La direttiva U.E. sulla prestazione energetica nell’edilizia (c.d. “direttiva case green”)

PREMESSA 

La direttiva U.E. sulla prestazione energetica nell’edilizia (più conosciuta come “direttiva case green”) è in questi ultimi mesi oggetto di accese discussioni per il suo considerevole impatto sugli immobili dei cittadini europei.  

Essa persegue lo scopo di tutelare l’ambiente ambiente imponendo, come obbiettivo finale, la creazione, entro il 2050, di un parco immobiliare pienamente decarbonizzato e ad emissioni zero. Questo obbiettivo viene perseguito imponendo un miglioramento della classe energetica degli immobili. 
La finalità perseguita dalla direttiva potrà essere raggiunta solo a seguito di significativi interventi edili sugli immobili dei cittadini e delle P.A. dell’Unione. 

  

ITER NORMATIVO 

Alla data odierna (gennaio 2023) la direttiva è già stata approvata unicamente dal Consiglio dell’Unione Europea.  
La votazione da parte del Parlamento Europeo (commissione industria, ricerca ed energia) avverrà in data 9 febbraio 2023

Per essere operativa in Italia dovrà successivamente seguire la fase di attuazione della stessa.  
La direttiva non ha natura “self executing” ciò in quanto non è sufficientemente dettagliata nei suoi contenuti (numerose sono le disposizioni in cui la normativa U.E. impone agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per integrare il suo contenuto).  
La natura non self executing di tale norma europea è inoltre confermata dall’art. 32 della direttiva (rubricato “recepimento”) che impone agli Stati di recepire, con disposizioni primarie (leggi o atti avente forza di legge) o secondarie (regolamenti), i suoi articoli ed allegati. 

Ad oggi il testo della direttiva (ancora in fase di votazione) è consultabile al presente link.  
Di seguito l’analisi degli articoli salienti della normativa europea 

CONTENUTO DELLA DIRETTIVA  
(alla data di gennaio 2023) 

OGGETTO, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE  

La direttiva, oltre ad imporre il miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili, al fine di ridurre le “emissioni dei gas a effetto serra degli edifici”, chiarisce al suo art. 1 che prevederà l’introduzione di un quadro generale (europeo) comune al fine di calcolare le prestazioni energetiche degli immobili

In questo modo, entro la data del 2050, gli immobili saranno a:  
emissioni zero” – ossia edifici ad altissime prestazioni energetiche nei quali il fabbisogno energetico sarà molto basso ed alimentati da fonti interamente rinnovabili generate in loco (art. 2, par. 2) –  oppure a 
energia quasi zero” – ossia edifici ad altissima prestazione energetica ove il fabbisogno energetico è molto basso, o quasi nullo, e coperto da energie, ricavate da fonti rinnovabili, prodotte in loco o nelle vicinanze (art. 2, par. 3). 

Il raggiungimento di questi traguardi sarà conseguito con l’introduzione di standard, minimi e comuni a livello europeo, delle prestazioni energetiche degli immobili (sia di nuova costruzione che di quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione).  
Il tutto “tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne”: ciò vuol dire, come confermato dal terzo paragrafo dell’art. 1 della direttiva, che i singoli Stati membri possono (unicamente) introdurre provvedimenti più rigorosi, rispetto a quelli dettati dalla direttiva, al fine di assicurare il miglioramento delle condizioni climatiche e delle classi energetiche immobiliari.  

Verrà prevista una disciplina comune anche per: 
passaporti di ristrutturazione – documenti che forniscono la tabella di marcia su misura per la ristrutturazione di un edificio (art. 2 par. 18).

Piani nazionali di ristrutturazione degli edifici ex art. 3 della direttiva

Saranno previsti più piani di ristrutturazione con obbiettivi fissati per il 2030-2040-2050

Edifici intelligenti – ossia immobili che soddisfano i requisiti di cui all’art. 13 (norma in tema di edifici intelligenti e dell’all. IV). Pur non essendo offerta una definizione per edifici intelligenti, o meglio smart buildings, con questo termine si intende: “un edificio i cui impianti sono gestiti in maniera intelligente e automatizzata, attraverso un’infrastruttura di supervisione e controllo, per ottimizzare il consumo energetico, il comfort e la sicurezza degli occupanti, garantendone l’integrazione con il sistema elettrico” (definizione ricavata dall’ Energy & strategy group del Politecnico di Milano).

Secondo la direttiva gli interventi edili, per il raggiungimento dei fini di miglioramento delle prestazioni ambientali, potranno avvenire tramite: 

– Ristrutturazioni profonde (art. 2 par. 19) – ossia interventi che prevedono la trasformazione degli immobili in edifici a energia quasi zero entro il 1° gennaio 2030 e che da tale data, entro la scadenza del 2050, tali immobili divengano a zero emissioni

– Ristrutturazioni profonde per fasi (art. 2 par. 20) – ristrutturazioni effettuate in più fasi secondo le indicazioni del passaporto di ristrutturazione 

– Ristrutturazioni importati (art. 2 par. 21) – quando il costo della ristrutturazione supera il 25% del valore del costo dell’involucro dell’edificio (inteso come il complesso degli elementi integranti di un edificio che ne separano l’interno dall’ambiente esterno ex art. 2 par.14) oppure quando i lavori di ristrutturazione coinvolgano più del 25% dell’involucro dell’immobile. 

FISSAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA ED ESENZIONI 
Spetterà agli Stati membri, ai sensi dell’art. 5 (rubricato “fissazione dei requisiti minimi di prestazione energetica”) della direttiva, prevedere i requisiti minimi (obbiettivo che verrà individuato probabilmente tramite l’apposita legge di attuazione della direttiva) delle prestazioni energetiche che gli immobili devono disporre

Potranno essere esenti (ove lo dispongano gli Stati membri) quindi non saranno vincolati a rispettare gli standard minimi di prestazioni energetiche
• gli edifici adibiti a luogo di culto o di svolgimento di attività religiose;  
• i fabbricati, siti industriali, officine ed edifici agricoli a basso fabbisogno energetico o edifici agricoli utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale di settore sulla prestazione energetica;  
• le c.d. “seconde case” – ossia gli edifici residenziali destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi o per un periodo limitato con un consumo energetico previsto inferiore al 25% del consumo che risulterebbe dall’uso durante l’anno;  
• i fabbricati con superfice coperta utile inferiore a 50 m². 

Gli Stati membri possono escludere da tali interventi di efficienza energetica anche gli immobili con valore storico o architettonico.  
Ciò qualora tali interventi possano “implicare un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto (previsione contenuta originariamente nel paragrafo 3. lett. a dell’art. 5 poi confluita nel par. 2 del medesimo articolo). 

DISPOSIZIONI COMUNI IN TEMA DI PRESTAZIONI ENERGETICHE 

Ai sensi degli artt. 7-9 (articoli relativi agli immobili di nuova costruzione, esistenti e alla prestazione energetica) della direttiva 

Entro il 1° gennaio 2027 è previsto che gli immobili 

-già esistenti di proprietà degli enti pubblici conseguano la classe energetica di prestazione F

-di nuova costruzione di proprietà degli enti pubblici siano ad emissioni zero

-già esistenti di proprietà privata ma ad uso non residenziale conseguano la classe energetica di prestazione F

Entro il 1° gennaio 2030 è previsto che gli immobili 

-già esistenti di proprietà degli enti pubblici conseguano la classe energetica E 

-di nuova costruzione di proprietà degli enti pubblici siano ad emissioni zero 

-già esistenti di proprietà privata ma ad uso non residenziale conseguano la classe energetica di prestazione E 

-già esistenti di proprietà privata ad uso residenziale conseguano la classe energetica di prestazione F 

Entro il 1° gennaio 2033 è previsto che gli immobili 

-già esistenti di proprietà privata ad uso residenziale conseguano la classe energetica di prestazione E 

Verranno successivamente previste scadenze specifiche al fine di garantire tra il 2040-2050 ulteriori miglioramenti di prestazioni energetiche. Ciò al fine di conseguire, entro la data prestabilita (2050), che tutto il parco immobiliare (salvo gli immobili suscettibili di esenzione di cui all’art. 5, par. 2-3) sia ad emissioni zero

MISURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
La direttiva all’art. 12 (rubricato “infrastrutture per la mobilità sostenibile”) incentiva la mobilità sostenibile prevedendo che: 

Gli immobili di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante ad uso non residenziale dispongano: 
– di un parcheggio con almeno cinque posti auto e munito di almeno un punto di ricarica delle auto elettriche;  
– dell’installazione del pre-cabalaggio per ciascuno dei posti auto al fine di consentire l’istallazione, anche in un momento successivo, di un punto di ricarica per veicoli a propulsione elettrica; 
– di almeno un posto biciletta per ogni posto auto. 

Gli immobili ad uso residenziale di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante dispongano: 
– di un parcheggio munito di almeno tre posti auto
– dell’installazione del pre-cabalaggio per ciascuno dei posti auto al fine di consentire l’istallazione, anche in un momento successivo, di un punto di ricarica per veicoli a propulsione elettrica; 
– di almeno due posti biclette per ciascunaabitazione” (termine che ai sensi dell’art. 2 par. 13 intende “l’insieme di vani o anche un solo vano situato in un edificio permanente o in una parte strutturalmente distinta di esso destinato funzionalmente ad uso di alloggio di una famiglia tutto l’anno”); 
– di parcheggi adiacenti all’edificio

INCENTIVI ECONOMICI 
Al fine di conseguire il perseguimento di tali interventi edili sugli immobili, o per finanziare la costruzione nuovi immobili con elevate prestazioni energetiche, la direttiva prevede all’art. 15 (rubricato “incentivi finanziari e barriere di mercato”) che gli Stati membri introducano appositi finanziamenti

Per finanziamenti la direttiva, art. 15 par. 4, intende: 
prestiti per l’efficienza energetica 
mutui ipotecari per la ristrutturazione 
contratti di rendimento energetico 
incentivi fiscali 
sistema di detrazioni fiscali 
sistema di detrazione in fattura 
fondi di garanzia 
fondi destinati a ristrutturazione profonda o che garantiscano una soglia significativa di risparmi energetici 

Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie affinché gli istituti finanziari, e gli investitori, possano proporre questi finanziamenti ai proprietari degli immobili. 
I finanziamenti, secondo quanto previsto dalla direttiva, devono essere effettivamente visibili ed accessibili ai proprietari degli immobili.   

CONTROLLI ED ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO-VENTILAZIONE-CONDIZIONAMENTO 
Ai sensi degli artt. 20 e 21 (rispettivamente rubricati “ispezioni” e “rapporti di ispezioni degli impianti di riscaldamento, ventilazione e di condizionamento dell’aria”) della direttiva gli impianti di riscaldamento, ventilazione e di condizionamento dell’aria devono essere soggetti a periodici controlli.  
Di tali controlli (effettuati da soggetti esperti o qualificati) deve essere effettuato un rapporto di ispezione che deve essere trasmesso al proprietario o al locatario dell’immobile e caricato nella banca dati nazione delle prestazioni energetiche degli immobili (la cui introduzione è prevista dall’art. 19 della direttiva). 

SANZIONI 
L’inosservanza degli standard minimi fissati dalla direttiva poterà a conseguenze sanzionatorie.  
La direttiva (art. 31) attribuisce agli Stati membri il compito di identificare quali sanzioni dovranno essere adottate.  
Nella determinazione delle sanzioni la direttiva impone che esse dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive

di:  
Avv. Carlo Rocchi – Fondatore di Rocchi & Avvocati 
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati 

Il Comandante della nave ed i suoi poteri ai sensi del Codice della Navigazione

PREMESSA: IL RUOLO DEL COMANDANTE DELLA NAVE 

Il Comandante ai sensi degli artt. 321 e 322 c. nav. (disposizioni che elencano la gerarchia di bordo rispettivamente per le navi adibite alla navigazione marittima e a quella interna) è il soggetto apicale a bordo della nave.  

Tabella che sintetizza la gerarchia di bordo sia per le navi adibite alla navigazione marittima che per quelle adibite alla navigazione interna

Esso è munito di ampi poteri che trovano la loro disciplina in varie disposizioni del Codice della navigazione.  

L’art. 292 c. nav. (norma rubricata “comando della nave”) prevede che per assumere il comando di una nave è necessario essere muniti di un’apposita abilitazione. Tale abilitazione può sostanziarsi nella patente nautica, per il comando delle unità da diporto, o in requisiti più stringenti, per il comando delle unità mercantili o militari.  

La figura del Comandante della nave ha radici storiche risalenti nel tempo. 
Essa era già riconosciuta nel diritto romano: allora con il termine “magister navis” si identificava la persona, designata dall’armatore, cui era stata affidata la gestione ed il comando della nave. 

LE FUNZIONI DEL COMANDANTE 

Oggi le funzioni del Comandante si possono riassumere in attività: 
tecnico-gestionali  
rappresentative  
amministrative 

Queste funzioni, in caso di morte, assenza o impedimento del Comandante spettano all’Ufficiale di coperta di grado più alto, o in assenza, al nostromo salvo diverse indicazioni da parte dell’armatore della nave; in assenza di designazioni da parte dell’armatore spetterà all’Autorità portuale provvedere alla nomina di un nuovo Comandante (art. 293 c. nav. norma rubricata “sostituzione del comandante in corso di navigazione”). 

ATTIVITÀ TECNICO-GESTIONALI 

L’art. 295 c. nav. (norma rubricata “direzione nautica, rappresentanza e poteri legali”) prevede che al Comandante spetta, in modo esclusivo, la direzione della manovra e della navigazione. Inoltre ai sensi dell’art. 298 c. nav. (norma rubricata “comando della nave in navigazione”) il Comandante deve dirigere personalmente la manovra in entrata ed uscita da porti, canali o fiumi ed in ogni altra circostanza in cui la navigazione si presenti di particolare difficoltà

Le due disposizioni non devono essere interpretate in senso letterale: nei fatti non è il Comandante a svolgere personalmente le operazioni di cui agli artt. 295 e 298 c. nav.. 
Infatti, le due norme si riferiscono “non all’esercizio delle predette facoltà ma alla titolarità del potere direttivo” (U. LA TORRE “codice della navigazione esplicato”: quindi nulla osta che il Comandante possa delegare l’esercizio della manovra della nave; tuttavia, pur delegando le predette mansioni, il Comandante è tenuto ad essere presente ed a “dirigere” l’equipaggio nei casi indicati dagli artt. 295 e 298 c. nav.

ATTIVITÀ RAPPRESENTATIVE 

il Comandante rappresenta l’equipaggio, i passeggeri e l’armatore (art. 295, co. 2, c. nav.).  

Più nello specifico secondo la dottrina (A. FILIALE-M. GRIMALDI “Manuale di diritto della Navigazione marittima, interna e aerea”) il Comandante rappresenta negozialmente l’armatore quando quest’ultimo non sia presente e/o non abbia nominato un suo rappresentante (c.d. absentia domini).  

Il Comandante rappresenta processualmente l’armatore in giudizio per i fatti avvenuti a bordo nonché per ogni altra controversia sorta in relazione alla nave, al carico o all’equipaggio. 
In questi casi è l’armatore il soggetto del rapporto giuridico litigioso e il comandante non ha alcun interesse proprio a contraddire la domanda proposta da terzi nei suoi riguardi” (A. LEFEBVRE D’OVIDIO, G. PESCATORE, L. TULLIO op. cit.). 

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 

Le molteplici funzioni di carattere amministrativo del Comandante trovano fondamento in virtù della particolare qualifica pubblicistica che il Comandante riveste: un privato che esercita una funzione di pubblico interesse ex art. 359, co. 2, c.p.; la dottrina qualifica il Comandante come un “esercente privato di una pubblica funzione” (Ibidem). 

Le sue funzioni amministrative secondo la dottrina (Ibidem) possono essere raggruppate in: 
– attività di carattere disciplinare 
– attività di polizia 
– attività esplicabili in quanto capo della comunità viaggiante 

Questi poteri possono esplicarsi tanto verso l’equipaggio tanto verso i passeggeri.  
Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 186 c. nav. (norma rubricata “Autorità del comandante”) tutte le persone a bordo della nave sono soggette all’autorità del Comandante. 

• POTERI DI CARATTERE DISCIPLINARE 

L’art. 1249 c. nav. (norma rubricata “potere disciplinare nella navigazione marittima e interna”) apre lo specifico titolo (“infrazioni e pene disciplinari”) del Codice relativo alle sanzioni disciplinari
Le norme ivi contenute si dividono in sanzioni a carico dell’equipaggio e a carico dei passeggeri

Sanzioni a carico dell’equipaggio  
(artt. 1251 – 1255 c. nav.) 

L’art. 1251 c. nav. (norma rubricata “infrazioni disciplinari”) tipizza le possibili infrazioni che l’equipaggio può compiere: 
– rifiuto o ritardo di obbedienza ad un ordine del Comandante o di altro superiore o inosservanza del regolamento di bordo 
– inosservanza delle regole che disciplinano l’esercizio dell’attività dei porti 
– negligenza nell’adempimento delle proprie mansioni 
– assenza da bordo della nave senza dovuta autorizzazione 
– abbandono della nave 
– mancato rispetto verso i superiori gerarchici 
– disordini a bordo; ulteriori comportamenti volti a turbare l’ordine e la disciplina della nave; cattiva condotta  

L’art. 1252 c. nav. (norma rubricata “pene disciplinari per l’equipaggio della navigazione marittima o interna”) prevede che le condotte precedentemente illustrate possono essere sanzionate (a seconda della gravità) con
1) consegna a bordo da 1 a 5 giorni  
2) arresto di rigore per non più di 10 giorni (ossia rimanere confinati nel proprio alloggio per i giorni indicati) 
3) ritenuta del salario da 1 a 30 giorni o di una quota di utili da Euro 0,0103 a Euro 0,154 
4) inibizione dall’esercizio della professione per un tempo non inferiore a 1 mese e non superiore a 2 anni 
5) cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare 

Il codice dispone che il Comandane della nave può disporre solo le sanzioni di cui al nn. 1 e 2 mentre il Comandante del Porto può disporre le sanzioni di cui ai nn. 1-2-3. Le sanzioni di cui al nn. 4 e 5 possono essere disposte unicamente dal (allora) “Ministero per le comunicazioni” (oggi Ministero per lo sviluppo economico). 

Tali condotte possono assumere anche conseguenze penalistiche: venendo impedito il regolare svolgimento di attività di carattere pubblicistico l’autore della violazione può rispondere del reato di cui all’art. 328 c.p. (“omissioni di atti d’ufficio. Ritardo”).  

Sanzioni a carico dei passeggeri  
(1256 – 1257 c. nav.) 

Il codice della navigazione tipizza anche le condotte e le sanzioni che possono essere compiute dalle (ed ascritte a carico delle) persone a bordo della nave in qualità di passeggeri. 

L’art. 1256 c. nav. (norma rubricata “infrazioni disciplinari dei passeggeri”) prevede che costituiscono comportamenti sanzionabili disciplinarmente: 
– la mancanza di rispetto verso il Comandante, ufficiali o sottoufficiali 
– recare molestia agli altri passeggeri o all’equipaggio 
– turbare in qualsiasi modo il buon ordine della nave 
– inosservanza del regolamento di bordo 

Tali condotte, a seconda della loro gravità, possono essere sanzionate ex art. 1257 c. nav. (norma rubricata “pene disciplinari per i passeggeri”) con: 
• ammonimento semplice 
• ammonimento pubblico 
• esclusione dalla tavola comune da 1 a 5 giorni 
• proibizione di stare in coperta un periodo non superiore a cinque giorni 
• sbarco al prossimo porto di approdo in territorio nazionale (se trattasi di navi impiegate alla navigazione interna) 

Anche i passeggeri, ove la propria attività, dolosamente (ossia consapevolmente e volontariamente), arrechi un ritardo o impedisca il regolare svolgimento della nave, possono rendersi colpevoli del reato di cui 328 c.p.. 

Le sanzioni irrogabili dal Comandante dell’aeromobile 

La disciplina aeronautica solitamente riprendere per analogia quella prevista per la navigazione marittima.  
Tuttavia in questo caso si ravvisano alcune diversità: infatti il Comandante dell’aereo può arrecare sanzioni disciplinari solamente a carico dei passeggeri mentre gli sono precluse sanzioni a carico dell’equipaggio: tali sanzioni ai sensi dell’art. 1250 c. nav. (norma rubricata “potere disciplinare aeronautico”) sono esercitate dal direttorio dell’ENAC – ente nazionale aviazione civile – o dalle Autorità Consolari.  

POTERI DI POLIZIA 

In quanto soggetto che svolge una funzione pubblicistica il Comandate della nave assolve funzioni di polizia giudiziaria (ossia reprimere reati od impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori) ed attività di polizia di sicurezza (impedire il carico a bordo di soggetti pericolosi o affetti da malattie contagiose). 

In particolare modo in le funzioni di p.g. sono attribuite direttamente dall’art. 1235, co. 2, c. nav. (norma rubricata “ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria”) al Comandante della nave. 
L’art. 1237 c. nav. (norma rubricata “reati in corso di navigazione”) prevede che nel caso venga commesso un reato a bordo della nave il Comandante, al momento dell’approdo e comunque non oltre 24 ore dall’approdo, provvederà a consegnare alle Autorità di terra le persone in stato di arresto o fermo nonché le denunce, querele, referti e corpi di reato effettuando della consegna un’apposita relazione da trasmettere alla Procura della Repubblica. 

POTERI IN QUALITÀ DI CAPO DELLA COMUNITÀ VIAGGIANTE 
In quanto organo di vertice di una “comunità” distaccata dalla terraferma, ma che costituisce un “territorie flottant” dello Stato cui la nave batte la bandiera, il Comandate della nave può: 

Celebrare matrimoni  
Funzione esercitabile solamente in casi particolari: ad es qualora uno dei nubendi si trovi in pericolo di vita. 

Svolgere funzioni di Ufficiale di Stato civile  
Il Comandante della nave può certificare nascita, morte o sparizione in mare delle persone a bordo (funzioni che trovano riscontro nell’art. 296 c. nav. – norma rubricata “atti di stato civile e testamenti”).  

Esercitare funzioni notarili  
Ai sensi dell’art. 611 c.c. (norma rubricata “testamento a bordo di nave” e richiamata dalla seconda parte dell’art. 296 c. nav.) il Comandante, o colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio, può ricevere durante il viaggio testamenti.  

Ai fini della sua validità, il testamento deve essere redatto in doppio originale in presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo riceve e dai testimoni. Il testamento così ricevuto deve essere conservato tra i documenti di bordo e di tale ricezione deve essere data notizia nel giornale di bordo, o nel giornale nautico, e nel ruolo dell’equipaggio (art. 612 c.c. norma rubricata “forme [del testamento]”.  

Al momento dell’approdo il comandante è tenuto a consegnare alle apposite autorità il testamento.  
L’art. 613 c.c. (norma rubricata “consegna [del testamento]” prevede che in caso di approdo in un porto estero il Comandante è tenuto a consegnare all’Autorità consolare uno degli originali ed una copia dell’annotazione fatta sul giornale di bordo o nautico e sul ruolo d’equipaggio. Al ritorno in Italia gli altri originali del testamento devono essere consegnati alla competente autorità marittima locale

Ricezione delle notificazioni  
L’art. 1248 c. nav. prevede che per le notificazioni delle persone a bordo, sia come equipaggio sia come passeggeri, la nave è considerata come “abitazione” dal momento dell’imbarco fino a quello dello sbarco. Le notificazioni quindi perverranno (seppure in busta sigillata nel rispetto della segretezza della corrispondenza ex art. 15 Cost.) direttamente al Comandante che provvederà personalmente, o tramite suo delegato, a consegnarle al destinatario. 

di:  
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati