LA SUCCESSIONE DEI BENI (MOBILI) DI VALORE STORICO E ARTISTICO

Premessa

Anche i beni di particolare valore storico, artistico, archeologico e etnoantropologico (c.d. “beni culturali” ex art. 10 Dlgs 42/04) in caso di morte del loro proprietario possono essere devoluti agli eredi.

Anche ad essi potranno trovare applicazione le norme in tema di successione legittima (art. 565 – 586 c.c.) o testamentaria (artt. 587 – 712 c.c.). Ciò a seconda del fatto che il defunto abbia o meno redatto un testamento.

Nella remota ipotesi in cui non vi siano eredi, non venga disposta successione testamentaria o non venga deciso di includere i beni in un trust, tali beni, alla morte del loro proprietario, vengono devoluti allo Stato.
Lo chiarisce l’art. 586 c.c. (norma rubricata “acquisto dei beni da parte dello Stato”), norma che dispone che in assenza di altri successibili l’eredità si trasmette allo Stato.

La disciplina speciale: l’art. 59 del codice dei beni culturali

Per le successioni dei beni culturali, oltre alle norme del codice civile, trovano applicazione anche le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e paesaggistici (c.d. Codice Urbani o Dlgs 42/04).

L’art. 59 (norma rubricata “denuncia di trasferimento”)del predetto codice stabilisce che qualsiasi atto che trasferisca la proprietà (dunque anche le successioni), o anche la detenzione di beni mobili, deve essere denunciato al Ministero della Cultura.
La denuncia di cui al presente articolo, deve essere presentata al Ministero per il tramite della Soprintendenza territorialmente competente.

L’art. 59 del codice dei beni culturali chiarisce che il termine per presentare la denuncia decorre:
– (per gli eredi) dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari;
– (per il legatario) dalla comunicazione effettuata dal notaio ex art. 623 c.c. all’indirizzo di residenza o di domicilio.

Per essere considerata valida la denuncia deve contenere l’indicazione:
• dei dati identificativi delle Parti (de cuius ed erede) e la sottoscrizione delle medesime
• del bene e dei suoi dati identificativi (dati catastali)
• della tipologia di atto di trasferimento
• del domicilio in Italia ai fini di eventuali comunicazioni

Ove la denuncia non contenga quanto sopra indicato, il quinto comma dell’art. 59 del codice dei beni culturali chiarisce che essa “si considera non avvenuta”.

Analisi di un caso particolare: le successioni delle collezioni artistiche (analisi di T.A.R. Lazio Sent. 8844/2008)

Il diritto non definisce esplicitamente il concetto di “collezione artistica”. Lo stesso codice dei beni culturali cita in molti suoi articoli (es. art. 10, co. 3 lett. e; art. 21, co. 1 lett. c; art. 44, co. 1; art. 56, co. 2 lett. a; art. 66, co. 2, lett. b; art. 75, co. 3 lett. a; art. 104, co. 1 lett. b) il termine collezione ma non lo definisce.

Pur in assenza di una definizione normativa è noto che per collezioni artistiche si intendono tutte quelle raccolte di più opere d’arte generalmente effettuate da privati.
Caratteristiche comuni delle collezioni (d’arte) sono generalmente due: la molteplicità delle opere raccolte ed il loro valore storico-artistico.

La lacuna normativa è colmata dalla giurisprudenza.

Infatti, il T.A.R. per il Lazio (Sent. n. 8844/2008), adito dagli eredi di un collezionista al fine di ottenere l’annullamento di un provvedimento della P.A. che aveva vincolato ex art. 5 della l. 1089/39 (oggi art. 13 del codice dei beni culturali) i beni da esso raccolti nella sua vita, chiarisce gli elementi che contraddistinguono una collezione.

Alla luce della sentenza in analisi, per essere considerati come una “collezione” i beni raccolti devono essere accumunati da:
omogeneità
identico contenuto tematico
appartenenza unitaria
identica localizzazione
medesima finalità storico-artistica
.

Nel caso posto all’attenzione del giudice amministrativo, la “raccolta” oggetto di successione non poteva essere intesa come una collezione.
Ciò in quanto nel caso di specie sussisteva unicamente la medesima titolarità e la comune localizzazione dei beni raccolti dal de cuius.
Tali requisiti, a detta del T.A.R., sono “insufficienti da soli a qualificare dette opere come una collezione
.
Infatti, ove solamente questi due requisiti fossero necessari a qualificare più opere come una collezione “si finirebbe con il ricondurre detta nozione alla sola volontà soggettiva del proprietario di raccogliere oggetti di disparata natura per soddisfare le proprie propensioni culturali o anche di sola curiosità” (T.A.R. per il Lazio Sent. 4412/00).

Del tutto mancante nel caso posto all’attenzione dei G.A. era “un comune contenuto tematico, la cui lettura è consentita sola dalla conservazione del carattere unitario del complesso di cose” (T.A.R. per la Sicilia Sent. n. 1066/2007).

Per tali ragioni i beni oggetto della successione non sono stati considerati come una collezione e di conseguenza il giudice aveva disposto l’annullamento del provvedimento dell’Amministrazione.

La fiscalità delle successioni di beni culturali

Anche i beni culturali concorrono alla formazione dell’asse ereditario oggetto di tassazione.
Lo chiariscel’art. 9 (rubricato “attivo ereditario”) del Dlgs 346/90 (c.d. testo unico sulle imposte di successione). Ai sensi di tale norma i beni culturali sono considerati come “mobilia”.

I beni culturali possono essere esclusi dall’attivo ereditario, ai sensi dell’art. 13 (rubricato “beni culturali”) del Dlgs 346/90 solo se:
– sottoposti a vincolo (ex art. 13 Dlgs 42/04);
– il vincolo sia anteriore all’apertura della successione;
– siano inseriti in un apposito inventario, con una “descrizione particolareggiata” ed idonea alla loro identificazione, da comunicare al Ministero per la cultura (per il tramite della Soprintendenza territorialmente competente) il quale dovrà verificare se il bene è o meno sottoposto a vincolo.

L’alienazione del bene, ove sia trascorso meno di un quinquennio dall’apertura della successione, comporta l’inclusione (ex post) del bene nell’attivo ereditario.

di:
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati