La sdemanializzazione tacita

I BENI DEMANIALI E LA LORO SDEMANIALIZZAZIONE 

Con il termine demanio (derivante dal francese “demanie”, e a sua volta dal latino “dominium”) si identificano particolari beni che appartengono alla collettività.  

Il Codice civile non indica le caratteristiche dei beni demaniali ma prevede agli artt. 822 ss, e in alcune leggi speciali (es. Codice della navigazione), un corposo elenco di beni che sono annoverabili nel demanio. 

Le caratteristiche dei beni demaniali sono la loro inalienabilità, indisponibilità, inusucapibilità e impignorabilità.  

I privati possono disporre di un bene demaniale solo in due casi: 
Se la P.A. ha previsto che quel determinato bene debba essere affidato al godimento esclusivo di un determinato soggetto – concessione
Se il bene ha perduto la caratteristica della demanialità – sdemanializzazione

Con il termine sdemanializzazione si indica la perdita della destinazione ad uso pubblico del bene con conseguente passaggio dello stesso al patrimonio disponibile.  
In questo modo sarà possibile la “commerciabilità ed usucapibilità del bene” (M. CECILI, La Cassazione continua la strada della “sdemanializzazione tacita”: un’interpretazione contra legem?). 

LA SDEMANIALIZZAZIONE TACITA 

Per lungo tempo si riteneva che la perdita della caratteristica della demanialità potesse avvenire solo esplicitamente, ossia a seguito di un provvedimento espresso della Pubblica Amministrazione. 

Questa conclusione si basava su una lettura dell’art. 829 c.c. (rubricato “passaggio di beni dal demanio al patrimonio”) norma che stabilisce come il passaggio di un bene demaniale al patrimonio disponibile deve essere (espressamente) dichiarato dall’autorità amministrativa. Inoltre, la norma prevede che dell’atto di sdemanializzazione deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica” o che deveessere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali” per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni. 

La formulazione della norma è radicalmente diversa rispetto a quella prevista, in tema di sdemanializzazione dei beni, nel precedente Codice civile.  
La norma allora vigente, ossia l’art. 429 del Codice del 1865, prevedeva che la perdita di destinazione all’uso pubblico o alla difesa nazionale comportava automaticamente il passaggio del bene al patrimonio disponibile.  
La sdemanializzazione del bene poteva quindi avvenire anche tacitamente: ai sensi dell’art. 429 del Codice del 1865 non era necessario un provvedimento della P.A.; era sufficiente, per la sdemanializzazione, l’avverarsi di una mera situazione di fatto, ossia la perdita di destinazione del bene all’uso pubblico o alla difesa nazionale. 

Nonostante la formulazione del vigente art. 829 c.c. anche oggi è possibile una sdemanializzazione tacita.  
Ciò trova riscontro nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, resa a Sezioni Unite, che ha statuito come “l’art. 829 c.c. si pone in continuità con l’antecedente rappresentato dall’art. 429 c.c. del 1865 (…) da questo, la pacifica conclusione che il passaggio del bene pubblico al patrimonio disponibile dello stato consegue direttamente al realizzarsi del fatto della perdita della destinazione pubblica del bene, cosiddetta sdemanializzazione tacita, locuzione che evidenzia come la declassificazione prescinde dal provvedimento dell’autorità amministrativa” (Cass., Sez. Unite, Sent. n. 7739/2020). 

Anche prima della pronuncia delle Sezioni Unite la dottrina e la giurisprudenza ritenevano che la sdemanializzazione tacita fosse comunque ammissibile nonostante il tenore dell’art. 829 c.c.. 

Ciò in quanto si riteneva che per il tramite di determinati comportamenti la P.A. manifestava, implicitamente, la volontà di far fuoriuscire il bene dal demanio. 
Questi comportamenti – quali il silenzio o la mancata rivendicazione di un bene di fatto utilizzato immemorabilmente ad uso esclusivo di privati – si riteneva equivalessero ad un provvedimento implicito di sdemanializzazione da parte dell’Amministrazione (c.d. atto amministrativo implicito, ossia un “atto o comportamento esplicito dal quale è possibile desumere un’ulteriore valutazione di volontà del soggetto pubblico che lo ha posto in essere” – I. PEILA, “La cosiddetta sdemanializzazione tacita: nozione ed ambito di applicazione”) e non ad una mera inerzia

Si riteneva inoltre che il provvedimento cui dovesse essere dato “annunzio nella Gazzetta Ufficiale” o nei regolamenti comunali e provinciali di cui all’art. 829 c.c. non fosse un requisito essenziale per la sdemanializzazione del bene.  
Tale “provvedimento” della P.A., secondo dottrina e giurisprudenza, non ha natura costitutiva (cioè influenza la validità della sdemanializzazione) bensì meramente dichiarativa: esso ha efficacia “soltanto ricognitiva della perdita della destinazione ad uso pubblico del bene” (Cass. Sez. I, Sent. 12555/2013). 

BENI CHE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI SDEMANIALIZZAZIONE TACITA: I BENI DEL DEMANIO MARITTIMO ED IDRICO 

La sdemanializzazione tacita non è applicabile in relazione ai beni del demanio marittimo.  
Lo prevede l’art. 35 c.n. secondo il quale i beni del demanio marittimo possono essere sdemanializzati solo a seguito di un provvedimento espresso (decreto interministeriale) reso dal Ministero dei trasporti di concerto con quello per le finanze

Ugualmente non possono essere sdemanializzati tacitamente i beni del demanio idrico.  
Lo prevede espressamente l’art. 947 c.c., che dispone al terzo comma, che “in ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico”. 

Quanto affermato, oltre a trovare riscontro nelle disposizioni normative citate è stato confermato dalla stessa Cassazione a Sezioni Unite (Cass. 7739/2020 sopra richiamata) che ha disposto come la continuità normativa con l’art. 429 del Codice del 1865 riguarda solo l’art. 829 c.c e non si estende all’art. 947 c.c. e 35 c. nav.
I beni del demanio idrico e marittimo quindi non possono essere mai sdemanializzati tacitamente

di: Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati