PREMESSA
La direttiva U.E. sulla prestazione energetica nell’edilizia (più conosciuta come “direttiva case green”) è in questi ultimi mesi oggetto di accese discussioni per il suo considerevole impatto sugli immobili dei cittadini europei.
Essa persegue lo scopo di tutelare l’ambiente ambiente imponendo, come obbiettivo finale, la creazione, entro il 2050, di un parco immobiliare pienamente decarbonizzato e ad emissioni zero. Questo obbiettivo viene perseguito imponendo un miglioramento della classe energetica degli immobili.
La finalità perseguita dalla direttiva potrà essere raggiunta solo a seguito di significativi interventi edili sugli immobili dei cittadini e delle P.A. dell’Unione.


ITER NORMATIVO
Alla data odierna (gennaio 2023) la direttiva è già stata approvata unicamente dal Consiglio dell’Unione Europea.
La votazione da parte del Parlamento Europeo (commissione industria, ricerca ed energia) avverrà in data 9 febbraio 2023.
Per essere operativa in Italia dovrà successivamente seguire la fase di attuazione della stessa.
La direttiva non ha natura “self executing” ciò in quanto non è sufficientemente dettagliata nei suoi contenuti (numerose sono le disposizioni in cui la normativa U.E. impone agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per integrare il suo contenuto).
La natura non self executing di tale norma europea è inoltre confermata dall’art. 32 della direttiva (rubricato “recepimento”) che impone agli Stati di recepire, con disposizioni primarie (leggi o atti avente forza di legge) o secondarie (regolamenti), i suoi articoli ed allegati.
Ad oggi il testo della direttiva (ancora in fase di votazione) è consultabile al presente link.
Di seguito l’analisi degli articoli salienti della normativa europea
CONTENUTO DELLA DIRETTIVA
(alla data di gennaio 2023)
OGGETTO, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
La direttiva, oltre ad imporre il miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili, al fine di ridurre le “emissioni dei gas a effetto serra degli edifici”, chiarisce al suo art. 1 che prevederà l’introduzione di un quadro generale (europeo) comune al fine di calcolare le prestazioni energetiche degli immobili.
In questo modo, entro la data del 2050, gli immobili saranno a:
“emissioni zero” – ossia edifici ad altissime prestazioni energetiche nei quali il fabbisogno energetico sarà molto basso ed alimentati da fonti interamente rinnovabili generate in loco (art. 2, par. 2) – oppure a
“energia quasi zero” – ossia edifici ad altissima prestazione energetica ove il fabbisogno energetico è molto basso, o quasi nullo, e coperto da energie, ricavate da fonti rinnovabili, prodotte in loco o nelle vicinanze (art. 2, par. 3).
Il raggiungimento di questi traguardi sarà conseguito con l’introduzione di standard, minimi e comuni a livello europeo, delle prestazioni energetiche degli immobili (sia di nuova costruzione che di quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione).
Il tutto “tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne”: ciò vuol dire, come confermato dal terzo paragrafo dell’art. 1 della direttiva, che i singoli Stati membri possono (unicamente) introdurre provvedimenti più rigorosi, rispetto a quelli dettati dalla direttiva, al fine di assicurare il miglioramento delle condizioni climatiche e delle classi energetiche immobiliari.
Verrà prevista una disciplina comune anche per:
passaporti di ristrutturazione – documenti che forniscono la tabella di marcia su misura per la ristrutturazione di un edificio (art. 2 par. 18).

Piani nazionali di ristrutturazione degli edifici ex art. 3 della direttiva

Edifici intelligenti – ossia immobili che soddisfano i requisiti di cui all’art. 13 (norma in tema di edifici intelligenti e dell’all. IV). Pur non essendo offerta una definizione per edifici intelligenti, o meglio smart buildings, con questo termine si intende: “un edificio i cui impianti sono gestiti in maniera intelligente e automatizzata, attraverso un’infrastruttura di supervisione e controllo, per ottimizzare il consumo energetico, il comfort e la sicurezza degli occupanti, garantendone l’integrazione con il sistema elettrico” (definizione ricavata dall’ Energy & strategy group del Politecnico di Milano).

Secondo la direttiva gli interventi edili, per il raggiungimento dei fini di miglioramento delle prestazioni ambientali, potranno avvenire tramite:
– Ristrutturazioni profonde (art. 2 par. 19) – ossia interventi che prevedono la trasformazione degli immobili in edifici a energia quasi zero entro il 1° gennaio 2030 e che da tale data, entro la scadenza del 2050, tali immobili divengano a zero emissioni.
– Ristrutturazioni profonde per fasi (art. 2 par. 20) – ristrutturazioni effettuate in più fasi secondo le indicazioni del passaporto di ristrutturazione
– Ristrutturazioni importati (art. 2 par. 21) – quando il costo della ristrutturazione supera il 25% del valore del costo dell’involucro dell’edificio (inteso come il complesso degli elementi integranti di un edificio che ne separano l’interno dall’ambiente esterno ex art. 2 par.14) oppure quando i lavori di ristrutturazione coinvolgano più del 25% dell’involucro dell’immobile.
FISSAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA ED ESENZIONI
Spetterà agli Stati membri, ai sensi dell’art. 5 (rubricato “fissazione dei requisiti minimi di prestazione energetica”) della direttiva, prevedere i requisiti minimi (obbiettivo che verrà individuato probabilmente tramite l’apposita legge di attuazione della direttiva) delle prestazioni energetiche che gli immobili devono disporre.
Potranno essere esenti (ove lo dispongano gli Stati membri) quindi non saranno vincolati a rispettare gli standard minimi di prestazioni energetiche:
• gli edifici adibiti a luogo di culto o di svolgimento di attività religiose;
• i fabbricati, siti industriali, officine ed edifici agricoli a basso fabbisogno energetico o edifici agricoli utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale di settore sulla prestazione energetica;
• le c.d. “seconde case” – ossia gli edifici residenziali destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi o per un periodo limitato con un consumo energetico previsto inferiore al 25% del consumo che risulterebbe dall’uso durante l’anno;
• i fabbricati con superfice coperta utile inferiore a 50 m².
Gli Stati membri possono escludere da tali interventi di efficienza energetica anche gli immobili con valore storico o architettonico.
Ciò qualora tali interventi possano “implicare un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto” (previsione contenuta originariamente nel paragrafo 3. lett. a dell’art. 5 poi confluita nel par. 2 del medesimo articolo).
DISPOSIZIONI COMUNI IN TEMA DI PRESTAZIONI ENERGETICHE
Ai sensi degli artt. 7-9 (articoli relativi agli immobili di nuova costruzione, esistenti e alla prestazione energetica) della direttiva
Entro il 1° gennaio 2027 è previsto che gli immobili
-già esistenti di proprietà degli enti pubblici conseguano la classe energetica di prestazione F;
-di nuova costruzione di proprietà degli enti pubblici siano ad emissioni zero;
-già esistenti di proprietà privata ma ad uso non residenziale conseguano la classe energetica di prestazione F;
Entro il 1° gennaio 2030 è previsto che gli immobili
-già esistenti di proprietà degli enti pubblici conseguano la classe energetica E
-di nuova costruzione di proprietà degli enti pubblici siano ad emissioni zero
-già esistenti di proprietà privata ma ad uso non residenziale conseguano la classe energetica di prestazione E
-già esistenti di proprietà privata ad uso residenziale conseguano la classe energetica di prestazione F
Entro il 1° gennaio 2033 è previsto che gli immobili
-già esistenti di proprietà privata ad uso residenziale conseguano la classe energetica di prestazione E
Verranno successivamente previste scadenze specifiche al fine di garantire tra il 2040-2050 ulteriori miglioramenti di prestazioni energetiche. Ciò al fine di conseguire, entro la data prestabilita (2050), che tutto il parco immobiliare (salvo gli immobili suscettibili di esenzione di cui all’art. 5, par. 2-3) sia ad emissioni zero.
MISURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
La direttiva all’art. 12 (rubricato “infrastrutture per la mobilità sostenibile”) incentiva la mobilità sostenibile prevedendo che:
Gli immobili di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante ad uso non residenziale dispongano:
– di un parcheggio con almeno cinque posti auto e munito di almeno un punto di ricarica delle auto elettriche;
– dell’installazione del pre-cabalaggio per ciascuno dei posti auto al fine di consentire l’istallazione, anche in un momento successivo, di un punto di ricarica per veicoli a propulsione elettrica;
– di almeno un posto biciletta per ogni posto auto.
Gli immobili ad uso residenziale di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante dispongano:
– di un parcheggio munito di almeno tre posti auto;
– dell’installazione del pre-cabalaggio per ciascuno dei posti auto al fine di consentire l’istallazione, anche in un momento successivo, di un punto di ricarica per veicoli a propulsione elettrica;
– di almeno due posti biclette per ciascuna “abitazione” (termine che ai sensi dell’art. 2 par. 13 intende “l’insieme di vani o anche un solo vano situato in un edificio permanente o in una parte strutturalmente distinta di esso destinato funzionalmente ad uso di alloggio di una famiglia tutto l’anno”);
– di parcheggi adiacenti all’edificio.
INCENTIVI ECONOMICI
Al fine di conseguire il perseguimento di tali interventi edili sugli immobili, o per finanziare la costruzione nuovi immobili con elevate prestazioni energetiche, la direttiva prevede all’art. 15 (rubricato “incentivi finanziari e barriere di mercato”) che gli Stati membri introducano appositi finanziamenti.
Per finanziamenti la direttiva, art. 15 par. 4, intende:
prestiti per l’efficienza energetica
mutui ipotecari per la ristrutturazione
contratti di rendimento energetico
incentivi fiscali
sistema di detrazioni fiscali
sistema di detrazione in fattura
fondi di garanzia
fondi destinati a ristrutturazione profonda o che garantiscano una soglia significativa di risparmi energetici
Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie affinché gli istituti finanziari, e gli investitori, possano proporre questi finanziamenti ai proprietari degli immobili.
I finanziamenti, secondo quanto previsto dalla direttiva, devono essere effettivamente visibili ed accessibili ai proprietari degli immobili.
CONTROLLI ED ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO-VENTILAZIONE-CONDIZIONAMENTO
Ai sensi degli artt. 20 e 21 (rispettivamente rubricati “ispezioni” e “rapporti di ispezioni degli impianti di riscaldamento, ventilazione e di condizionamento dell’aria”) della direttiva gli impianti di riscaldamento, ventilazione e di condizionamento dell’aria devono essere soggetti a periodici controlli.
Di tali controlli (effettuati da soggetti esperti o qualificati) deve essere effettuato un rapporto di ispezione che deve essere trasmesso al proprietario o al locatario dell’immobile e caricato nella banca dati nazione delle prestazioni energetiche degli immobili (la cui introduzione è prevista dall’art. 19 della direttiva).

SANZIONI
L’inosservanza degli standard minimi fissati dalla direttiva poterà a conseguenze sanzionatorie.
La direttiva (art. 31) attribuisce agli Stati membri il compito di identificare quali sanzioni dovranno essere adottate.
Nella determinazione delle sanzioni la direttiva impone che esse dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.
di:
Avv. Carlo Rocchi – Fondatore di Rocchi & Avvocati
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati