LA SUCCESSIONE DEI BENI (MOBILI) DI VALORE STORICO E ARTISTICO

Premessa

Anche i beni di particolare valore storico, artistico, archeologico e etnoantropologico (c.d. “beni culturali” ex art. 10 Dlgs 42/04) in caso di morte del loro proprietario possono essere devoluti agli eredi.

Anche ad essi potranno trovare applicazione le norme in tema di successione legittima (art. 565 – 586 c.c.) o testamentaria (artt. 587 – 712 c.c.). Ciò a seconda del fatto che il defunto abbia o meno redatto un testamento.

Nella remota ipotesi in cui non vi siano eredi, non venga disposta successione testamentaria o non venga deciso di includere i beni in un trust, tali beni, alla morte del loro proprietario, vengono devoluti allo Stato.
Lo chiarisce l’art. 586 c.c. (norma rubricata “acquisto dei beni da parte dello Stato”), norma che dispone che in assenza di altri successibili l’eredità si trasmette allo Stato.

La disciplina speciale: l’art. 59 del codice dei beni culturali

Per le successioni dei beni culturali, oltre alle norme del codice civile, trovano applicazione anche le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e paesaggistici (c.d. Codice Urbani o Dlgs 42/04).

L’art. 59 (norma rubricata “denuncia di trasferimento”)del predetto codice stabilisce che qualsiasi atto che trasferisca la proprietà (dunque anche le successioni), o anche la detenzione di beni mobili, deve essere denunciato al Ministero della Cultura.
La denuncia di cui al presente articolo, deve essere presentata al Ministero per il tramite della Soprintendenza territorialmente competente.

L’art. 59 del codice dei beni culturali chiarisce che il termine per presentare la denuncia decorre:
– (per gli eredi) dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari;
– (per il legatario) dalla comunicazione effettuata dal notaio ex art. 623 c.c. all’indirizzo di residenza o di domicilio.

Per essere considerata valida la denuncia deve contenere l’indicazione:
• dei dati identificativi delle Parti (de cuius ed erede) e la sottoscrizione delle medesime
• del bene e dei suoi dati identificativi (dati catastali)
• della tipologia di atto di trasferimento
• del domicilio in Italia ai fini di eventuali comunicazioni

Ove la denuncia non contenga quanto sopra indicato, il quinto comma dell’art. 59 del codice dei beni culturali chiarisce che essa “si considera non avvenuta”.

Analisi di un caso particolare: le successioni delle collezioni artistiche (analisi di T.A.R. Lazio Sent. 8844/2008)

Il diritto non definisce esplicitamente il concetto di “collezione artistica”. Lo stesso codice dei beni culturali cita in molti suoi articoli (es. art. 10, co. 3 lett. e; art. 21, co. 1 lett. c; art. 44, co. 1; art. 56, co. 2 lett. a; art. 66, co. 2, lett. b; art. 75, co. 3 lett. a; art. 104, co. 1 lett. b) il termine collezione ma non lo definisce.

Pur in assenza di una definizione normativa è noto che per collezioni artistiche si intendono tutte quelle raccolte di più opere d’arte generalmente effettuate da privati.
Caratteristiche comuni delle collezioni (d’arte) sono generalmente due: la molteplicità delle opere raccolte ed il loro valore storico-artistico.

La lacuna normativa è colmata dalla giurisprudenza.

Infatti, il T.A.R. per il Lazio (Sent. n. 8844/2008), adito dagli eredi di un collezionista al fine di ottenere l’annullamento di un provvedimento della P.A. che aveva vincolato ex art. 5 della l. 1089/39 (oggi art. 13 del codice dei beni culturali) i beni da esso raccolti nella sua vita, chiarisce gli elementi che contraddistinguono una collezione.

Alla luce della sentenza in analisi, per essere considerati come una “collezione” i beni raccolti devono essere accumunati da:
omogeneità
identico contenuto tematico
appartenenza unitaria
identica localizzazione
medesima finalità storico-artistica
.

Nel caso posto all’attenzione del giudice amministrativo, la “raccolta” oggetto di successione non poteva essere intesa come una collezione.
Ciò in quanto nel caso di specie sussisteva unicamente la medesima titolarità e la comune localizzazione dei beni raccolti dal de cuius.
Tali requisiti, a detta del T.A.R., sono “insufficienti da soli a qualificare dette opere come una collezione
.
Infatti, ove solamente questi due requisiti fossero necessari a qualificare più opere come una collezione “si finirebbe con il ricondurre detta nozione alla sola volontà soggettiva del proprietario di raccogliere oggetti di disparata natura per soddisfare le proprie propensioni culturali o anche di sola curiosità” (T.A.R. per il Lazio Sent. 4412/00).

Del tutto mancante nel caso posto all’attenzione dei G.A. era “un comune contenuto tematico, la cui lettura è consentita sola dalla conservazione del carattere unitario del complesso di cose” (T.A.R. per la Sicilia Sent. n. 1066/2007).

Per tali ragioni i beni oggetto della successione non sono stati considerati come una collezione e di conseguenza il giudice aveva disposto l’annullamento del provvedimento dell’Amministrazione.

La fiscalità delle successioni di beni culturali

Anche i beni culturali concorrono alla formazione dell’asse ereditario oggetto di tassazione.
Lo chiariscel’art. 9 (rubricato “attivo ereditario”) del Dlgs 346/90 (c.d. testo unico sulle imposte di successione). Ai sensi di tale norma i beni culturali sono considerati come “mobilia”.

I beni culturali possono essere esclusi dall’attivo ereditario, ai sensi dell’art. 13 (rubricato “beni culturali”) del Dlgs 346/90 solo se:
– sottoposti a vincolo (ex art. 13 Dlgs 42/04);
– il vincolo sia anteriore all’apertura della successione;
– siano inseriti in un apposito inventario, con una “descrizione particolareggiata” ed idonea alla loro identificazione, da comunicare al Ministero per la cultura (per il tramite della Soprintendenza territorialmente competente) il quale dovrà verificare se il bene è o meno sottoposto a vincolo.

L’alienazione del bene, ove sia trascorso meno di un quinquennio dall’apertura della successione, comporta l’inclusione (ex post) del bene nell’attivo ereditario.

di:
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati

Il Comandante della nave ed i suoi poteri ai sensi del Codice della Navigazione

PREMESSA: IL RUOLO DEL COMANDANTE DELLA NAVE 

Il Comandante ai sensi degli artt. 321 e 322 c. nav. (disposizioni che elencano la gerarchia di bordo rispettivamente per le navi adibite alla navigazione marittima e a quella interna) è il soggetto apicale a bordo della nave.  

Tabella che sintetizza la gerarchia di bordo sia per le navi adibite alla navigazione marittima che per quelle adibite alla navigazione interna

Esso è munito di ampi poteri che trovano la loro disciplina in varie disposizioni del Codice della navigazione.  

L’art. 292 c. nav. (norma rubricata “comando della nave”) prevede che per assumere il comando di una nave è necessario essere muniti di un’apposita abilitazione. Tale abilitazione può sostanziarsi nella patente nautica, per il comando delle unità da diporto, o in requisiti più stringenti, per il comando delle unità mercantili o militari.  

La figura del Comandante della nave ha radici storiche risalenti nel tempo. 
Essa era già riconosciuta nel diritto romano: allora con il termine “magister navis” si identificava la persona, designata dall’armatore, cui era stata affidata la gestione ed il comando della nave. 

LE FUNZIONI DEL COMANDANTE 

Oggi le funzioni del Comandante si possono riassumere in attività: 
tecnico-gestionali  
rappresentative  
amministrative 

Queste funzioni, in caso di morte, assenza o impedimento del Comandante spettano all’Ufficiale di coperta di grado più alto, o in assenza, al nostromo salvo diverse indicazioni da parte dell’armatore della nave; in assenza di designazioni da parte dell’armatore spetterà all’Autorità portuale provvedere alla nomina di un nuovo Comandante (art. 293 c. nav. norma rubricata “sostituzione del comandante in corso di navigazione”). 

ATTIVITÀ TECNICO-GESTIONALI 

L’art. 295 c. nav. (norma rubricata “direzione nautica, rappresentanza e poteri legali”) prevede che al Comandante spetta, in modo esclusivo, la direzione della manovra e della navigazione. Inoltre ai sensi dell’art. 298 c. nav. (norma rubricata “comando della nave in navigazione”) il Comandante deve dirigere personalmente la manovra in entrata ed uscita da porti, canali o fiumi ed in ogni altra circostanza in cui la navigazione si presenti di particolare difficoltà

Le due disposizioni non devono essere interpretate in senso letterale: nei fatti non è il Comandante a svolgere personalmente le operazioni di cui agli artt. 295 e 298 c. nav.. 
Infatti, le due norme si riferiscono “non all’esercizio delle predette facoltà ma alla titolarità del potere direttivo” (U. LA TORRE “codice della navigazione esplicato”: quindi nulla osta che il Comandante possa delegare l’esercizio della manovra della nave; tuttavia, pur delegando le predette mansioni, il Comandante è tenuto ad essere presente ed a “dirigere” l’equipaggio nei casi indicati dagli artt. 295 e 298 c. nav.

ATTIVITÀ RAPPRESENTATIVE 

il Comandante rappresenta l’equipaggio, i passeggeri e l’armatore (art. 295, co. 2, c. nav.).  

Più nello specifico secondo la dottrina (A. FILIALE-M. GRIMALDI “Manuale di diritto della Navigazione marittima, interna e aerea”) il Comandante rappresenta negozialmente l’armatore quando quest’ultimo non sia presente e/o non abbia nominato un suo rappresentante (c.d. absentia domini).  

Il Comandante rappresenta processualmente l’armatore in giudizio per i fatti avvenuti a bordo nonché per ogni altra controversia sorta in relazione alla nave, al carico o all’equipaggio. 
In questi casi è l’armatore il soggetto del rapporto giuridico litigioso e il comandante non ha alcun interesse proprio a contraddire la domanda proposta da terzi nei suoi riguardi” (A. LEFEBVRE D’OVIDIO, G. PESCATORE, L. TULLIO op. cit.). 

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 

Le molteplici funzioni di carattere amministrativo del Comandante trovano fondamento in virtù della particolare qualifica pubblicistica che il Comandante riveste: un privato che esercita una funzione di pubblico interesse ex art. 359, co. 2, c.p.; la dottrina qualifica il Comandante come un “esercente privato di una pubblica funzione” (Ibidem). 

Le sue funzioni amministrative secondo la dottrina (Ibidem) possono essere raggruppate in: 
– attività di carattere disciplinare 
– attività di polizia 
– attività esplicabili in quanto capo della comunità viaggiante 

Questi poteri possono esplicarsi tanto verso l’equipaggio tanto verso i passeggeri.  
Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 186 c. nav. (norma rubricata “Autorità del comandante”) tutte le persone a bordo della nave sono soggette all’autorità del Comandante. 

• POTERI DI CARATTERE DISCIPLINARE 

L’art. 1249 c. nav. (norma rubricata “potere disciplinare nella navigazione marittima e interna”) apre lo specifico titolo (“infrazioni e pene disciplinari”) del Codice relativo alle sanzioni disciplinari
Le norme ivi contenute si dividono in sanzioni a carico dell’equipaggio e a carico dei passeggeri

Sanzioni a carico dell’equipaggio  
(artt. 1251 – 1255 c. nav.) 

L’art. 1251 c. nav. (norma rubricata “infrazioni disciplinari”) tipizza le possibili infrazioni che l’equipaggio può compiere: 
– rifiuto o ritardo di obbedienza ad un ordine del Comandante o di altro superiore o inosservanza del regolamento di bordo 
– inosservanza delle regole che disciplinano l’esercizio dell’attività dei porti 
– negligenza nell’adempimento delle proprie mansioni 
– assenza da bordo della nave senza dovuta autorizzazione 
– abbandono della nave 
– mancato rispetto verso i superiori gerarchici 
– disordini a bordo; ulteriori comportamenti volti a turbare l’ordine e la disciplina della nave; cattiva condotta  

L’art. 1252 c. nav. (norma rubricata “pene disciplinari per l’equipaggio della navigazione marittima o interna”) prevede che le condotte precedentemente illustrate possono essere sanzionate (a seconda della gravità) con
1) consegna a bordo da 1 a 5 giorni  
2) arresto di rigore per non più di 10 giorni (ossia rimanere confinati nel proprio alloggio per i giorni indicati) 
3) ritenuta del salario da 1 a 30 giorni o di una quota di utili da Euro 0,0103 a Euro 0,154 
4) inibizione dall’esercizio della professione per un tempo non inferiore a 1 mese e non superiore a 2 anni 
5) cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare 

Il codice dispone che il Comandane della nave può disporre solo le sanzioni di cui al nn. 1 e 2 mentre il Comandante del Porto può disporre le sanzioni di cui ai nn. 1-2-3. Le sanzioni di cui al nn. 4 e 5 possono essere disposte unicamente dal (allora) “Ministero per le comunicazioni” (oggi Ministero per lo sviluppo economico). 

Tali condotte possono assumere anche conseguenze penalistiche: venendo impedito il regolare svolgimento di attività di carattere pubblicistico l’autore della violazione può rispondere del reato di cui all’art. 328 c.p. (“omissioni di atti d’ufficio. Ritardo”).  

Sanzioni a carico dei passeggeri  
(1256 – 1257 c. nav.) 

Il codice della navigazione tipizza anche le condotte e le sanzioni che possono essere compiute dalle (ed ascritte a carico delle) persone a bordo della nave in qualità di passeggeri. 

L’art. 1256 c. nav. (norma rubricata “infrazioni disciplinari dei passeggeri”) prevede che costituiscono comportamenti sanzionabili disciplinarmente: 
– la mancanza di rispetto verso il Comandante, ufficiali o sottoufficiali 
– recare molestia agli altri passeggeri o all’equipaggio 
– turbare in qualsiasi modo il buon ordine della nave 
– inosservanza del regolamento di bordo 

Tali condotte, a seconda della loro gravità, possono essere sanzionate ex art. 1257 c. nav. (norma rubricata “pene disciplinari per i passeggeri”) con: 
• ammonimento semplice 
• ammonimento pubblico 
• esclusione dalla tavola comune da 1 a 5 giorni 
• proibizione di stare in coperta un periodo non superiore a cinque giorni 
• sbarco al prossimo porto di approdo in territorio nazionale (se trattasi di navi impiegate alla navigazione interna) 

Anche i passeggeri, ove la propria attività, dolosamente (ossia consapevolmente e volontariamente), arrechi un ritardo o impedisca il regolare svolgimento della nave, possono rendersi colpevoli del reato di cui 328 c.p.. 

Le sanzioni irrogabili dal Comandante dell’aeromobile 

La disciplina aeronautica solitamente riprendere per analogia quella prevista per la navigazione marittima.  
Tuttavia in questo caso si ravvisano alcune diversità: infatti il Comandante dell’aereo può arrecare sanzioni disciplinari solamente a carico dei passeggeri mentre gli sono precluse sanzioni a carico dell’equipaggio: tali sanzioni ai sensi dell’art. 1250 c. nav. (norma rubricata “potere disciplinare aeronautico”) sono esercitate dal direttorio dell’ENAC – ente nazionale aviazione civile – o dalle Autorità Consolari.  

POTERI DI POLIZIA 

In quanto soggetto che svolge una funzione pubblicistica il Comandate della nave assolve funzioni di polizia giudiziaria (ossia reprimere reati od impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori) ed attività di polizia di sicurezza (impedire il carico a bordo di soggetti pericolosi o affetti da malattie contagiose). 

In particolare modo in le funzioni di p.g. sono attribuite direttamente dall’art. 1235, co. 2, c. nav. (norma rubricata “ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria”) al Comandante della nave. 
L’art. 1237 c. nav. (norma rubricata “reati in corso di navigazione”) prevede che nel caso venga commesso un reato a bordo della nave il Comandante, al momento dell’approdo e comunque non oltre 24 ore dall’approdo, provvederà a consegnare alle Autorità di terra le persone in stato di arresto o fermo nonché le denunce, querele, referti e corpi di reato effettuando della consegna un’apposita relazione da trasmettere alla Procura della Repubblica. 

POTERI IN QUALITÀ DI CAPO DELLA COMUNITÀ VIAGGIANTE 
In quanto organo di vertice di una “comunità” distaccata dalla terraferma, ma che costituisce un “territorie flottant” dello Stato cui la nave batte la bandiera, il Comandate della nave può: 

Celebrare matrimoni  
Funzione esercitabile solamente in casi particolari: ad es qualora uno dei nubendi si trovi in pericolo di vita. 

Svolgere funzioni di Ufficiale di Stato civile  
Il Comandante della nave può certificare nascita, morte o sparizione in mare delle persone a bordo (funzioni che trovano riscontro nell’art. 296 c. nav. – norma rubricata “atti di stato civile e testamenti”).  

Esercitare funzioni notarili  
Ai sensi dell’art. 611 c.c. (norma rubricata “testamento a bordo di nave” e richiamata dalla seconda parte dell’art. 296 c. nav.) il Comandante, o colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio, può ricevere durante il viaggio testamenti.  

Ai fini della sua validità, il testamento deve essere redatto in doppio originale in presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo riceve e dai testimoni. Il testamento così ricevuto deve essere conservato tra i documenti di bordo e di tale ricezione deve essere data notizia nel giornale di bordo, o nel giornale nautico, e nel ruolo dell’equipaggio (art. 612 c.c. norma rubricata “forme [del testamento]”.  

Al momento dell’approdo il comandante è tenuto a consegnare alle apposite autorità il testamento.  
L’art. 613 c.c. (norma rubricata “consegna [del testamento]” prevede che in caso di approdo in un porto estero il Comandante è tenuto a consegnare all’Autorità consolare uno degli originali ed una copia dell’annotazione fatta sul giornale di bordo o nautico e sul ruolo d’equipaggio. Al ritorno in Italia gli altri originali del testamento devono essere consegnati alla competente autorità marittima locale

Ricezione delle notificazioni  
L’art. 1248 c. nav. prevede che per le notificazioni delle persone a bordo, sia come equipaggio sia come passeggeri, la nave è considerata come “abitazione” dal momento dell’imbarco fino a quello dello sbarco. Le notificazioni quindi perverranno (seppure in busta sigillata nel rispetto della segretezza della corrispondenza ex art. 15 Cost.) direttamente al Comandante che provvederà personalmente, o tramite suo delegato, a consegnarle al destinatario. 

di:  
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati 

La sdemanializzazione tacita

I BENI DEMANIALI E LA LORO SDEMANIALIZZAZIONE 

Con il termine demanio (derivante dal francese “demanie”, e a sua volta dal latino “dominium”) si identificano particolari beni che appartengono alla collettività.  

Il Codice civile non indica le caratteristiche dei beni demaniali ma prevede agli artt. 822 ss, e in alcune leggi speciali (es. Codice della navigazione), un corposo elenco di beni che sono annoverabili nel demanio. 

Le caratteristiche dei beni demaniali sono la loro inalienabilità, indisponibilità, inusucapibilità e impignorabilità.  

I privati possono disporre di un bene demaniale solo in due casi: 
Se la P.A. ha previsto che quel determinato bene debba essere affidato al godimento esclusivo di un determinato soggetto – concessione
Se il bene ha perduto la caratteristica della demanialità – sdemanializzazione

Con il termine sdemanializzazione si indica la perdita della destinazione ad uso pubblico del bene con conseguente passaggio dello stesso al patrimonio disponibile.  
In questo modo sarà possibile la “commerciabilità ed usucapibilità del bene” (M. CECILI, La Cassazione continua la strada della “sdemanializzazione tacita”: un’interpretazione contra legem?). 

LA SDEMANIALIZZAZIONE TACITA 

Per lungo tempo si riteneva che la perdita della caratteristica della demanialità potesse avvenire solo esplicitamente, ossia a seguito di un provvedimento espresso della Pubblica Amministrazione. 

Questa conclusione si basava su una lettura dell’art. 829 c.c. (rubricato “passaggio di beni dal demanio al patrimonio”) norma che stabilisce come il passaggio di un bene demaniale al patrimonio disponibile deve essere (espressamente) dichiarato dall’autorità amministrativa. Inoltre, la norma prevede che dell’atto di sdemanializzazione deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica” o che deveessere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali” per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni. 

La formulazione della norma è radicalmente diversa rispetto a quella prevista, in tema di sdemanializzazione dei beni, nel precedente Codice civile.  
La norma allora vigente, ossia l’art. 429 del Codice del 1865, prevedeva che la perdita di destinazione all’uso pubblico o alla difesa nazionale comportava automaticamente il passaggio del bene al patrimonio disponibile.  
La sdemanializzazione del bene poteva quindi avvenire anche tacitamente: ai sensi dell’art. 429 del Codice del 1865 non era necessario un provvedimento della P.A.; era sufficiente, per la sdemanializzazione, l’avverarsi di una mera situazione di fatto, ossia la perdita di destinazione del bene all’uso pubblico o alla difesa nazionale. 

Nonostante la formulazione del vigente art. 829 c.c. anche oggi è possibile una sdemanializzazione tacita.  
Ciò trova riscontro nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, resa a Sezioni Unite, che ha statuito come “l’art. 829 c.c. si pone in continuità con l’antecedente rappresentato dall’art. 429 c.c. del 1865 (…) da questo, la pacifica conclusione che il passaggio del bene pubblico al patrimonio disponibile dello stato consegue direttamente al realizzarsi del fatto della perdita della destinazione pubblica del bene, cosiddetta sdemanializzazione tacita, locuzione che evidenzia come la declassificazione prescinde dal provvedimento dell’autorità amministrativa” (Cass., Sez. Unite, Sent. n. 7739/2020). 

Anche prima della pronuncia delle Sezioni Unite la dottrina e la giurisprudenza ritenevano che la sdemanializzazione tacita fosse comunque ammissibile nonostante il tenore dell’art. 829 c.c.. 

Ciò in quanto si riteneva che per il tramite di determinati comportamenti la P.A. manifestava, implicitamente, la volontà di far fuoriuscire il bene dal demanio. 
Questi comportamenti – quali il silenzio o la mancata rivendicazione di un bene di fatto utilizzato immemorabilmente ad uso esclusivo di privati – si riteneva equivalessero ad un provvedimento implicito di sdemanializzazione da parte dell’Amministrazione (c.d. atto amministrativo implicito, ossia un “atto o comportamento esplicito dal quale è possibile desumere un’ulteriore valutazione di volontà del soggetto pubblico che lo ha posto in essere” – I. PEILA, “La cosiddetta sdemanializzazione tacita: nozione ed ambito di applicazione”) e non ad una mera inerzia

Si riteneva inoltre che il provvedimento cui dovesse essere dato “annunzio nella Gazzetta Ufficiale” o nei regolamenti comunali e provinciali di cui all’art. 829 c.c. non fosse un requisito essenziale per la sdemanializzazione del bene.  
Tale “provvedimento” della P.A., secondo dottrina e giurisprudenza, non ha natura costitutiva (cioè influenza la validità della sdemanializzazione) bensì meramente dichiarativa: esso ha efficacia “soltanto ricognitiva della perdita della destinazione ad uso pubblico del bene” (Cass. Sez. I, Sent. 12555/2013). 

BENI CHE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI SDEMANIALIZZAZIONE TACITA: I BENI DEL DEMANIO MARITTIMO ED IDRICO 

La sdemanializzazione tacita non è applicabile in relazione ai beni del demanio marittimo.  
Lo prevede l’art. 35 c.n. secondo il quale i beni del demanio marittimo possono essere sdemanializzati solo a seguito di un provvedimento espresso (decreto interministeriale) reso dal Ministero dei trasporti di concerto con quello per le finanze

Ugualmente non possono essere sdemanializzati tacitamente i beni del demanio idrico.  
Lo prevede espressamente l’art. 947 c.c., che dispone al terzo comma, che “in ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico”. 

Quanto affermato, oltre a trovare riscontro nelle disposizioni normative citate è stato confermato dalla stessa Cassazione a Sezioni Unite (Cass. 7739/2020 sopra richiamata) che ha disposto come la continuità normativa con l’art. 429 del Codice del 1865 riguarda solo l’art. 829 c.c e non si estende all’art. 947 c.c. e 35 c. nav.
I beni del demanio idrico e marittimo quindi non possono essere mai sdemanializzati tacitamente

di: Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati 

L’immemorabile

PREMESSA: IL DECORSO DEL TEMPO E I SUOI EFFETTI GIURIDICI 

Il decorso del tempo porta con sé effetti estintivi od acquisitivi

Nel primo caso: il mancato utilizzo di un determinato diritto ne provoca la sua estinzione. Rientra in questo caso la prescrizione, definita come l’estinzione di un diritto nel caso in cui il suo titolare non lo eserciti entro il termine indicato dalla legge.  
Ai sensi dell’art. 2946 c.c. il termine ordinario di prescrizione è decennale
Eccezionalmente alcuni diritti si prescrivono in: 
cinque anni (artt. 2948 e 2949 c.c.); 
due anni (art. 1667, co. 3, c.c.); 
un anno (artt. 1495 co. 3, 2951, 2952, 2955 c.c.); 
sei mesi (art. 2956 c.c.). 

Nel secondo caso: il decorso prolungato del tempo consente di acquisire un determinato diritto (es. acquisto della proprietà di un bene). Rientra in questo caso l’usucapione ex art. 1158 ss c.c., definito come un modo di acquisto della proprietà (a titolo originario), di un bene o di un diritto reale di godimento sullo stesso, mediante il suo possesso prolungato
L’acquisto tramite usucapione della proprietà di un bene si realizza se trascorsi ininterrottamente
20 anni in relazione a: 
– beni immobili (art. 1158 c.c.);  
– universalità di beni mobili (art. 1160 c.c.); 
– beni mobili in relazione al possessore non in buonafede (art. 1161, co. 2, c.c.); 
15 anni in relazione: 
– a fondi rustici con annessi fabbricati situati nei comuni classificati montani dalla legge (art. 1159 bis c.c.). 
10 anni in relazione a: 
– beni immobili acquistati in buona fede in forza di un titolo idoneo al trasferimento debitamente trascritto (art. 1159, co. 1, c.c.); 
– diritti reali di godimento sopra beni immobili (art. 1159, co. 2, c.c.);  
– universalità di beni mobili in forza di un titolo idoneo al trasferimento debitamente trascritto (art. 1161, co. 2, c.c.); 
– beni mobili registrati in assenza di buona fede e di un titolo idoneo al trasferimento debitamente trascritto (art. 1162, co. 2, c.c.). 
5 anni in relazione a: 
– fondi rustici con annessi fabbricati situati nei comuni classificati montani dalla legge (art. 1159 bis c.c.) mediante acquisto in buona fede in forza di un atto idoneo al trasferimento debitamente trascritto (art. 1159, co. 2, c.c.); 
3 anni in relazione a: 
– beni immobili registrati in buona fede in forza di un atto idoneo al trasferimento debitamente trascritto (art. 1162, co. 2, c.c.). 

Oltre al decorso del tempo è necessario un secondo elemento ai fini della realizzazione dell’acquisto della proprietà di un bene tramite usucapione: il c.d. “animus possidendi” (o “domini”) ossia la consapevolezza di disporre del bene come se fossimo il proprietario

L’ISTITUTO DELL’IMMEMORABILE 

Diverso dall’usucapione è l’istituto dell’immemorabile.  
Il presente termine, dal latino “(ad) immemorabilia” traducibile “(da tempo) immemorabile”, è utilizzato per precisare come la proprietà di un bene appartenga ad un privato o ad una P.A. da tempo talmente vasto da non poter essere correttamente quantificabile.  

In assenza di una esplicita definizione giuridica, la giurisprudenza precisa che per parlare di immemorabile il bene “deve provenire da soggetti appartenenti ad almeno due generazioni, vale a dire non solo dagli ultracinquantenni della generazione attuale ma anche, secondo il loro ricordo, dai rispettivi genitori” (Cass., Sez. II, Sent. 587/2019). 

Una pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 5337/2013) – in relazione ad una controversia sorta al fine di accertare la natura demaniale o meno di un ponte sito sul fiume Sacco (nel frosinate) – chiarisce l’excursus storico e giuridico sull’istituto dell’immemorabile.  

La presente pronuncia del giudice amministrativo precisa che già nel XIX secolo, a seguito dell’introduzione delle forme di pubblicità (es. trascrizioni) e delle prove documentali (libri fondiari e catasti), l’istituto dell’immemorabile aveva perduto rilevanza giuridica e pratica

Gli unici riferimenti espliciti all’istituto dell’immemorabile nelle principali codificazioni ottocentesche riguardavano i diritti di servitù
Tuttavia, precisavano queste codificazioni – ossia il Code Napoleon (art. 691), il codice civile del Regno di Sardegna (art. 649) ed il codice civile del Regno d’Italia del 1865 (art. 630, co. 2) – che “il possesso benché immemoriale non basta a stabilirle”. 

Inoltre, il contenuto dell’art. 48 disp. att. del codice civile del Regno d’Italia ove precisava che “cessano di aver forza dal giorno dell’attuazione del medesimo tutte le altre leggi generali o speciali, come pure gli usi o le consuetudini, a cui il codice stesso espressamente non si riferisca” era un esplicito riferimento, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, volto ad escludere ogni rilevanza giuridica all’immemorabile

 Ugualmente, l’attuale codice civile non disciplina il tema dell’immemorabile.  Tale mancanza secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato costituisce una “argomentazione esegetica sufficiente a suffragarne il richiamo in vita” (Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 5337/2013). 

L’immemorabile rileva tuttavia quale una (mera) presunzione semplice volta ad attestare la “legittimità del possesso attuale, fondata sulla “vetustas“, e cioè sul decorso di un tempo talmente lungo che si sia perduta memoria dell’inizio di una determinata situazione di fatto, senza che ci sia memoria del contrario” (Cass. Sez. II, Sent. 587/2019).  

Trattandosi di una mera presunzione il c.d. possesso ad immemorabilia non è idoneo a contestare quanto risultante dai Pubblici Registri

MARGINI DI APPLICAZIONE DELL’IMMEMORABILE 

L’immemorabile può rilevare:  

Nel diritto amministrativo – o meglio “nell’ambito dei rapporti relativi a beni pubblici” (Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 5337/2013) e più precisamente: 
art. 2 R.D. 2503/1884 e art.23 R.D. 1604/1931 in riferimento ai diritti esclusivi di pesca
art. 2 l. 1766/1927 che converte i rr.dd. 751/1924, 895/1926 in materia di usi civici

Non rileva l’istituto dell’immemorabile in relazione alla sdemanializzazione dei beni pubblici (ossia la perdita del carattere demaniale di un determinato bene con la successiva sua immissione nel patrimonio della P.A. o dei privati). 
La consolidata giurisprudenza di legittimità precisa che ai fini della sdemanializzazione non è sufficiente il mero disuso di un determinato bene anche da tempo immemorabile ma deve rilevare la volontà inequivoca della P.A. (c.d. “animus derelinquendi”) di non conservare la destinazione del bene all’uso pubblico (ex multis Cass., Sez. I, Sent. 17387/2004).  

Nel diritto ecclesiastico – l’istituto dell’immemorabile rileva quale causa di riconoscimento degli enti ecclesiastici cattolici (c.d. riconoscimento per antico possesso di stato).  
Il richiedente per ottenere questa forma di riconoscimento è tenuto ad allegare un attestato a firma del Ministero dell’Interno volto a provare che l’ente godeva di personalità giuridica da tempo immemorabile o comunque da tempo anteriore al Concordato del 1929 (art. 15, co. 5 del D.P.R. 33/1987). 

Hanno ottenuto il riconoscimento per antico possesso di stato “le chiese cattedrali, le diocesi e le chiese più antiche” – M. T. SEMPREVIVA (a cura di) “ordinamento e attività istituzionali del Ministero dell’Interno” p. 484. 

In relazione agli enti acattolici una forma di riconoscimento per antico possesso di stato è presente nell’art. 14 della legge 126/2012 (riconoscimento degli enti ecclesiastici ortodossi). 

di: Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati 

L’art. 2- terdecies del c.d. codice della privacy & l’eredità digitale (analisi dell’ordinanza del Trib. di Roma 10.02.2022)

PREMESSA

Una pronuncia di una Corte di merito (Trib. Roma, Sez. VIII civile, ordinanza del 10.02.2022) affronta nuovamente il tema dell’eredità digitale in Italia. (Per approfondimenti sull’eredità digitale clicca qua).

La presente pronuncia è dal contenuto simile alla “storica” (in quanto primo caso di eredità digitale in Italia) ordinanza cautelare del Trib. di Milano (r.g. 44578/20 – già oggetto di commento al link sopra indicato): in entrambi casi, infatti, i ricorrenti agivano al fine di ottenere i dati digitali di un loro parente defunto conservati su un sistema telematico di archiviazione Apple (c.d. iCloud).

PARTE FATTUALE

L’Autorità giudicante romana veniva adita al fine di consentire alla ricorrente (vedova che agiva al fine di mantenere vivo il ricordo del marito) la possibilità di accedere ai contenuti digitali (quali foto, video e messaggi), conservati su un account iCloud, di un loro parente deceduto.

Il predetto ricorso veniva sollevato in via d’urgenza in quanto rilevava la parte ricorrente che l’inattività prolungata di un account iCloud, superiore a 6 mesi, comporta la cancellazione dello stesso.
Le ragioni che giustificavano la predetta richiesta del de cuius si basavano su motivi di caratterefamiliare meritevoli di tutela” ex art. 2-terdecies del Dlgs 196/2003 (c.d. codice della privacy – articolo introdotto dal Dlgs 101/2018).

La controparte, Apple Distribution International Limited, si opponeva alla richiesta della parte ricorrente evidenziando:
l’impossibilità di consentire a terzi (non espressamente autorizzati dall’utilizzatore dell’account – es. “account erede”) la possibilità di accedere ai dati archiviati su iCloud (pena la violazione delle condizioni contrattuali che regolavano il rapporto con il cliente Apple);
–  di aver introdotto tramite specifico aggiornamento “IOS” la possibilità di designare un “account erede” (facoltà non esercitata dal defunto);
– che l’esistenza di ragioni familiari meritevoli di protezione devono essere ravvisate in concreto dal giudice.

LA DECISIONE DEL TRIB. DI ROMA

Il giudice di Roma partendo dalla lettura del contenuto dell’art. 2-terdecies del codice della privacy osservava che:

1) la predetta norma (co. 1) consente a determinati soggetti quali:
– coloro che hanno un interesse proprio;
– coloro che agiscano come mandatari dell’interessato;
– gli eredi che agiscono per ragioni familiari meritevoli di protezione;
 di esercitare in via eccezionale (in quanto il suo considerando n. 27 esclude l’applicabilità del regolamento in materia successoria) le facoltà previste dagli artt. 15-22 del reg. 2016/679/U.E. (c.d. GDPR).

In via del tutto esclusiva il primo comma della norma consente ai soggetti indicati di esercitare: l’accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) la cancellazione o “oblio” (art. 17), la limitazione dei trattamenti (art. 18), il diritto ad essere informato in caso di rettifica, cancellazione o limitazione di un trattamento (art. 19), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) e il diritto di opposizione (art. 21).

2) La norma preclude la possibilità di esercitare le predette attività (co. 2):
– quando tale esercizio non è ammesso dalla legge;
– quando l’interessato lo ha (prima di morire) espressamente vietato mediante una dichiarazione scritta o comunicazione orale.

3) La volontà del defunto (co. 3) di vietare di esercitare tali facoltà in relazione ai propri dati digitali deve apparire in modo non equivoco ed essere:
specifica (non volere che quei “documenti” vengano trasferiti);
libera (non viziata da errore, violenza o dolo);
informata (il defunto deve essere stato stato informato di come verranno trasferiti i suoi beni).

4) Il divieto (co. 5) di trasferire i predetti dati non deve comportare pregiudizi ai terzi.

Sulla base di quanto disposto dalla predetta norma, il Trib. di Roma aveva rilevato che la parte ricorrente agiva sulla base di un motivo) che la legittimava all’esercizio della richiesta di acquisire i dati del defunto.
Tale motivo consisteva in esigenze di “ragione familiari meritevoli di protezione” (ex art. 2-terdecies comma 1) sussistenti in quanto la ricorrente agiva al fine di “recuperare foto e filmati di famiglia destinati a rafforzare la memoria del tempo vissuto insieme ed a conservare tali immagini a beneficio delle figlie in tenera età”.

Le predette esigenze erano state ritenute prevalenti dal giudice adito sulle c.d. condizioni generali del contratto (art. 1341 c.c.) seppure quest’ultime fossero state accettate dal defunto. Tali clausole prevedevano la non trasferibilità a terzi del contenuto dell’account iCloud e che l’account stesso, con tutti suoi i dati ivi contenuti, si estinguesse con la morte del titolare.

Disponeva il giudicante che le condizioni generali del contratto, in difetto di una specifica approvazione delle clausole poste unilateralmente da Apple, non potevano dirsi sufficienti ad escludere il perseguimento del fine affettivo (e riconosciuto, seppure indirettamente, anche dall’ art. 2 Cost.) della ricorrente.

Pur non espressamente analizzato dal giudice romano è tuttavia evidente che: secondo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 1341 c.c. le condizioni generali del contratto devono essere specificamente approvate per iscritto; l’accettazione generica, es. mediante selezione della voce “accetta” alle fine di chilometriche (e che spesso non vengono lette causa la lunghezza dall’utente comune) clausole non può limitare l’esigenza di tutelare la famiglia.

Sulla base di tali argomentazioni il giudice ordinava ad Apple di prestare assistenza alla ricorrente per il recupero dei dati digitali del defunto contenuti sull’account iCloud.

La predetta ordinanza, appare rilevante per il prezioso commento effettuato sull’art. 2-terdecies del codice della privacy.

L’Autorità giudicante ha infatti evidenziato come la disposizione del codice della privacy consente la diffusione dei dati digitali agli eredi del defunto (co. 1) e precisa i casi e le modalità che escludono tale diffusione (co. 2 e 3).

In sostanza la presente ordinanza ci spiega che l’autodeterminazione del soggetto o le esigenze familiari/affettive o lavorative (es. nel caso di un mandato) devono prevalere sui vincoli contrattuali (accettati) con il gestore del servizio.

Tuttavia, l’ordinanza del giudice di Roma pone, indirettamente, l’attenzione anche su un problema già sollevato dagli studiosi in tema di eredità digitale:
il nostro legislatore non ha preso ancora posizione sull’eredità digitale; permangono quindi i dubbi circa come avvenga tale trasferimento mortis causa:
trattasi di una successione ereditaria (artt. 587 – 623 c.c.)?
di un legato (artt. 624 – 632 c.c.)?
altro (“una legittimazione iure proprio”)?

Tali risposte non possono essere ricavate dal codice civile, opera del 1942 e quindi assai lontana, anche solo dall’immaginare, problemi di matrice informatica.

Di:
Avv. Lorenzo Marranci– Avvocato presso Rocchi&Avvocati 

Le acque pubbliche

PREMESSA LA DEMANIALITÀ DELLE ACQUE

Le acque sono beni demaniali: lo prescrive l’art. 822 c.c. (norma rubricata “demanio pubblico”). La norma precisa che “fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (…)”. Il codice dell’ambiente, ossia il D.lgs 152/06, all’art. 144 (riprendendo il contenuto dell’art. 1 della abrogata legge Galli – l. 36/94) dispone come “tutte le acque superficiali e sotterranee (…) appartengono al demanio dello Stato”.

In quanto annoverabili tra i beni demaniali le acque non hanno un proprietario ma sono della collettività. Ciò vuol dire che un fiume che attraversa una determinata proprietà non appartiene al proprietario del fondo ma è un bene di tutti (ai sensi dell’art. 909 c.c. il proprietario del fondo ha tuttavia il diritto ad utilizzare le acque presenti nella sua proprietà).

Secondo la dottrina i corsi d’acqua sono pubblici nei suoi tre elementi inscindibili: acqua, alveo e sponde (A. MAZZA, voce teorica delle Acque Pubbliche). Inoltre, alla luce del D.lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e paesaggistici) i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua e le relative sponde per un’estensione di 150 m sono aree tutelate ex lege (tali aree sono sottoposte a tutela e vincolo paesaggistico – sul punto C.d.S., Sez. IV, Sent. 3264/14).

Sono sottoposte ad una disciplina speciale le acque termali e per uso geotermico.

CARATTERISTICHE DELLE ACQUE PUBBLICHE

– laguna di Orbetello –

In quanto beni appartenenti al demanio le acque sono inalienabili (ogni loro atto di trasferimento sarebbe nullo), indisponibili, inusucapibili, impignorabilie non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi stabiliti dalle leggi che le riguardano” (art. 823 c.c.).

La legge tuttavia non esclude forme di utilizzazione delle acque da parte dei privati.

Ai sensi dell’art. 2 del R.D. 1775/1933 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) le acque pubbliche possono essere utilizzate da:

1) soggetti in possesso di un titolo legittimo – c.d. uso particolare/speciale;

2) soggetti che per trenta anni anteriormente alla pubblicazione della legge 2644/1884 (legge “concernente le deviazioni delle acque”) hanno utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;

3) soggetti titolari di una concessione – c.d. uso eccezionale.

A queste tre forme normativamente previste se ne aggiunge, secondo la dottrina e gli studi notarili (Studio n. 1196/1997), una quarta forma: uso comune/generale – quando l’utilizzo delle acque è consentito uti cives a tutta la collettività (es. navigazione su un fiume o più in generale funzione di consumo umano).

IL PARDOSSO DELLA (GESTIONE DELL’) ACQUA PUBBLICA

Anche se l’acqua è un bene comune, la sua gestione è affidata a soggetti privati – per tale ragione, per l’utilizzo di un bene qualificato come di tutti, siamo costretti a pagare delle bollette (c.d. paradosso dell’acqua pubblica).

La gestione delle acque è affidata a soggetti privati (che solitamente rivestono la forma di S.r.l. o di S.p.a.). Il D.L. 135/2009 (convertito in legge 166/09).  – che di fatto ha favorita la “privatizzazione dell’acqua pubblica” – ha incentivato il ricorso al modello concessorio consentendo che soggetti privati dispongano, in modo pieno od esclusivo, della gestione dell’acqua.

Spetterà alla P.A. (il Comune) individuare l’operatore più economico ed affidargli la gestione del servizio idrico.

Nonostante i referedum del 2011 la gestione dell’acqua non è pubblica.

SII E ATO

Prevede l’art. 141 del Codice dell’ambiente che i servizi idrici integrati (abbreviati SII), gestiti secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, sono costituiti “dall’insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civile, di fognatura e depurazione delle acque reflue”.

Il compito del gestore è di assicurare la cura degli acquedotti, delle reti fognarie e della depurazione delle acque.

I servizi idrici integrati erano operavano, fino al 2011, all’interno degli ambiti territoriali ottimali (ATO), ripartizioni territoriali ove operavano le Autorità di Ambito (art. 148 codice dell’ambiente).

L’art. 2, co. 186 bis della legge 42/10 ha disposto la soppressione delle Autorità d’Ambito ed ha posto in capo alle Regioni il compito di individuare nuovi soggetti cui affidare “le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”. (tali funzioni per quanto riguarda la regione Toscana sono oggi affidate all’AITAutorità idrica toscana).

UTILIZZI DELLE ACQUE

Consumo umano

Il consumo umano è il principale scopo per cui utilizziamo l’acqua. Nonostante questa importantissima funzione solo il 20% delle acque pubbliche è utilizzata per soddisfare tale esigenza.

Numerose e molteplici sono le norme di diritto interno ed internazionale che regolano questa funzione (per approfondire clicca qua). 

Balneazione

spiaggia di Golden Beach – Miami (USA)

La balneazione è una finalità collettiva delle acque. Tranne alcune eccezioni non possono essere poste limitazioni alla balneazione. La giurisprudenza amministrativa precisa chei titolari delle concessioni devono consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione (C.d.S. ord. 2543/2015).

Non è consentita la balneazione:
nelle aree protette “c.d. Zone A” (No-take- No-entry areas) ove per finalità di tutela dell’ambiente è vietata ogni attività, compresa la balneazione;
– ove la P.A. vieti con un suo provvedimento la balneazione per scarsa qualità delle acque;
– ove trattasi di acque presenti nel fondo di un proprietario. In questo caso non è proibita tanto la balneazione ma l’accesso – invito domino– nel fondo del proprietario (situazione che potrebbe generare l’applicazione del reato di cui. all’art. 637 c.p, norma rubricata ingresso abusivo nel fondo altrui).

Dal punto di vista normativo, la principale fonte in materia di balneazione è la direttiva 2006/7/CE (c.d. direttiva balneazione) recepita in Italia dal Dlgs 116/2008 e dal DM 30.03.2010 (per approfondimenti sul contenuto della direttiva clicca qua).

Navigazione

– patente di abilitazione al comando di unità da diporto –

Il COLREG 72 è la principale fonte (a livello internazionale) in tema di navigazione; lo scopo di tale fonte è di evitare la collisione tra le navi o tra navi e bagnanti. Esso prevede le dotazioni che devono essere presenti a bordo delle navi ed il sistema delle precedenze in mare (Regole 13-18 COLREG 72).

Norme a carattere locale prevedono le distanze minime che i mezzi a motore devono rispettare al fine di non incorrere in sinistri con i bagnanti. Generalmente le navi non possono avvicinarsi a più di 100 – 200 metri dalla costa (spetterà ai concessionari di strutture balneari delimitare con gavitelli di colore rosso le aree in cui le navi non possono entrare).

Ordinanze locali possono prevedere limiti diversi (più restrittivi o permissivi) per l’ancoraggio delle navi.

Nelle aree protette c.d. Zona A e Zone B è proibita la navigazione con mezzi a motore.

Ordinanze locali prevedono regole specifiche in relazione alla navigazione lacuale, lagunare o fluviale; per quanto riguarda il fiume Po, al fine di navigare in sicurezza ed evitare pericoli sono presenti sugli argini del fiume determinati “segnali” di colore rosso e bianco.

Funzioni EX Titolo IV del Codice dell’ambiente (artt. 166 ss)

Il codice dell’ambiente identifica ulteriori forme di utilizzo delle acque:

1) Uso delle acque irrigue e di bonifica

L’art. 166 del codice prevede che i consorzi di bonifica ed irrigazione possono utilizzare per l’irrigazione dei campi e terreni:
– gli impianti per l’utilizzazione in agricoltura delle acque reflue;
– gli acquedotti rurali ed altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica;
– acque fluenti nei canali e cavi consortili.

I consorzi per tali forme di utilizzo sono obbligati a corrispondere il pagamento dei canoni per le quantità di acqua utilizzate.

2) Uso agricolo

Ai sensi dell’art. 167, co. 1, del codice dopo il consumo umano deve essere assicurato l’utilizzo a fini agricoli delle acque. Di fatto, circa il 57% delle acque sono utilizzate per scopi agricoli.
Il codice dell’ambiente non tratta esplicitamente dell’agricoltura – tema trattato da apposite norme di settore.
L’art. 167, co. 3 – 4 prevede che l’utilizzo delle acque piovane contenute in invasi-cisterne (c.d. acque private) è libero; ai fini della raccolta delle acque piovane non è necessario disporre di alcune licenza o concessione.

Ulteriori utilizzi

Gli artt. 168 e 169 del codice indentificano senza normare o entrare troppo nel dettaglio due ulteriori finalità: l’uso idroelettrico delle acque e le attività di studio – ricerca. La materia è più approfonditamente disciplinata da normative di settore

L’ELENCO ED IL CATASTO DELLE ACQUE PUBBLICHE

ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE – L’art. 39 della legge 2644/1884 (successivamente disciplinato dal R.D. 1775/1933) aveva previsto l’introduzione degli Elenchi delle acque pubbliche; la funzione dell’elenco è di indicare i nomi e luogo di scorrimento delle acque in Italia. Secondo la giurisprudenza amministrativa “l’iscrizione nei detti elenchi ha valore costitutivo della pubblicità solo per i “corsi d’acqua” di dimensioni minori, e non anche per i “fiumi” e i “torrenti”, per i quali la pubblicità discende dalla loro stessa natura (arg. ex art. 822 cod. civ.) e l’eventuale iscrizione ha un valore meramente ricognitivo” (tra le più recenti C.d.S., Sez. IV. Sent. 4213/2016).

L’art. 2 del D.P.R. 238/1999 pur mantenendo il vigore gli elenchi ha disposto il venire meno dei loro aggiornamenti.

CATASTO (DELLE UTENZE) DELLE ACQUE PUBBLICHE – prescrive l’art. 5 del RD 1775/1933 che presso ogni provincia, a cura del Ministero delle Finanze è conservato il catasto delle utenze delle acque pubbliche.

Il Catasto ha lo scopo di censire le derivazioni delle acque pubbliche; il suo scopo, squisitamente di carattere fiscale, è di consentire alle Amministrazioni di riscuotere i canoni derivanti dalle concessioni nonché di verificare la tempestività degli adempimenti contabili dei concessionari.

Nel catasto sono indicate le derivazioni [rectius forme di utilizzo] grandi e piccole delle acque

CONTENZIOSI IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE

– targa del TRAP presso la Corte d’Appello di Firenze –

Le controversie in materie di acque pubbliche sono sottoposte alla giurisdizione del Tribunale Regionale delle acque Pubbliche (abbreviato TRAP).

I TRAP sono costituiti presso otto distretti di Corte di Appello e svolgono la funzione di giudice di primo grado nelle controversie vertenti l’utilizzo delle acque pubbliche (ex art. art. 140 del RD 1775/1933).

Le funzioni di giudice di appello in materia di gestione delle acque pubbliche sono affidate al TSAP (Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche). Eccezionalmente, per le materie previste dall’art. 143 RD 1775/1933, il TSAP svolge la funzione di giudice di primo grado.

(per approfondimenti sul TRAP e il TSAP si rinvia al presente link).

di:
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati

Riforma concessioni demaniali marittime – A.S. 2469 (D.D.L. Concorrenza)

PREMESSA

Approvato dal Senato, in data 30 maggio 2022, con 180 voti favorevoli, 26 contrari e 1 astenuto (totale 207 Senatori votanti), il testo dell’Atto del Senato n. 2469 (c.d. D.D.L. Concorrenza) che introduce novità in ambito di concessioni demaniali marittime. Alla data corrente, inizio di Giungo 2022, il D.D.L. è stato assegnato alla Camera (C. 3634) ma questo ramo del Parlamento non ne ha ancora iniziato l’esame.

La riforma mira a promuovere la concorrenza nel nostro Paese (ex art. 117 lett. e Cost.) in modo di garantire l’accesso al mercato anche alle imprese di piccole dimensioni, migliorare la qualità dei servizi, rimuovere gli ostacoli di carattere normativo e amministrativo all’apertura dei mercati e tutelare i consumatori (art. 1 del D.D.L. rubricato “finalità”).

Il D.D.L. non si occupa solo del tema delle concessioni demaniali (disciplinate dal Capo II: artt. 2 – 7) ma nei suoi 36 articoli affronta ulteriori tematiche quali: servizi pubblici locali e trasporti (Capo III: artt. 8 – 12) fonti energetiche e della sostenibilità ambientale (Capo IV: artt. 13 – 15), della tutela della salute (Capo V, artt. 16 – 22), infrastrutture digitali e dei servizi di comunicazione telefonica (Capo VI: artt. 23 – 26), rimozione degli oneri per le imprese e della parità di trattamento tra gli operatori (Capo VII: artt. 27 – 31), rafforzamento dei poteri in materia di attività antitrust (Capo VIII: artt. 32 – 35).

Tra le molteplici materie affrontate, trattano esclusivamente del tema delle concessioni del demanio marittimo, lacuale fluviale (in ambito sportivo, turistico-ricreativo e portuale) gli artt. 2 – 5 del D.D.L. Concorrenza (per il testo delle singole disposizioni clicca qua).

Le disposizioni in commento perseguono il duplice scopo di:

incentivare la possibilità che nuovi operatori possano diventare titolari di concessioni demaniali (previsione finalizzata ad introdurre un mercato maggiormente concorrenziale);

tutelare i precedenti titolari delle concessioni demaniali (misure volte a proteggere la posizione e l’occupazione dei precedenti titolari).

Queste finalità non saranno perseguite direttamente dal D.D.L.: la riforma prevede che verranno emanate specifiche fonti governative volte ad integrare e specificare con maggiore precisione il contenuto del D.D.L. concorrenza.

Di seguito le novità apportate dalla riforma.:

INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI MAPPATURA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI (art. 2)

Il D.D.L. introduce un sistema di mappatura telematica delle concessioni esistenti all’interno del quale verranno indicate le qualità del bene in concessione e le generalità dei soggetti titolari della concessione. Tali divulgazioni dovranno avvenire nel rispetto dei principi indicati dal Codice della privacy del 2021 e del GDPR; non potranno quindi essere divulgati i dati sensibili dei titolari dei beni.

Lo scopo della divulgazione di tali dati è di consentire a soggetti terzi di avere le informazioni necessarie sul bene; in questo modo gli interessati potranno presentare offerte congrue ed adeguate in proporzione alle qualità e allo stato del bene demaniale.

Il D.D.L. concorrenza prevede che questo sistema informatico verrà avviato entro la fine del 2023; ciò è ricavabile indirettamente dalla norma: essa prevede che al fine di progettare e sviluppare il sistema informatico verranno stanziate le somme di un milione di euro per l’anno 2022 e di due milioni per l’anno 2023. Dispone inoltre che a partire dal 2024 verranno stanziate le somme di due milioni annui per la manutenzione e lo sviluppo del programma. Le somme per finanziare il progetto (un milione per il 2022 e due per il 2023) saranno prelevate da uno specifico fondo previsto nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” che rientra tra i c.d. “fondi da ripartire” previsti dal Ministero delle Economie e delle finanze nel 2021 nell’ambito del bilancio triennale 2021-2023 (co. 3 e 4).

Nessuna nuova forma di tassazione è quindi prevista per il finanziamento del progetto in commento.

Il D.D.L. (co. 2) precisa che verrà emanato un decreto legislativo volto a regolare il sistema di mappatura prevedendo:

cosa potrà essere rilevato: saranno contenuti in questo archivio tutti gli atti, contratti o convenzioni che attribuiscono ai privati o a soggetti pubblici l’utilizzo esclusivo di un bene (c.d. concessioni).

– l’indicazione dei titolari delle concessioni: nella specifica banca dati telematica saranno contenuti i nominativi ed i dati dei soggetti titolari delle concessioni.

– quali dati del bene in concessione dovranno confluire nell’archivio telematico: identificazione della data in cui è stato ottenuto il bene e della data di scadenza della concessione con ulteriore indicazione di eventuali rinnovi a favore dello stesso soggetto o ad una società collegata nonché dell’ammontare dei canoni.

– quale sistema informatico gestirà i dati: oltre a prevedere quale apposito sistema informatico sarà volto alla gestione e alla divulgazione dei dati, il D.D.L. auspica l’introduzione di un sistema interattivo capace di “dialogare” con gli altri archivi informatici. In tale modo la riforma vuole offrire alla collettività un servizio telematico ampiamente efficiente.

Il D.D.L. prevede che sarà il Ministero delle Economie e Finanze a gestire la pianificazione e il futuro sviluppo del sistema.

DISPOSIZIONI SULL’EFFICACIA DELLE COCNESSIONI DEMANIALI (art. 3)

La riforma vieta il sistema delle proroghe automatiche stabilendo che le concessioni in essere rimarranno in vigore fino alla data (già indicata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le Sentt. 17 e 18/2021 – per approfondimenti sulle pronunce clicca qua) del 31 dicembre 2023 (co. 2).

In via eccezionale, se sussistono ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro la data fissata (esempi indicati dalla norma: un contenzioso o difficoltà nello svolgimento della procedura per la scelta di un nuovo concessionario) l’Amministrazione, con atto motivato potrà posticipare il predetto termine ma non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a quando non verrà conclusa la procedura di scelta del concessionario, l’attuale titolare della concessione rimarrà nella disponibilità del bene. Quest’ultimo, per il fatto di conservare la sua posizione non risponderà della contravvenzione di cui all’art. 1161 c. nav., norma rubricata “abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata”- fattispecie che sanziona con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516,00 euro chi arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo – (co. 3).

Dispone il medesimo articolo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà presentare entro il 30 giugno 2024 una relazione alle Camere volta ad evidenziare lo stato e lo sviluppo delle concessioni, illustrando quali procedure risultano già concluse alla data indicata e quali sono ancora in fase di svolgimento. Eccezionalmente, il Ministro potrà differire la sua relazione prestandola alle Camere in una data successiva; in ogni caso il termine ultimo entro il quale presentare la relazione è il 31 dicembre 2024. Nel caso in cui la relazione non venga presentata entro il 30 giugno 2024 il Ministro è tenuto a motivare le ragioni che gli hanno impedito di procedere entro la data fissata dalla norma (co. 3 e 4).

La norma (co. 5) abroga alcune precedenti disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime quali:

– i commi 675 – 683 dell’art. 1 della legge 145/2018 (legge di “bilancio di previsione per il triennio 2019-2021”);

– il comma 2 dell’art. 182 del D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020 (legge recanti “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza COVID-2019);

– il comma 1 dell’art. 100 del D.L. 104/2020 convertito in legge 126/2020 (legge recanti “misure urgenti per il rilancio dell’economia”)

RIFORMA DEL SETTORE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME (art. 4)

Il presente articolo autorizza il governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.D.L. uno o più decreti legislativi finalizzati ad introdurre criteri omogenei per la scelta degli operatori economici (co. 1).

Beni oggetto del presente articolo sono le aree demaniali marittime, lacuali o fluviali; rimangono escluse per espressa previsione della norma le aree relative alla cantieristica navale, all’acquacultura e alla mitilicultura (co. 1).

Il o i futuri decreti legislativi dovranno introdurre appositi meccanismi volti a promuovere un mercato maggiorante concorrenziale. La scelta del soggetto cui affidare il bene dovrà avvenire tenendo tuttavia conto della professionalità o della competenza maturata dal concessionario uscente (requisito che però non può comportare un rinnovo automatico pena la violazione della concorrenza).

Nella scelta del concessionario la riforma dovrà inoltre premiare gli operatori (co. 2 lett. e n. 1 ss):

muniti della certificazione di parità di genere (art. 46 bis Dlgs 198/2006 – c.d. codice pari opportunità) o di imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

– che risultano in grado di offrire un adeguato e funzionale servizio agli utenti consentendo l’accesso agli impianti a soggetti affetti da disabilità o che comunque hanno realizzato le loro opere con il minore impatto ambientale possibile.

La previsione di questi criteri ha lo scopo di ridurre il più possibile la discrezionalità della P.A. nella scelta dell’operatore da preferire e di giungere in questo modo all’introduzione di parametri oggettivi per stabilire a chi attribuire il bene.

Inoltre saranno chiarite le condizioni ed i casi in cui potranno realizzarsi subingressi di ulteriori operatori nella stessa concessione (co. 2 lett. g).

Verrà fissata la durata massima delle concessioni, le quali non potranno durare per un periodo superiore a quanto necessario ad ammortare gli investimenti effettuati sul bene (co. 2 lett. e n. 7).

Con lo scopo di prevenire ed evitare il formarsi di posizioni monopolistiche il D.D.L. stabilisce il tetto massimo di concessioni che potranno essere attribuite allo stesso operatore (co. 2 lett. l).

Vengono previste anche misure volte a tutelare i precedenti titolari e tutti coloro che hanno utilizzato la concessione (nei cinque anni anteriori all’avvio della procedura selettiva) quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il nucleo familiare (co. 2 lett. e n. 5.2). Saranno anche stabiliti criteri per quantificare gli indennizzi da riconoscere a carico del concessionario uscente (co. 2 lett. i).

La riforma interviene anche al fine di introdurre paramenti volti a stabilire l’importo dei canoni di concessione; essi dovranno essere parametrati tenendo conto del pregio naturale e della redditività del bene (co. 2 lett. f).

CONCESSIONI DI AREE E BANCHINE (art. 5)

L’art. 5 del DDL prevede una riscrittura dell’art. 18 della legge 84/94 articolo, come da rubrica, volto a disciplinare le “concessioni di aree o banchine”. Tali previsioni, alla luce dell’ultimo comma della norma si applicano anche ai depositi e agli stabilimenti petroliferi e chimici allo stadio liquido nonché di altri prodotti affini situati in ambito portuale (co. 18).

La norma prevede l’introduzione di una apposita fonte governativa (un regolamento ex art. art. 17, co. 3, D.lgs 400/88 adottato con decreto del Ministero delle Infrastruttura di concerto con il Ministero delle Economia e Finanze) che stabilirà:

criteri uniformi per l’assegnazione delle concessioni (co. 2);

– indicazione della loro durata (tetto massimo 10 anni);

– i soggetti che dovranno vigilare sul corretto svolgimento della procedura di selezione.

Coloro che intendono ottenere il bene dovranno presentare domanda all’Amministrazione territorialmente competente (Autorità di sistema portuale e ove non istituita l’Autorità marittima) presentando uno specifico piano di attività, assistito da idonee garanzie (anche di tipo fideiussorio), volto ad incrementare i traffici e la produttività del porto. Il richiedente dovrà dimostrare di essere in possesso di attrezzature tecniche-organizzative e della forza lavoro adeguata per il raggiungimento di tale obbiettivo (co. 8).

Il concessionario scelto dalla P.A. dovrà esercitare direttamente l’attività per la quale ha ottenuto il bene. La norma tutela la concorrenza prevedendo che il concessionario non può essere allo stesso tempo titolare di una seconda concessione nello stesso porto. Questo divieto non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale o nazionale tuttavia in questo caso la norma vieto lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali appartenenti allo stesso concessionario o a soggetti a questa riconducibili (co. 9).

Spetterà alla P.A. (Autorità di sistema portuale e ove non istituita l’autorità marittima) verificare la sussistenza in capo al concessionario dei requisiti che hanno giustificato l’attribuzione del bene al concessionario. Il venire meno di tali requisiti porterà la P.A. a revocare (ex art. 21 quinques LPA) la concessione al titolare. A cadenza annuale l’amministrazione dovrà vigilare sull’effettiva sussistenza di tali requisiti (co. 10 -11).

di:
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi&Avvocati

Legge SalvaMare

PREMESSA

In data 11 maggio 2022 è stato approvato dal Senato, il DDL 1571-B “c.d. “SalvaMare””. Il DDL, presentato per la prima volta nel 2018, era già stato approvato dalla Camera.

Il c.d. “SalvaMare”, composto da sedici articoli, ha lo scopo di tutelare le nostre acque mediante apposite campagne di sensibilizzazione alla collettività (art. 3 e 8) e agli studenti (art. 9) in modo da evitare che esse vengano irrimediabilmente compromesse dai rifiuti. Inoltre, la riforma mira a premiare coloro che si attivano per ripulire le acque dalle sostanze inquinanti (art. 11).

Il “SalvaMare” (art. 1) non presenta una definizione esplicita di rifiuto.

Continuerà quindi a valere quanto indicato dal codice dell’ambiente (Dlgs 152/06) all’art. 183, co. 1, lett. a (cioè “qualsiasi sostanza o oggetto il cui detentore si disfi o abbia l’intenzione di disfarsi”).

Tuttavia, il “SalvaMare” tratta e definisce specifiche tipologie di rifiuti (gli accidentalmente e volontariamente pescati ex art. 1, co. 2, lett. a – b) nonché i soggetti e gli oggetti coinvolti nelle operazioni di tutela e di pulitura delle acque (art. 1, co. 2, lett. c-i).

Le tutele così delineate dal “SalvaMare” verranno integrate da appositi Decreti Ministeriali così come previsto in molteplici articoli del DDL (art. 2, co. 9, art. 3 co. 1 e 2, art. 4, art. 7, art. 11, co. 2 e art. 12)

Il nome “SalvaMare” èperò riduttivo in quanto il DDL ha lo scopo di proteggere tutte le acque del nostro Paese, non solo quelle marittime ma anche le lacuali e fluviali.

Questa riforma si colloca tra le molteplici norme, già esistenti, di natura interna o internazionale [es. la convenzione di Montego Bay (c.d. UNCLOS) che nella sua parte XII (artt. 192 – 237) contiene una serie di norme volte a, così come indicato nella rubrica della presente parte, “proteggere e preservare l’ambiente marittimo”] in tema di tutela delle acque.

Il DDL prevede l’istituzione anche un nuovo organo collegiale, denominato tavolo interministeriale di consultazione permanente, (art. 14) composto da rappresentanti dei Ministeri e di altre P.A.

Il “tavolo” ha lo scopo coordinare le operazioni di lotta all’inquinamento delle acque nonché di ottimizzare le attività di pesca introducendo metodi sempre più sostenibili.

Numerose disposizioni del DDL prevedono che le novità introdotte dal “SalvaMare” non dovranno comportare un aggravio di risorse economiche, monetarie ed umane presenti nelle nostre Amministrazioni (art. 5, co. 2, art. 7, co. 2, art. 8, co. 2, art.14, co. 4 e ribadito esplicitamente nell’art. 16 del DDL).

Il “SalvaMare” impone così che le P.A. siano efficienti cioè capaci di raggiungere gli obbiettivi fissati con il minor dispendio dei mezzi.

Nessun articolo introduce sanzioni di natura penale (misure che possono limitare la libertà personale) o amministrativa (pagamento di somme di denaro da corrispondere per eventuali danni ambientali). Ugualmente non sono introdotti nuovi reati o previsti edittali più severi alle norme già vigenti nel nostro codice penale (es. art. 452 bis ss c.p. in materia di inquinamento ambientale).

IL CONTENUTO E IL COMMENTO DEI SINGOLI ARTICOLI DEL C.D. “SALVAMARE”

 (Per il testo completo clicca qua)

Art. 1 – “finalità e definizioni

L’articolo in commento chiarisce, al primo comma, che lo scopo del DDL è di compiere il risanamento dell’ecosistema acquatico e di promuovere l’economia circolare nonché sensibilizzare la collettività al tema della tutela delle acque marittime, lacuali e fluviali.

Vengono inoltre offerte, al secondo comma, le definizioni di:

a) Rifiuti accidentalmente pescati – Termine volto ad indentificare i rifiuti rinvenuti casualmente nelle acque, fluviali, lacuali o marittime durante operazioni di pesca oppure occasionalmente durante la navigazione. [Il presente tema è maggiormente affrontato dal successivo art. 2 della legge].

b) Rifiuti volontariamente raccolti – rifiuti volontariamente recuperati mediante appositi sistemi di raccolta oppure rinvenuti nel corso delle campagne di pulizia del mare, di fiumi o di laghi.

c) Campagna di pulizia – operazioni volte a compiere la pulitura delle acque marittime, lacuali o fluviali. [Il tema è maggiormente affrontato dal successivo art. 3].

d) Campagna di sensibilizzazione – attività volta a promuovere e diffondere modelli virtuosi di tutela dei mari, dei fiumi e dei laghi, evitando che le persone gettino rifiuti nelle acque. [tema affrontato dai successivi artt. 8 e 9].

e) Autorità competenteAmministrazione Comunale territorialmente competente.

f) Soggetto promotore della campagna di pulizia – Soggetti che si incentivano per effettuare le pulizie delle acque. [il successivo art. 3 prevede l’elenco dei soggetti che possono svolgere tali attività].

g) Imprenditore ittico – colui che svolge un’attività di impresa ittica; la legge rinvia per la definizione di questo soggetto all’art. 4 del D.lgs 4/2012 [“È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca professionale di cui all’articolo 2 e le relative attività connesse”]

h) Nave – “unità” destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le unità da diporto, gli ali­scafi, i veicoli a cuscino d’aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti. [La presente definizione riprende quanto, con alcune difformità, quanto dall’art. 146 c. nav., ossia la norma codicistica che definisce la nozione di nave. La definizione di nave prevista dal “SalvaMare” non è precisa in quanto la lettera “h” definisce la nave con il termine “imbarcazione”; come noto nel gergo nautico il termine imbarcazione comprende le sole unità tra i 10 e i 24 metri mentre le navi sono le unità di grandezza superiore a 24 metri; ove inferiore a 9 metri l’unità prenderà il nome di natante. La nozione di nave, presente nella norma, deve quindi essere interpretata in modo più ampio possibile comprendendo natanti, imbarcazioni e natanti].

i) Porto – ogni luogo in cui sono stati apportati gli interventi necessari per consentire alle navi di attraccare. [La presente definizione è riduttiva in quanto volta a comprendere solamente i porti di costruzione artificiale. Infatti, la dottrina identifica come porto “ogni specchio acqueo artificialmente o naturalmente riparato e, pertanto, idoneo ad agevolare l’approdo o la partenza delle navi” (A. FIALE, M. GRIMALDI – Manuale del diritto della navigazione marittima, interna e aerea p. 47). I porti nel nostro ordinamento rientrano nel c.d demanio artificiale ex art. 822 c.c.]. 

Art. 2 – “modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati

Come da rubrica il presente articolo tratta del tema dei rifiuti accidentalmente pescati, già definiti dal precedente art. 1, co. 2, lett. a):

Al primo comma la norma precisa che rientrano in questa categoria [oltre a quanto indicato nell’art. 1, co. 2, lett. a] anche i “rifiuti delle navi” ex art. 2, punto 3, della direttiva UE/2019/883 [“tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, prodotti durante le operazioni di servizio di una nave o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell’ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL, nonché i rifiuti accidentalmente pescati”].

Continua il secondo comma prevedendo che tali attività possono essere compiute anche da soggetti non necessariamente iscritti nell’albo nazionale dei gestori ambientali previsto dall’art. 212 del codice dell’ambiente.

Il successivo terzo comma precisa che i rifiuti, così raccolti dalle navi, giunti nel porto a seguito dell’ormeggio devono essere collocati in uno specifico impianto di raccolta (ex art. n. 4 Dlgs 197/2021). I Comuni devono quindi predisporre specifiche strutture di raccolta, anche temporanee, in prossimità degli ormeggi.

Ai sensi del quarto comma, nel caso di attracco ad un porto di piccole dimensioni, oppure caratterizzato da un traffico sporadico o scarso da imbarcazioni da diporto, il Comandante della nave dovrà conferire i rifiuti raccolti agli impianti di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

Il quinto comma precisa che il conferimento dei rifiuti è gratuito per il conferente e che si configura quale deposito temporaneo di prima raccolta ex art. 185 del codice dell’ambiente di un rifiuto ex art. 183 co. 1 lett. bis) del codice dell’ambiente [rifiuto non pericoloso].

Il sesto comma introduce il comma 6 bis all’art. 183 del codice dell’ambiente prevedendo l’inserimento dei rifiuti accidentalmente pescati all’interno del codice dell’ambiente.

Il settimo e l’ottavo comma incidono sotto il profilo tributario prevedendo l’introduzione, di una nuova tassazione che si aggiungerà alla tassa sui rifiuti di cui all’art. 1, co. 639 (c.d. TARI) e 668 (“tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”), l. 147/2013. Spetterà all’Autorità di regolazione dell’energia disciplinare i criteri e le modalità per la definizione di questi nuovi tributi. La medesima autorità dovrà inoltre vigilare sul corretto utilizzo delle risorse ottenute tramite tale tassazione.

Il nono comma dispone che tramite apposito Decreto Ministeriale, adottato (entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge) dal Ministero delle polite agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della transizione ecologica, verranno fissate le misure premiali nei confronti di coloro raccolgono, e conducono nei luoghi di smaltimento, i rifiuti accidentalmente pescati.

Art. 3 – “campagna di pulizia

Il primo comma della norma precisa che le attività di raccolta dei rifiuti non devono interferire con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici.

Le campagne di pulizia potranno essere organizzate su iniziativa dell’autorità competente ovvero tramite istanza presentata dal privato all’autorità competente secondo le specifiche modalità che verranno individuate con Decreto Ministeriale adottato (entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge) di concerto dal Ministero delle polite agricole alimentari e forestali e dal Ministero della transizione ecologica previo parere della Conferenza permanente Stato e Regioni.

Il secondo comma precisa che nell’attesa che venga emanato il Decreto Ministeriale di cui al primo comma l’attività può essere già iniziata trascorsi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza all’autorità competente. Ove non sussistono i presupposti per intraprendere queste attività l’amministrazione competente potrà adottare motivati provvedimenti al fine di impedirne l’inizio o la prosecuzione [in questo caso trattandosi di iniziative ad istanza di parte l’Amministrazione ex art. 10 bis LPA avrà il compito di indicare all’istante come regolarizzare la domanda e solo in seguito rigettarla].

Il terzo comma precisa che possono essere promotori delle campagne di pulizia determinati soggetti.
Il “SalvaMare” elenca:
– gli enti gestori delle aree protette;
– le associazioni ambientaliste; le associazioni di pescatori;
– le cooperative e imprese di pesca nonché i loro consorzi;
– le associazioni di pescatori sportive e ricreative;
– le associazioni di subacquei e diportisti;
– le associazioni di categoria;
– i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori di stabilimenti balneari.

Possono essere ugualmente promotori:
– gli enti del Terzo settore;
– le ONLUS;
– le associazioni di promozione sociale;
– le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali.

Gli enti gestori di aree protette possono realizzare con i rappresentati di imprenditori ittici iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale.

Art. 4 – “promozione dell’economia circolale

Il presente articolo mira a promuovere il riciclaggio dei rifiuti prevedendo l’emanazione (entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge) di un apposito Decreto Ministeriale del Ministero della transizione ecologica in cui verranno precisate le modalità in forza delle quali i rifiuti accidentalmente e volontariamente raccolti (ex art. 1 co. 2 lett. a e b del “SalvaMare”), a seguito di operazioni di riciclo, verranno riutilizzati/reimpiegati [c.d. economia circolare].

Art. 5 – “norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate

Il primo comma della norma, al fine di tutelare l’ecosistema acquatico, prevede la reimmissione nelle acque delle biomasse vegetali [nello specifico sono contemplate le alghe o le piante] tramite il loro riaffondamento in mare o il trasferimento delle stesse nell’area retrodunale o in altre zone comunque appratenti alla stessa area fisiografia.

La norma specifica come queste operazioni dovranno essere compiute separando, ove possibile, la sabbia dalle biomasse e dai rifiuti in modo da poterla destinare all’eventuale ripascimento dell’arenile.

Sarà compito dell’Autorità Competente verificare se sussistono le condizioni per escludere il materiale sabbioso dai rifiuti e se esso può:

venire recuperato nell’ambito di operazionimediante il trattamento di cui al codice R10 dell’allegato C del codice dell’ambiente [Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia];

– essere qualificato come sottoprodottoex art. 184 bis del codice dell’ambiente[“sostanza che, pur non costituendo lo scopo primario della produzione un’impresa mira comunque a sfruttare e commercializzare a condizioni a lei favorevoli in un processo successivo senza operare trasformazione preliminari”(punto 34 sent. Palin Granit Oy e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, C-9/00ECLI:EU:C:2002:232”].

La norma prevede che le Amministrazioni provvederanno a compiere tali attività impiegando le risorse umane e finanziarie disponibili in modo da non imporre maggiori oneri per la collettività.

Art. 6 – “misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi

Il “SalvaMare” prevede che le Autorità di bacino distrettuali introdurranno nei loro atti pianificatori misure sperimentali volte alla cattura dei rifiuti galleggiabili.

I commi due e tre precisano che il Ministero della transazione economica darà luogo ad un programma sperimentale per compiere il recupero delle plastiche anche tramite strumenti galleggianti; per compiere queste attività verrà destinata una somma fissata in 2 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022, 2023 e 2024.

Art. 7 – “attività di monitoraggio e controllo dell’ambiente

Il “SalvaMare” impone che verranno compiute operazioni volte a vigilare lo stato delle acque e dei fondali. Queste operazioni, dovranno essere compite in conformità di quanto verrà disposto nelle linee guida indicate dal Decreto Ministeriale che verrà adottato (entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge) di concerto tra il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero delle infrastrutture previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (c.d. ISPRA) e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Tali operazioni non devono comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8 – “campagna di sensibilizzazione

La norma prevede l’introduzione di specifiche campagne volte a sensibilizzare la collettività sull’importanza del patrimonio acquatico. Specifiche campagne potranno essere intraprese da parte delle Autorità di Sistema portuale nei confronti dei pescatori e agli operatori del settore acquatico.

Queste operazioni non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l’amministrazione portuale dovrà provvedere solamente in forza delle risorse umane e finanziare disponibili.

Art. 9 – “educazione nelle scuole per la salvaguardia dell’ambiente

Al fine di effettuare un’attività di sensibilizzazione maggiore la legge prevede che il tema della tutela delle risorse acquatiche venga affrontato nelle scuole durante le ore adibite all’insegnamento dell’educazione civica.

Art. 10 – “modifica dell’art. 52 del codice della nautica da diporto

L’articolo introduce nell’art. 52 del codice della nautica da diporto [norma rubricata “educazione marinesca”] l’inciso « , anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l’abbandono dei rifiuti in mare ».

Art. 11 – “materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale

La norma, in una logica premiale, attribuisce agli imprenditori ittici che fanno uso di strumenti di ridotto impatto ambientale un riconoscimento volto ad attestare l’impiego per il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità dell’attività di pesca.

Ai sensi del secondo comma è prevista l’emanazione (entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge) di un apposito Decreto Ministeriale adottato di concerto dal Ministero della transizione ecologica e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali volto a disciplinare le procedure, le modalità e le condizioni per l’attribuzione del riconoscimento previsto dal primo comma.

Il terzo comma prevede un ulteriore sistema premiale in quanto prevede un particolare riconoscimento ai possessori di imbarcazioni che svolgono, anche non abitualmente, attività di recupero di rifiuti in acqua.

Art. 12 – “criteri per la disciplina degli impianti di desalinizzazione

La norma prevede l’introduzione di un apposto Decreto Ministeriale adottato (entro 180 giorni dell’entrata in vigore della legge) dal Ministero della transizione ecologica volto a definire e regolare gli scarichi di tali impianti ad integrazione di quanto già previsto nell’allegato 5 alla parte terza del codice dell’ambiente (limiti di emissione degli scarichi idrici).

A detta del “SalvaMare” gli impianti di desalinizzazione per il consumo umano possono essere utilizzati:

a) in situazione di carenza idrica purché in mancanza di fonti idrico potabili alternative economicamente sostenibili.

b) se viene dimostrato che gli interventi siano opportuni per ridurre le perdite della rete degli acquedotti e la razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica come previsto dalla pianificazione di settore.

c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acqua e in particolare nel piano tenuto conto dei costi-benefici.

Il “SalvaMare” prevede anche l’emanazione di un apposito Decreto Ministeriale adottato (entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge) dal Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero della Salute in cui verranno definiti i criteri di indirizzo nazionali per l’analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. VIA).

Per espressa previsione della norma sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi (ex art. 136 c nav).

Art. 13 – “termine per l’emanazione del decreto previsto dall’art. 111 del codice dell’ambiente

La legge prevede che entro sei mesi dall’entrata della legge verrà emanato un apposto decreto come già previsto dall’art. 111 del codice dell’ambiente (norma rubricata “impianti di acquacoltura e piscicoltura – 1. “Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell’impatto sull’ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura”).

Art. 14 – “tavolo interministeriale di consultazione permanente

Al fine di combattere l’inquinamento e ottimizzare l’attività di pesca è prevista l’introduzione di un apposito tavolo interministeriale (c.d. tavolo interministeriale permanente). Esso, a norma del secondo comma, si riunirà due volte all’anno ed è presieduto dal Ministro per la transizione ecologica o in sua assenza da un suo delegato. Il tavolo sarà composto anche da 29 componenti, ossia:

tre rappresentati del Ministero della transizione ecologica;

un rappresentante del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali;

un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (di cui due nominati dall’ISPRA);

un rappresentante del CNR (comitato nazionale delle ricerche);

un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili;

due rappresentanti del Comando genarle della Capitanerie di porto;

cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;

tre rappresentanti delle Regioni;

tre rappresentanti delle cooperative di pesca;

due delle imprese di pesce;

due dai rappresentanti delle imprese di acquacolture, un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.

La norma precisa al terzo comma che possono comunque essere invitati anche altri soggetti purché ritenuti portatori di particolari interessi che devono essere ascoltati. Gli eventuali partecipanti possono essere maggiori dei 29 che compongono il tavolo.

La partecipazione al tavolo, non comporta l’elargizione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti e non deve portare a maggiori spese per la finanzia pubblica.

Art. 15 – “Relazione alle camere

La legge dispone che il Ministro della transizione ecologica deve, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentare una relazione sull’attuazione della presente legge.

Art. 16 – “Clausola di invarianza finanziaria

La presente norma impone che dall’attuazione della legge non devono derivare maggiori oneri per la spesa pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività previste senza impiegare nuove risorse finanziare o umane.

di:
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi&Avvocati

La fortuna di mare

PREMESSA

Il termine “fortuna di mare” può farci immaginare l’avverarsi di un evento propizio (come una situazione di vento ideale per la navigazione) oppure il ritrovamento di un ricco tesoro (come nell’opera di Dumas il Conte di Montecristo).

Nella nautica e nel mondo del diritto questo termine assume un significato opposto.

Il termine fortuna di mare è utilizzato per identificare tutte le conseguenze dannose o pericolose che possono avvenire nel corso della navigazione. Lo stesso termine nautico “fortunale” (vento con forza 11 sulla scala di Beaufort) è utilizzato per definire le perturbazioni atmosferiche di intensità molto alta e quindi capaci di provocare gravi danni agli edifici costieri e alle navi presenti in acqua.

Per quanto riguarda i due esempi precedentemente effettuati:

– L’evento propizio non ha regolazione giuridica in quanto il diritto regola i problemi e non gli aspetti completamente privi di insidie.

– In riferimento al ritrovamento del tesoro si applicherà quanto previsto dall’art. 927 – 929 c.c. norme che regolano la disciplina giuridica dei ritrovamenti delle cose. Tuttavia se la res ritrovata presenta valore storico artistico o culturale (c.d. bene culturale) si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 90 – 93 del Codice dei beni culturali.

LA FORTUNA DI MARE – ASPETTI GIURIDICI

Dal punto di vista giuridico la fortuna di mare è regolata, da tre articoli del codice della navigazione: l’art. 391 c. nav. (norma rubricata “impedimento temporaneo), l’art. 422 c. nav. (norma rubricata “responsabilità del vettore”) e l’art. 521 c. nav. (norma rubricata “rischi della navigazione”).

Siccome la fortuna di mare rappresenta un evento infausto, la sua regolazione giuridica rileva al fine di disciplinare le responsabilità per eventuali danni (artt. 391 e 422 c. nav.) oppure in materia di contratti di assicurazione (art. 521 c. nav.)

Data la portata internazionale del diritto della navigazione si offre un’analisi anche di quanto previsto in tema di fortuna di mare nei Paesi di Common law.

Dal punto di vista del diritto interno:

1) art. 521 c. nav.

L’art. 521 c. nav., tratta indirettamente del tema della “fortuna di mare”. La norma presenta un elenco di eventi nefasti: “tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere [per] tutti gli accidenti della navigazione”.

In relazione alle tempeste è necessario un ulteriore chiarimento: non ogni tempesta può essere intesa come fortuna di mare; possono rientrare nel novero delle fortune di mare le onde ed i venti di intensità tale “da essere invincibili, per la loro violenza, dalle difese del personale di bordo” (c.d.a Messina 1980). Secondo la giurisprudenza i venti devono essere superiori di forza superiore a 7 sulla scala di Beaufort – c.d. vento forte (Cass. Sent. n. 5123/95). 

L’art. 521 c. nav. non offre quindi una definizione di fortuna di mare ma effettua un elenco di singole “fortune”. L’elenco di accadimenti indicati dall’art. 521 c. nav. riprende quanto indicato dall’art. IV, par. 2, della Convenzione di Bruxelles del 1924 sull’unificazione delle regole in materia di polizza di carico (c.d. Regole dell’Aja). L’art. IV, par. 2, della convenzione di Bruxelles identifica nelle lettere a) – q) diciassette casi di “pericoli” cui una nave può incorrere.

In presenza degli eventi descritti dall’art. 521 c. nav. l’assicuratore è tenuto ad indennizzare l’assicurato per i danni subiti. Tuttavia sarà a carico dell’assicurato dimostrare il nesso tra il danno subito (danni alla nave) e l’evento nefasto (fortuna di mare). In particolare modo dovrà essere dimostrato che prima dell’avverarsi della fortuna di mare la nave non presentava danni. Oppure il danneggiato dovrà fornire prova che il danno subito sia derivato da uno degli eventi coperti dall’assicurazione.

Al contrario spetterà all’altro soggetto – l’assicuratore – dimostrare l’esistenza di fatti modificativi, impeditivi e estintivi (cioè l’esistenza dei fatti che negano le pretese della controparte).

Tutto ciò alla luce di quanto disposto dall’art. 2697 c.c. (c.d. onere della prova sostanziale) in forza del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. La norma continua al secondo comma illustrando che “chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.

2) art. 422 c. nav.

L’art. 422 c. nav., norma in tema di contratto di trasporto di cose (artt. 419 – 438 c. nav.), prevede un riferimento esplicito al tema della fortuna di mare: il presente articolo stabilisce (al primo comma) la responsabilità del vettore per i danni arrecati alle cose caricate a bordo. Spetterà quindi a quest’ultimo risarcire gli eventuali danni.

In forza del principio, sopra illustrato, dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., è a carico dell’avente diritto alla riconsegna delle cose caricate a bordo provare e dimostrare che il danno sia derivato da colpa del vettore o dei membri dell’equipaggio.

Tuttavia, continua l’art. 422, al secondo comma, prevedendo che se i danni sono derivati da fortuna di mareoppure incendio non determinato da colpa del vettore pirateria, fatti di guerra, sommosse e rivolgimenti civili, provvedimenti di autorità di diritto o di fatto, anche a scopo sanitario, sequestri giudiziari, scioperi o serrate, impedimenti al lavoro generali o parziali, atti o tentativi di assistenza o salvataggio ovvero deviazione del viaggio fatta a tale scopo, cattivo stivaggio, vizio proprio della merce, calo di volume o di peso, insufficienza degli imballaggi, insufficienza o imperfezione delle marche, atti od omissioni in genere del caricatore o dei suoi dipendenti o prepostila responsabilità del vettore è esclusa.

3) art. 391 c. nav.

L’art. 391 c. nav., rientra nel novero delle disposizioni, previste dal nostro codice della navigazione, in tema di contratti di noleggio (artt. 384 – 395 c. nav.).

Essa prevede che il nolo a tempo (ossia il corrispettivo per il noleggio della nave, in questo caso definito “time charter”) non è dovuto qualora venga dimostrato che la nave non è stata utilizzata per causa non imputabile al noleggiatore. Tuttavia, il nolo, seppure ridotto in proporzione al tempo di inutilizzazione del bene noleggiato, è invece dovuto se l’impossibilità di utilizzare la nave è dovuta da fortuna di mare [oppure “per accidente subito dal carico, ovvero per provvedimento di autorità nazionale o straniera”] (391, co. 2, c. nav.).

4) La prospettiva comparata

Anche i Paesi di common law riconoscono l’esistenza delle fortune di mare.

In questi Stati, tali eventi dannosi vengono definiti come “perils of the sea”, termine letteralmente traducibile come “pericoli del mare”.

Ai perlis of the sea vengono contrapposti i c.d. “act of God” traducibili come “atti di Dio” o come casi di forza maggiore.

• I perlis of the sea corrispondo a quanto indicato nella lettera c) della Convenzione di Bruxelles cioè i casi di “rischi, pericoli e infortuni in mare o di altre acque navigabili”.

• Gli act of God trovano disciplina nella lettera d) della stessa Convenzione di Bruxelles cioè “forza maggiore (atto di Dio)”. Il presente termine (previsto nel nostro ordinamento all’art. 45 c.p.) è utilizzato per identificare tutti gli eventi irresistibili, improvvisi ed inevitabili causati dalle forze naturali e non dall’agire dell’uomo.

Proprio per questa ripartizione e distinzione tra perlis of the sea e act of God la nostra giurisprudenza nega una equiparazione tra i perlis of the sea e le fortune di mare (sul punto la già citata Cass. Sent. n. 5123/95). Quindi, alla luce della giurisprudenza citata, la definizione dei perlis of the sea deve essere ricavata dalla prassi di tali Paesi.

La nozione di perlis of the sea è andata ad espandersi non comprendendo le sole ipotesi indicate dalla lettera c) dell’art. IV par 2 della Convenzione di Bruxelles.

 Secondo al dottrina anglo-americana vi rientrano anche i seguenti ulteriori eventi:

 “foundering” (naufragio) – Quando la nave non arriva al luogo di destinazione e non si hanno più sue notizie. In questi casi si realizza una presunzione di naufragio (previsione simile a quanto previsto dal nostro art. 58 c.c. ove si presume la morte di una persona se non si hanno più sue notizie per oltre dieci anni).

ship wreck” (distruzione) – Quando si verifica un qualsiasi evento che possa portare alla distruzione o a gravi danni della nave (es. collisione con uno scoglio purché non volontario).

stranding” (spiaggiamento) – Quando la nave subisce gravi danni alla carena o ad altre sue parti a seguito dell’incagliamento in acque basse o nella costa. Per rientrare nel novero dei perils of the sea lo “stranding” non deve essere volontario ma cagionato dal moto ondoso.

collission” (urto) – in questo caso si dovrà tenere conto di quanto indicato dalla convenzione di Bruxelles del 1910 sull’urto tra navi. La convenzione riconosce tre tipologie di collisioni: quelli derivanti da caso fortuito o forza maggiore ex art. 2 (corrispondenti ad act of God), da colpa ex art. 3 e da concorso di colpa ex art. 4.

fire” (incendio a bordo) Il fuoco costituisce uno dei pericoli più frequenti a bordo delle navi. Non ogni incendio può rientrare nel novero dei perils of the sea. Vi rientrano solamente gli incendi che non costituiscono una conseguenza di difetti di costruzione o di usura della nave (i danni da usura non sono “perils”).

enemies” (danni da cattura) – ipotesi che oggi generalmente si realizza come conseguenza di atti di pirateria.

breakage of goods” (danni alla merce caricata) – Generalmente i danni provocati alla merce a bordo sono a carico del vettore (come indicato dall’art. 422 c. nav.). Tuttavia, se viene dimostrato che i danni sono stati arrecati dal moto ondoso particolarmente forte allora verrà esclusa ogni responsabilità a suo carico.

Come nel nostro Paese spetterà al richiedente fornire la prova che il danno è stato cagionato da un “peril”. La scelta di attribuire a questo soggetto l’onere della prova deriva dal fatto che è il richiedente (generalmente il proprietario della nave) a disporre di tutte le informazioni relative sullo stato e sul funzionamento del suo bene. Inoltre, in quanto presente al momento del “peril” è proprio il richiedente l’unico soggetto ad essere in grado di documentare l’esistenza e la pericolosità dell’evento infausto subito.

di:
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi&Avvocati

Le navi drone

PREMESSA

La tecnologia sta facendo progressi significativi: meno di 150 anni fa erano stati realizzati i primi veicoli a motore. Queste creazioni, oltre a portare significativi vantaggi alle persone dell’epoca, hanno aperto nell’immaginario collettivo qualcosa di più grande.

L’uomo, in quanto sognatore, si era già allora – nei romanzi di fantascienza – immaginato i possibili futuri sviluppi di queste creazioni fino ad idealizzare veicoli in grado di operare senza l’ausilio dell’uomo.

Altri autori avevano immaginato le possibili leggi che queste macchine (nello specifico i robot) devono rispettare. Lo scrittore Isaac Asimov aveva coniato tre regole denominate leggi della robotica che affermavano come una macchina:

I – non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno.

II – deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non vadano in contrasto alla Prima Legge.

III – deve proteggere la propria esistenza, purché la salvaguardia di essa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge”

Questi fantascientifici traguardi non possono dirsi raggiunti oggi; sebbene lo sviluppo delle nostre tecnologie è tale da permettere la creazione di alcune “sperimentazioni” di mezzi privi di guida umana. Secondo alcune ricerche scientifiche nel prossimo decennio mezzi automatizzati potranno essere realtà.

Nave drone Protector – utilizzata per scopi militari e di protezione dal terrorismo

Concentrandosi esclusivamente sui mezzi nautici, le navi prive di guida umana vengono definite “navi drone”.

Originariamente sono state create per finalità militari (es. la nave Protector) ma nel corso degli anni sono stati realizzati progetti di navi anche per altre utilizzazioni.

Trattandosi di sperimentazioni la loro autonomia dall’uomo è praticamente limitata e non sono in grado di rispettare “leggi” come quelle coniate da Isaac Asimov.

NAVI DRONE – precisazioni terminologiche

Oltre alla classica e più semplice denominazione “nave drone” esistono denominazioni più specifiche:

“USV” (Unmanned Surface Vehicles) – traducibile come veicoli che stanno sopra la superficie terrestre privi di guida umana

Questa definizione presenta un problema: il termine “vehicle” è altamente generico e può riferirsi ad ogni mezzo quindi anche a navi ed aerei.

Autonomous ships – traducibile come navi autonome

Il problema di questa definizione è che comprende solo le navi prive di guida umana; non rientrano in questa definizione le navi pilotate da remoto.

“MASS” (Maritime Autonomous Surface Ships) – elaborazione dell’IMO (International Maritime Organization) nel corso del progetto MASS. Esse sono definite come navi, di qualsiasi dimensione, in grado di operare anche se prive dell’intervento dell’uomo.

Le MASS si distinguono in quattro gradi a seconda del loro livello di indipendenza dall’uomo.

“MUNIN” (Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks) progetto della Commissione Europea tra il 2015 e 2017. Lo scopo di questo progetto è quello di realizzare navi capaci di essere pilotate in modo totalmente autonomo.

Sea Hunter – nave drone statunitense

CRITICITÀ GIURIDICHE

Indipendentemente da come vogliamo chiamarle le navi drone – seppure non sviluppate come nella fantascienza – potranno dare luogo a varie problematicità giuridiche.

In alcuni casi sarà necessario effettuare intere rivoluzioni delle norme oggi vigenti.

Le criticità potranno essere molteplici

DIRITTO DI ROTTA E NAVI DRONE

Il c.d. COLREG 72 disciplina il diritto rotta, ossia le regole che i marittimi devono rispettare in mare. Le regole 13-18 trattano del tema delle precedenze navali. Con l’avvento delle navi drone sarà necessario regolare la loro circolazione e nello specifico, trattandosi di mezzi privi di guida umana si ipotizza che:

abbiano sempre la precedenza.

Il mare è un luogo pieno di insidie sia provocate dalla natura (tempeste) che dall’uomo (marittimi inesperti o non diligenti che non rispettano le regole). Sicuramente i sistemi per quanto evoluti non saranno in grado – almeno adesso – di superare queste avversità

siano munite di segni distintivi o particolari luci per riconoscercele.

In quanto mezzi privi di guida umana sarà necessario che esse siano di facile identificazione

LAVORO NAUTICO

Le navi drone rivoluzioneranno il sistema del lavoro nautico. Tutte le rivoluzioni portano con sé cambiamenti. Il cambiamento in questo caso sarà una riduzione del personale a bordo delle navi e in alcuni casi alla totale assenza dell’equipaggio.

La macchina però non sostituirà completamente l’uomo perché i marittimi saranno necessari per controllare il corretto andamento della nave (da remoto o a bordo) oppure per svolgere attività di carico o scarico nei porti.

Per questi marittimi non vi saranno grosse differenze rispetto alle norme oggi vigenti (solvo futuri cambiamenti).

 Per identificare la legge che disciplinerà i rapporti di lavoro o quale sarà il giudice competente per regolare le controversie di lavoro dovremo tenere conto delle norme di diritto internazionale privato (artt. 8 reg. Roma I e 21 Bruxelles I bis)

Yara Birkeland – enorme nave container di oltre 120 TUE

DANNI CAGIONATI DALLE NAVI DRONE

In caso di danni cagionati da navi drone, salvo l’introduzione di future norme specifiche, si dovrà tenere conto di quanto disposto dalla convenzione di Bruxelles del 1910 in materia di urti tra navi. La convenzione identifica tre tipologie di danni:

• caso fortuito o forza maggiore (art. 2) – i danni restano a carico di chi li ha subiti

• colpa (art. 3) – i danni sono a carico di chi li ha commessi

• concorso di colpa (art. 4) – le responsabilità per i danni sono divise in parti uguali

In caso di danni sono anche applicabili – tra gli Stati membri dell’U.E. – le disposizioni di matrice europea (art. 4 reg. Roma II) che prevedono come si applica la legge del luogo in cui:

• il danno si è verificato

• le parti risiedono

• la fattispecie presenta il collegamento più stretto

Nel diritto italiano trattandosi di “cose in custodia” ex art. 2051 c.c. la responsabilità per i danni cagionati dalle navi drone sarà a carico del custode (es proprietario della nave) a meno che non venga dimostrata una specifica responsabilità (es. difetto di software o danni arrecati da un particolare soggetto)

NAVI DRONE E RISPETTO DELL’AMBIENTE

Trattandosi di mezzi altamente evoluti le navi drone dovranno essere a 0 o basse emissioni di Co2. Le recenti modifiche alla convenzione MARPOL – risoluzione MEPC.328(76) Energy Efficiency Existing Ship Index” (“EEXI”) – impongono significative riduzioni delle emissioni di anidride carbonica per le navi con stazza lorda pari o superiore a 400 tonnellate a partire già da novembre 2022.

Le navi drone di queste dimensioni dovranno rispettare tali paramenti.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla mia ricerca sul tema delle navi drone consultabile in lingua italiana oppure in inglese.

di:
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati