o contraffare un bene culturale può comportare la reclusione da 3000 a 10000 euro. La sentenza potrà anche essere pubblicata su tre giornali con diffusione nazionale, scelti dal giudice. Inoltre, i beni contraffati devono essere confiscati ed è vietata la vendita di queste contraffazioni.

ART 518 quinquesdecies CASI DI NON PUNIBILITÀ
Non è punibile per contraffazione chi realizza copie di beni culturali indicando espressamente la loro non originalità.

ART 518 sexiesdecies CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
L’articolo prevede pene più gravi se l’autore del reato: cagioni un danno di notevole gravità; agisce come esercente di un’attività professionale, bancaria o finanziaria (in questo caso può essere prevista anche l’interazione dall’ professione e la pubblicazione della sentenza); è un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio o se persona finalizzata alla conservazione di beni culturali; agisce come membro di un’associazione per delinquere.

ART 518 septiesdecies CIRCOSTANZE ATTENUANTI
È prevista una riduzione della pena di un terzo se il danno, le conseguenze dannose o i vantaggi ottenuti, siano di particolare tenuità.

ART 518 duodevices CONFISCA
La riforma stabilisce anche la confisca del materiale di provenienza illecita nel caso del reato di esportazione di beni culturali. La confisca è sempre disposta in caso di patteggiamento. Se non è possibile confiscare il bene il giudice può disporre la confisca dei beni dell’autore del reato per un valore corrispondete al profitto tratto dal reato.

ART 518 undevices FATTO COMMESSO ALL’ESTERO
Norma che sanziona anche nel nostro paese comportamenti come quelli indicati negli articoli precedenti ma commessi all’estero.

di:
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati

Tutela Beni Culturali

Focus di dicembre 2021 – per ulteriori aggiornamenti clicca qui

PREMESSA
A Firenze il 14.12.2021 due facciate di Palazzo Strozzi sono state imbrattate con la scritta a
vernice spray “Jeff Koons marry me”.

Il nostro Paese, pieno di beni di rilevanza storico, artistico o paesaggistico, è vulnerabile alle
aggressioni di sconsiderati atti rischiando di essere irrimediabilmente deturpate e danneggiate.
Il tema, oltre al citato episodio fiorentino, si è riproposto a poca distanza con l’imbrattamento con
ossido di ferro della Scala dei Turchi nell’Agrigentino.
Seppure tali episodi non abbiano – per fortuna! – comportato effetti irreparabili è doveroso
rammentare le possibili conseguenze derivanti da tali condotte a danno di beni di rilevanza
storico, artistica, culturale o paesaggistica.

APPROFONDIMENTO
La legge tutela tanto i beni culturali quanto il paesaggio.

I beni culturali (art. 10 del D.lgs. 42/04) sono quelli che presentano interesse storico, artistico,
archeologico o etnoantropologico. Sono tali i palazzi storici, i musei, le chiese, le biblioteche e così
via.

Il paesaggio (art. 131 del D.lgs 42/04) è “il territorio espressivo di identità”. In passato il diritto
tutelava solo i “bei paesaggi”, cioè tutti i luoghi aventi valore estetico. Oggi il termine paesaggio è
inteso come morfologia del territorio. Esso comprende tanto il paesaggio naturale (luoghi non
costruiti) quanto il paesaggio artificiale (luoghi modificati dall’intervento dell’uomo).

Deturpare, danneggiare o distruggere un bene culturale-paesaggistico può comportare conseguenze
tanto dal punto di vista penale (reati) che civile (risarcimento).

DAL PUNTO DI VISTA PENALE
Sia il codice penale che il codice dei beni culturali puniscono questi comportamenti, e nello
specifico:


• art. 635, co. 2, c.p.: reato di DANNEGGIAMENTO se viene distrutto, disperso, deteriorato o
reso in tutto o in parte inservibile un bene di interesse storico o artistico; commettere reati di tale
tipologia può dar luogo alla reclusione da sei mesi a tre anni.


• art. 639 c.p.: reato di DETURPAMENTO se viene deturpato o imbrattato un bene che presenta
caratteristiche storico o artistico; commettere reati di tale tipologia può dar luogo alla reclusione da
tre mesi ad un anno e il pagamento di una multa da 1.000 a 3.000 euro.
Il danneggiamento e il deturpamento hanno un dato comune: sono delitti che si configurano solo se
l’autore del reato ha tenuto una “condotta dolosa”, ossia sappiano ciò che stanno facendo e lo
vogliano fare (coscienza e volontà del fatto che si commette). Se il danneggiamento o il
deturpamento sono avvenuti per colpa (negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di
specifiche regole cautelari) non si configureranno responsabilità penali.


• art. 733 c.p.: reato di DANNEGGIAMENTO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO o
ARTISTICO NAZIONALE se viene distrutto, deteriorato o danneggiato un monumento o altra
cosa propria di cui sia notevole il pregio. Tale comportamento è punito con l’arresto fino ad un
anno o al pagamento di un’ammenda non inferiore a 2.065 euro. Questo reato, a differenza dei
precedenti, è di tipo contravvenzionale e pertanto si configura sia per condotte dolose che colpose.


Perché questo reato sia punibile è però necessario che:
1) l’autore del reato sia il proprietario, detentore o possessore del bene danneggiato;
2) l’autore del reato sia consapevole che il suo comportamento arrechi un pregiudizio al patrimonio
archeologico, storico o artistico nazionale.


• art. 169 D.lgs 42/04: OPERE ILLECITE se viene demolito, rimosso, modificato, restaurato o
vengano compiute altre attività senza disporre di apposita autorizzazione rilasciata
dall’amministrazione. Il reato si configura solo in relazione ai beni culturali (ne sono esclusi quelli
paesaggistici). La sanzione per questi comportamenti sarà l’arresto da sei mesi ad un anno e
l’ammenda da 775 a 38.734,50 euro. Per porre in essere questo reato è necessario che il suo
autore abbia una relazione qualificata con il bene.


Nel caso in cui la condotta comporti l’alterazione di un habitat naturale, come nelle ipotesi in cui
venga inquinato un determinato ambiente, l’autore di tali comportamenti potrà essere punito
secondo quanto previsto dagli artt. 452 bis e seguenti del codice penale (c.d. reati ambientali).


DAL PUNTO DI VISTA CIVILE
Le conseguenza dal punto di vista civile possono essere di varia tipologia ma tutte volte ad
effettuare un risarcimento del danno derivante dal proprio comportamento
L’autore di questi comportamenti potrà rispondere:

  • a titolo contrattuale se ha una relazione qualificata con bene (es. custode di un museo oppure un
    archeologo in fase di restauro del bene)
  • a titolo extracontrattuale se non ha alcuna relazione con il bene (es. un passante)

    LA PROPOSTA DI RIFORMA
    Nel 2018 era stato presentato il disegno legge n. 2864 che avrebbe offerto una tutela penale a tutto
    tondo per proteggere i beni culturali. Anche le ipotesi di danneggiamento e di deturpamento di tali
    beni erano state considerate da questa ipotesi di riforma.
    L’art. 518 novies c.p. avrebbe previsto l’introduzione di un trattamento sanzionatorio più rigido per
    i danneggiamenti, deturpamenti o imbrattamenti su beni culturali; inoltre, l’art 518 decies avrebbe
    previsto la possibilità di punire questi comportamenti anche se realizzati colposamente.

    Nel mese di Marzo 2022 questo disegno di legge è stato approvato e questi articoli sono stati finalmente introdotti nel codice penale – per ulteriori approfondimenti e per il testo di questa riforma clicca qui

    Per approfondire sul tema della tutela dei beni culturali clicca qui.

    di:
    Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati