LA SUCCESSIONE DEI BENI (MOBILI) DI VALORE STORICO E ARTISTICO
La direttiva U.E. sulla prestazione energetica nell’edilizia (c.d. “direttiva case green”)
Il Comandante della nave ed i suoi poteri ai sensi del Codice della Navigazione
La sdemanializzazione tacita
Gli abusi edilizi la commerciabilità degli immobili da essi gravati
Riforma concessioni demaniali marittime – A.S. 2469 (D.D.L. Concorrenza)
PREMESSA
Approvato dal Senato, in data 30 maggio 2022, con 180 voti favorevoli, 26 contrari e 1 astenuto (totale 207 Senatori votanti), il testo dell’Atto del Senato n. 2469 (c.d. D.D.L. Concorrenza) che introduce novità in ambito di concessioni demaniali marittime. Alla data corrente, inizio di Giungo 2022, il D.D.L. è stato assegnato alla Camera (C. 3634) ma questo ramo del Parlamento non ne ha ancora iniziato l’esame.
La riforma mira a promuovere la concorrenza nel nostro Paese (ex art. 117 lett. e Cost.) in modo di garantire l’accesso al mercato anche alle imprese di piccole dimensioni, migliorare la qualità dei servizi, rimuovere gli ostacoli di carattere normativo e amministrativo all’apertura dei mercati e tutelare i consumatori (art. 1 del D.D.L. rubricato “finalità”).
Il D.D.L. non si occupa solo del tema delle concessioni demaniali (disciplinate dal Capo II: artt. 2 – 7) ma nei suoi 36 articoli affronta ulteriori tematiche quali: servizi pubblici locali e trasporti (Capo III: artt. 8 – 12) fonti energetiche e della sostenibilità ambientale (Capo IV: artt. 13 – 15), della tutela della salute (Capo V, artt. 16 – 22), infrastrutture digitali e dei servizi di comunicazione telefonica (Capo VI: artt. 23 – 26), rimozione degli oneri per le imprese e della parità di trattamento tra gli operatori (Capo VII: artt. 27 – 31), rafforzamento dei poteri in materia di attività antitrust (Capo VIII: artt. 32 – 35).
Tra le molteplici materie affrontate, trattano esclusivamente del tema delle concessioni del demanio marittimo, lacuale fluviale (in ambito sportivo, turistico-ricreativo e portuale) gli artt. 2 – 5 del D.D.L. Concorrenza (per il testo delle singole disposizioni clicca qua).
Le disposizioni in commento perseguono il duplice scopo di:
– incentivare la possibilità che nuovi operatori possano diventare titolari di concessioni demaniali (previsione finalizzata ad introdurre un mercato maggiormente concorrenziale);
– tutelare i precedenti titolari delle concessioni demaniali (misure volte a proteggere la posizione e l’occupazione dei precedenti titolari).
Queste finalità non saranno perseguite direttamente dal D.D.L.: la riforma prevede che verranno emanate specifiche fonti governative volte ad integrare e specificare con maggiore precisione il contenuto del D.D.L. concorrenza.
Di seguito le novità apportate dalla riforma.:
INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI MAPPATURA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI (art. 2)
Il D.D.L. introduce un sistema di mappatura telematica delle concessioni esistenti all’interno del quale verranno indicate le qualità del bene in concessione e le generalità dei soggetti titolari della concessione. Tali divulgazioni dovranno avvenire nel rispetto dei principi indicati dal Codice della privacy del 2021 e del GDPR; non potranno quindi essere divulgati i dati sensibili dei titolari dei beni.
Lo scopo della divulgazione di tali dati è di consentire a soggetti terzi di avere le informazioni necessarie sul bene; in questo modo gli interessati potranno presentare offerte congrue ed adeguate in proporzione alle qualità e allo stato del bene demaniale.
Il D.D.L. concorrenza prevede che questo sistema informatico verrà avviato entro la fine del 2023; ciò è ricavabile indirettamente dalla norma: essa prevede che al fine di progettare e sviluppare il sistema informatico verranno stanziate le somme di un milione di euro per l’anno 2022 e di due milioni per l’anno 2023. Dispone inoltre che a partire dal 2024 verranno stanziate le somme di due milioni annui per la manutenzione e lo sviluppo del programma. Le somme per finanziare il progetto (un milione per il 2022 e due per il 2023) saranno prelevate da uno specifico fondo previsto nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” che rientra tra i c.d. “fondi da ripartire” previsti dal Ministero delle Economie e delle finanze nel 2021 nell’ambito del bilancio triennale 2021-2023 (co. 3 e 4).
Nessuna nuova forma di tassazione è quindi prevista per il finanziamento del progetto in commento.
Il D.D.L. (co. 2) precisa che verrà emanato un decreto legislativo volto a regolare il sistema di mappatura prevedendo:
– cosa potrà essere rilevato: saranno contenuti in questo archivio tutti gli atti, contratti o convenzioni che attribuiscono ai privati o a soggetti pubblici l’utilizzo esclusivo di un bene (c.d. concessioni).
– l’indicazione dei titolari delle concessioni: nella specifica banca dati telematica saranno contenuti i nominativi ed i dati dei soggetti titolari delle concessioni.
– quali dati del bene in concessione dovranno confluire nell’archivio telematico: identificazione della data in cui è stato ottenuto il bene e della data di scadenza della concessione con ulteriore indicazione di eventuali rinnovi a favore dello stesso soggetto o ad una società collegata nonché dell’ammontare dei canoni.
– quale sistema informatico gestirà i dati: oltre a prevedere quale apposito sistema informatico sarà volto alla gestione e alla divulgazione dei dati, il D.D.L. auspica l’introduzione di un sistema interattivo capace di “dialogare” con gli altri archivi informatici. In tale modo la riforma vuole offrire alla collettività un servizio telematico ampiamente efficiente.
Il D.D.L. prevede che sarà il Ministero delle Economie e Finanze a gestire la pianificazione e il futuro sviluppo del sistema.
DISPOSIZIONI SULL’EFFICACIA DELLE COCNESSIONI DEMANIALI (art. 3)
La riforma vieta il sistema delle proroghe automatiche stabilendo che le concessioni in essere rimarranno in vigore fino alla data (già indicata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le Sentt. 17 e 18/2021 – per approfondimenti sulle pronunce clicca qua) del 31 dicembre 2023 (co. 2).
In via eccezionale, se sussistono ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro la data fissata (esempi indicati dalla norma: un contenzioso o difficoltà nello svolgimento della procedura per la scelta di un nuovo concessionario) l’Amministrazione, con atto motivato potrà posticipare il predetto termine ma non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a quando non verrà conclusa la procedura di scelta del concessionario, l’attuale titolare della concessione rimarrà nella disponibilità del bene. Quest’ultimo, per il fatto di conservare la sua posizione non risponderà della contravvenzione di cui all’art. 1161 c. nav., norma rubricata “abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata”- fattispecie che sanziona con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516,00 euro chi arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo – (co. 3).
Dispone il medesimo articolo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà presentare entro il 30 giugno 2024 una relazione alle Camere volta ad evidenziare lo stato e lo sviluppo delle concessioni, illustrando quali procedure risultano già concluse alla data indicata e quali sono ancora in fase di svolgimento. Eccezionalmente, il Ministro potrà differire la sua relazione prestandola alle Camere in una data successiva; in ogni caso il termine ultimo entro il quale presentare la relazione è il 31 dicembre 2024. Nel caso in cui la relazione non venga presentata entro il 30 giugno 2024 il Ministro è tenuto a motivare le ragioni che gli hanno impedito di procedere entro la data fissata dalla norma (co. 3 e 4).
La norma (co. 5) abroga alcune precedenti disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime quali:
– i commi 675 – 683 dell’art. 1 della legge 145/2018 (legge di “bilancio di previsione per il triennio 2019-2021”);
– il comma 2 dell’art. 182 del D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020 (legge recanti “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza COVID-2019);
– il comma 1 dell’art. 100 del D.L. 104/2020 convertito in legge 126/2020 (legge recanti “misure urgenti per il rilancio dell’economia”)
RIFORMA DEL SETTORE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME (art. 4)
Il presente articolo autorizza il governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.D.L. uno o più decreti legislativi finalizzati ad introdurre criteri omogenei per la scelta degli operatori economici (co. 1).
Beni oggetto del presente articolo sono le aree demaniali marittime, lacuali o fluviali; rimangono escluse per espressa previsione della norma le aree relative alla cantieristica navale, all’acquacultura e alla mitilicultura (co. 1).
Il o i futuri decreti legislativi dovranno introdurre appositi meccanismi volti a promuovere un mercato maggiorante concorrenziale. La scelta del soggetto cui affidare il bene dovrà avvenire tenendo tuttavia conto della professionalità o della competenza maturata dal concessionario uscente (requisito che però non può comportare un rinnovo automatico pena la violazione della concorrenza).
Nella scelta del concessionario la riforma dovrà inoltre premiare gli operatori (co. 2 lett. e n. 1 ss):
– muniti della certificazione di parità di genere (art. 46 bis Dlgs 198/2006 – c.d. codice pari opportunità) o di imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;
– che risultano in grado di offrire un adeguato e funzionale servizio agli utenti consentendo l’accesso agli impianti a soggetti affetti da disabilità o che comunque hanno realizzato le loro opere con il minore impatto ambientale possibile.
La previsione di questi criteri ha lo scopo di ridurre il più possibile la discrezionalità della P.A. nella scelta dell’operatore da preferire e di giungere in questo modo all’introduzione di parametri oggettivi per stabilire a chi attribuire il bene.
Inoltre saranno chiarite le condizioni ed i casi in cui potranno realizzarsi subingressi di ulteriori operatori nella stessa concessione (co. 2 lett. g).
Verrà fissata la durata massima delle concessioni, le quali non potranno durare per un periodo superiore a quanto necessario ad ammortare gli investimenti effettuati sul bene (co. 2 lett. e n. 7).
Con lo scopo di prevenire ed evitare il formarsi di posizioni monopolistiche il D.D.L. stabilisce il tetto massimo di concessioni che potranno essere attribuite allo stesso operatore (co. 2 lett. l).
Vengono previste anche misure volte a tutelare i precedenti titolari e tutti coloro che hanno utilizzato la concessione (nei cinque anni anteriori all’avvio della procedura selettiva) quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il nucleo familiare (co. 2 lett. e n. 5.2). Saranno anche stabiliti criteri per quantificare gli indennizzi da riconoscere a carico del concessionario uscente (co. 2 lett. i).
La riforma interviene anche al fine di introdurre paramenti volti a stabilire l’importo dei canoni di concessione; essi dovranno essere parametrati tenendo conto del pregio naturale e della redditività del bene (co. 2 lett. f).
CONCESSIONI DI AREE E BANCHINE (art. 5)
L’art. 5 del DDL prevede una riscrittura dell’art. 18 della legge 84/94 articolo, come da rubrica, volto a disciplinare le “concessioni di aree o banchine”. Tali previsioni, alla luce dell’ultimo comma della norma si applicano anche ai depositi e agli stabilimenti petroliferi e chimici allo stadio liquido nonché di altri prodotti affini situati in ambito portuale (co. 18).
La norma prevede l’introduzione di una apposita fonte governativa (un regolamento ex art. art. 17, co. 3, D.lgs 400/88 adottato con decreto del Ministero delle Infrastruttura di concerto con il Ministero delle Economia e Finanze) che stabilirà:
– criteri uniformi per l’assegnazione delle concessioni (co. 2);
– indicazione della loro durata (tetto massimo 10 anni);
– i soggetti che dovranno vigilare sul corretto svolgimento della procedura di selezione.
Coloro che intendono ottenere il bene dovranno presentare domanda all’Amministrazione territorialmente competente (Autorità di sistema portuale e ove non istituita l’Autorità marittima) presentando uno specifico piano di attività, assistito da idonee garanzie (anche di tipo fideiussorio), volto ad incrementare i traffici e la produttività del porto. Il richiedente dovrà dimostrare di essere in possesso di attrezzature tecniche-organizzative e della forza lavoro adeguata per il raggiungimento di tale obbiettivo (co. 8).
Il concessionario scelto dalla P.A. dovrà esercitare direttamente l’attività per la quale ha ottenuto il bene. La norma tutela la concorrenza prevedendo che il concessionario non può essere allo stesso tempo titolare di una seconda concessione nello stesso porto. Questo divieto non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale o nazionale tuttavia in questo caso la norma vieto lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali appartenenti allo stesso concessionario o a soggetti a questa riconducibili (co. 9).
Spetterà alla P.A. (Autorità di sistema portuale e ove non istituita l’autorità marittima) verificare la sussistenza in capo al concessionario dei requisiti che hanno giustificato l’attribuzione del bene al concessionario. Il venire meno di tali requisiti porterà la P.A. a revocare (ex art. 21 quinques LPA) la concessione al titolare. A cadenza annuale l’amministrazione dovrà vigilare sull’effettiva sussistenza di tali requisiti (co. 10 -11).
di:
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi&Avvocati