LA SUCCESSIONE DEI BENI (MOBILI) DI VALORE STORICO E ARTISTICO
La direttiva U.E. sulla prestazione energetica nell’edilizia (c.d. “direttiva case green”)
Il Comandante della nave ed i suoi poteri ai sensi del Codice della Navigazione
La sdemanializzazione tacita
Gli abusi edilizi la commerciabilità degli immobili da essi gravati
Il Comandante della nave ed i suoi poteri ai sensi del Codice della Navigazione
PREMESSA: IL RUOLO DEL COMANDANTE DELLA NAVE
Il Comandante ai sensi degli artt. 321 e 322 c. nav. (disposizioni che elencano la gerarchia di bordo rispettivamente per le navi adibite alla navigazione marittima e a quella interna) è il soggetto apicale a bordo della nave.

Esso è munito di ampi poteri che trovano la loro disciplina in varie disposizioni del Codice della navigazione.
L’art. 292 c. nav. (norma rubricata “comando della nave”) prevede che per assumere il comando di una nave è necessario essere muniti di un’apposita abilitazione. Tale abilitazione può sostanziarsi nella patente nautica, per il comando delle unità da diporto, o in requisiti più stringenti, per il comando delle unità mercantili o militari.
La figura del Comandante della nave ha radici storiche risalenti nel tempo.
Essa era già riconosciuta nel diritto romano: allora con il termine “magister navis” si identificava la persona, designata dall’armatore, cui era stata affidata la gestione ed il comando della nave.
LE FUNZIONI DEL COMANDANTE
Oggi le funzioni del Comandante si possono riassumere in attività:
tecnico-gestionali
rappresentative
amministrative
Queste funzioni, in caso di morte, assenza o impedimento del Comandante spettano all’Ufficiale di coperta di grado più alto, o in assenza, al nostromo salvo diverse indicazioni da parte dell’armatore della nave; in assenza di designazioni da parte dell’armatore spetterà all’Autorità portuale provvedere alla nomina di un nuovo Comandante (art. 293 c. nav. norma rubricata “sostituzione del comandante in corso di navigazione”).
ATTIVITÀ TECNICO-GESTIONALI
L’art. 295 c. nav. (norma rubricata “direzione nautica, rappresentanza e poteri legali”) prevede che al Comandante spetta, in modo esclusivo, la direzione della manovra e della navigazione. Inoltre ai sensi dell’art. 298 c. nav. (norma rubricata “comando della nave in navigazione”) il Comandante deve dirigere personalmente la manovra in entrata ed uscita da porti, canali o fiumi ed in ogni altra circostanza in cui la navigazione si presenti di particolare difficoltà.
Le due disposizioni non devono essere interpretate in senso letterale: nei fatti non è il Comandante a svolgere personalmente le operazioni di cui agli artt. 295 e 298 c. nav..
Infatti, le due norme si riferiscono “non all’esercizio delle predette facoltà ma alla titolarità del potere direttivo” (U. LA TORRE “codice della navigazione esplicato”: quindi nulla osta che il Comandante possa delegare l’esercizio della manovra della nave; tuttavia, pur delegando le predette mansioni, il Comandante è tenuto ad essere presente ed a “dirigere” l’equipaggio nei casi indicati dagli artt. 295 e 298 c. nav..
ATTIVITÀ RAPPRESENTATIVE
il Comandante rappresenta l’equipaggio, i passeggeri e l’armatore (art. 295, co. 2, c. nav.).
Più nello specifico secondo la dottrina (A. FILIALE-M. GRIMALDI “Manuale di diritto della Navigazione marittima, interna e aerea”) il Comandante rappresenta negozialmente l’armatore quando quest’ultimo non sia presente e/o non abbia nominato un suo rappresentante (c.d. absentia domini).
Il Comandante rappresenta processualmente l’armatore in giudizio per i fatti avvenuti a bordo nonché per ogni altra controversia sorta in relazione alla nave, al carico o all’equipaggio.
“In questi casi è l’armatore il soggetto del rapporto giuridico litigioso e il comandante non ha alcun interesse proprio a contraddire la domanda proposta da terzi nei suoi riguardi” (A. LEFEBVRE D’OVIDIO, G. PESCATORE, L. TULLIO op. cit.).
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE
Le molteplici funzioni di carattere amministrativo del Comandante trovano fondamento in virtù della particolare qualifica pubblicistica che il Comandante riveste: un privato che esercita una funzione di pubblico interesse ex art. 359, co. 2, c.p.; la dottrina qualifica il Comandante come un “esercente privato di una pubblica funzione” (Ibidem).
Le sue funzioni amministrative secondo la dottrina (Ibidem) possono essere raggruppate in:
– attività di carattere disciplinare
– attività di polizia
– attività esplicabili in quanto capo della comunità viaggiante
Questi poteri possono esplicarsi tanto verso l’equipaggio tanto verso i passeggeri.
Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 186 c. nav. (norma rubricata “Autorità del comandante”) tutte le persone a bordo della nave sono soggette all’autorità del Comandante.
• POTERI DI CARATTERE DISCIPLINARE
L’art. 1249 c. nav. (norma rubricata “potere disciplinare nella navigazione marittima e interna”) apre lo specifico titolo (“infrazioni e pene disciplinari”) del Codice relativo alle sanzioni disciplinari.
Le norme ivi contenute si dividono in sanzioni a carico dell’equipaggio e a carico dei passeggeri.
Sanzioni a carico dell’equipaggio
(artt. 1251 – 1255 c. nav.)
L’art. 1251 c. nav. (norma rubricata “infrazioni disciplinari”) tipizza le possibili infrazioni che l’equipaggio può compiere:
– rifiuto o ritardo di obbedienza ad un ordine del Comandante o di altro superiore o inosservanza del regolamento di bordo
– inosservanza delle regole che disciplinano l’esercizio dell’attività dei porti
– negligenza nell’adempimento delle proprie mansioni
– assenza da bordo della nave senza dovuta autorizzazione
– abbandono della nave
– mancato rispetto verso i superiori gerarchici
– disordini a bordo; ulteriori comportamenti volti a turbare l’ordine e la disciplina della nave; cattiva condotta
L’art. 1252 c. nav. (norma rubricata “pene disciplinari per l’equipaggio della navigazione marittima o interna”) prevede che le condotte precedentemente illustrate possono essere sanzionate (a seconda della gravità) con:
1) consegna a bordo da 1 a 5 giorni
2) arresto di rigore per non più di 10 giorni (ossia rimanere confinati nel proprio alloggio per i giorni indicati)
3) ritenuta del salario da 1 a 30 giorni o di una quota di utili da Euro 0,0103 a Euro 0,154
4) inibizione dall’esercizio della professione per un tempo non inferiore a 1 mese e non superiore a 2 anni
5) cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare
Il codice dispone che il Comandane della nave può disporre solo le sanzioni di cui al nn. 1 e 2 mentre il Comandante del Porto può disporre le sanzioni di cui ai nn. 1-2-3. Le sanzioni di cui al nn. 4 e 5 possono essere disposte unicamente dal (allora) “Ministero per le comunicazioni” (oggi Ministero per lo sviluppo economico).
Tali condotte possono assumere anche conseguenze penalistiche: venendo impedito il regolare svolgimento di attività di carattere pubblicistico l’autore della violazione può rispondere del reato di cui all’art. 328 c.p. (“omissioni di atti d’ufficio. Ritardo”).
Sanzioni a carico dei passeggeri
(1256 – 1257 c. nav.)
Il codice della navigazione tipizza anche le condotte e le sanzioni che possono essere compiute dalle (ed ascritte a carico delle) persone a bordo della nave in qualità di passeggeri.
L’art. 1256 c. nav. (norma rubricata “infrazioni disciplinari dei passeggeri”) prevede che costituiscono comportamenti sanzionabili disciplinarmente:
– la mancanza di rispetto verso il Comandante, ufficiali o sottoufficiali
– recare molestia agli altri passeggeri o all’equipaggio
– turbare in qualsiasi modo il buon ordine della nave
– inosservanza del regolamento di bordo
Tali condotte, a seconda della loro gravità, possono essere sanzionate ex art. 1257 c. nav. (norma rubricata “pene disciplinari per i passeggeri”) con:
• ammonimento semplice
• ammonimento pubblico
• esclusione dalla tavola comune da 1 a 5 giorni
• proibizione di stare in coperta un periodo non superiore a cinque giorni
• sbarco al prossimo porto di approdo in territorio nazionale (se trattasi di navi impiegate alla navigazione interna)
Anche i passeggeri, ove la propria attività, dolosamente (ossia consapevolmente e volontariamente), arrechi un ritardo o impedisca il regolare svolgimento della nave, possono rendersi colpevoli del reato di cui 328 c.p..
Le sanzioni irrogabili dal Comandante dell’aeromobile
La disciplina aeronautica solitamente riprendere per analogia quella prevista per la navigazione marittima.
Tuttavia in questo caso si ravvisano alcune diversità: infatti il Comandante dell’aereo può arrecare sanzioni disciplinari solamente a carico dei passeggeri mentre gli sono precluse sanzioni a carico dell’equipaggio: tali sanzioni ai sensi dell’art. 1250 c. nav. (norma rubricata “potere disciplinare aeronautico”) sono esercitate dal direttorio dell’ENAC – ente nazionale aviazione civile – o dalle Autorità Consolari.
• POTERI DI POLIZIA
In quanto soggetto che svolge una funzione pubblicistica il Comandate della nave assolve funzioni di polizia giudiziaria (ossia reprimere reati od impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori) ed attività di polizia di sicurezza (impedire il carico a bordo di soggetti pericolosi o affetti da malattie contagiose).
In particolare modo in le funzioni di p.g. sono attribuite direttamente dall’art. 1235, co. 2, c. nav. (norma rubricata “ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria”) al Comandante della nave.
L’art. 1237 c. nav. (norma rubricata “reati in corso di navigazione”) prevede che nel caso venga commesso un reato a bordo della nave il Comandante, al momento dell’approdo e comunque non oltre 24 ore dall’approdo, provvederà a consegnare alle Autorità di terra le persone in stato di arresto o fermo nonché le denunce, querele, referti e corpi di reato effettuando della consegna un’apposita relazione da trasmettere alla Procura della Repubblica.
• POTERI IN QUALITÀ DI CAPO DELLA COMUNITÀ VIAGGIANTE
In quanto organo di vertice di una “comunità” distaccata dalla terraferma, ma che costituisce un “territorie flottant” dello Stato cui la nave batte la bandiera, il Comandate della nave può:
Celebrare matrimoni
Funzione esercitabile solamente in casi particolari: ad es qualora uno dei nubendi si trovi in pericolo di vita.
Svolgere funzioni di Ufficiale di Stato civile
Il Comandante della nave può certificare nascita, morte o sparizione in mare delle persone a bordo (funzioni che trovano riscontro nell’art. 296 c. nav. – norma rubricata “atti di stato civile e testamenti”).
Esercitare funzioni notarili
Ai sensi dell’art. 611 c.c. (norma rubricata “testamento a bordo di nave” e richiamata dalla seconda parte dell’art. 296 c. nav.) il Comandante, o colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio, può ricevere durante il viaggio testamenti.
Ai fini della sua validità, il testamento deve essere redatto in doppio originale in presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo riceve e dai testimoni. Il testamento così ricevuto deve essere conservato tra i documenti di bordo e di tale ricezione deve essere data notizia nel giornale di bordo, o nel giornale nautico, e nel ruolo dell’equipaggio (art. 612 c.c. norma rubricata “forme [del testamento]”.
Al momento dell’approdo il comandante è tenuto a consegnare alle apposite autorità il testamento.
L’art. 613 c.c. (norma rubricata “consegna [del testamento]” prevede che in caso di approdo in un porto estero il Comandante è tenuto a consegnare all’Autorità consolare uno degli originali ed una copia dell’annotazione fatta sul giornale di bordo o nautico e sul ruolo d’equipaggio. Al ritorno in Italia gli altri originali del testamento devono essere consegnati alla competente autorità marittima locale.
Ricezione delle notificazioni
L’art. 1248 c. nav. prevede che per le notificazioni delle persone a bordo, sia come equipaggio sia come passeggeri, la nave è considerata come “abitazione” dal momento dell’imbarco fino a quello dello sbarco. Le notificazioni quindi perverranno (seppure in busta sigillata nel rispetto della segretezza della corrispondenza ex art. 15 Cost.) direttamente al Comandante che provvederà personalmente, o tramite suo delegato, a consegnarle al destinatario.
di:
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati