La procedura di dismissione della bandiera

PREMESSA

Per cercare di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina i Paesi occidentali stanno adottando misure volte a congelare i beni degli oligarchi russi (al presente link abbiamo chiarito la natura giuridica di queste misure).

Per superare gli effetti dannosi di queste misure molti armatori russi stanno mettendo in atto particolari “escamotages” volti a nascondere ogni loro legame con la Russia. La principale misura adottata consistite nel cambiare la bandiera delle loro navi (c.d. “dismissione della bandiera”). In questo modo, dimostrando che la nave non è di nazionalità russa, molte compagne sono riuscite a liberarsi dalle sanzioni inflitte.

Nel mese di marzo, anticipando l’irrogazione delle prime sanzioni, si sono registrati in tutto il mondo numerosi episodi di navi russe che hanno “dismesso” la loro bandiera. Tutto ciò conferma che non stiamo parlando di rari o sporadici episodi.

Anche se il principale scopo di queste procedure è quello di evitare sanzioni da parte dei Paesi occidentali, il cambio di bandiera non ha solo una finalità elusiva. Molteplici sono gli eventi che possono spingere il proprietario della nave a cambiare la bandiera.

Le ragioni possono essere:

• di carattere economico/fiscale. Frequenti sono i casi di iscrizioni nei registri di Stati quali Panama o la Liberia (c.d. bandiere ombra).

• la conseguenza della vendita ad un cittadino residente in uno Stato diverso

• di natura strettamente morale, come ad esempio nell’esigenza di evitare che la nave abbia un qualsiasi legame con uno Stato (altra ragione che spinge a dismettere la bandiera russa – c.d. “cancel culture”)

Il cambio della bandiera è un’attività lecita e di frequente applicazione negli affari commerciali. Essa è esplicitamente normata dal nostro codice della navigazione.

LA BANDIERA

La bandiera è uno degli elementi che identificano la nave. Essa costituisce il c.d. “genuine link” (legame sostanziale) che unisce la nave allo Stato cui batte la bandiera (art. 91 UNCLOS – convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare o convenzione di Montego Ba).

In passato si affermava che le navi costituivano parte del territorio dello Stato della bandiera indipendentemente dal luogo ove si trovavano con la conseguenza di essere sottoposte sempre alla giurisdizione e alla legge di quello Stato.

Col passare degli anni questo principio è andato ad attenuarsi restando operativo solo per particolari tipologie di navi, quali ad esempio quelle da guerra. Infatti, alla luce di quanto affermato dalla convenzione UNCLOS la nave, indipendentemente dalla bandiera, è sempre soggetta alla legge ed alla giurisdizione dello Stato costiero. Solo nel c.d. alto mare il principio del genuine link torna ad essere operativo.

La bandiera ha oggi lo scopo di indentificare la nazionalità della nave. In questo modo la nave sarà soggetta al particolare regime tributario dello Stato della bandiera.

Oltre a svolgere un fine identificativo, la registrazione ha un ulteriore scopo: per il tramite dell’apposita registrazione nelle modalità ex art. 146 c. nav. (le navi rientrano nella categoria dei c.d. beni mobili registrati) la nave potrà essere abilitata alla navigazione.

LA PROCEDURA PER CAMBIARE BANDIERA – c.d. dismissione

Per quanto riguarda il nostro Paese, per poter ottenere il cambio della bandiera è necessario fare richiesta all’amministrazione territorialmente competente e presentare richiesta per ottenere la dismissione della bandiera secondo quanto indicato dall’art. 156 c. nav.

La procedura di dismissione si distingue da quella dalla cancellazione dagli appositi registri in cui è iscritta. La differenza deriva dal fatto che i casi di cancellazione sono tassativi (art. 163 lett. a-d c. nav.) e per il fatto che essa ha natura essenzialmente amministrativa. La cancellazione non influisce sui diritti reali e di garanzia gravanti sul bene. Le ipotesi di cancellazione contemplate nel codice della navigazione sono:

• perimento – cioè venire meno degli elementi essenziali che contraddistinguono una nave. In questi casi la nave non ha più le caratteristiche di “costruzione adibita al trasporto per acqua” (art. 136 c. nav.)

• demolizione – operazione volta a distruggere la nave. La demolizione può essere volontaria (voluta dal proprietario – art. 160 c. nav.) o coattiva (imposta a seguito della perdita delle caratteristiche cui la nave è destinata – art. 161 c. nav.).

• perdita dei requisiti di nazionalità – venire meno dei requisiti indicati dall’art. 143 c. nav.: una nave è considerata italiana (batte la nostra bandiera) se appartiene per quota superiore a 12 carati ad una persona fisica o giuridica italiana oppure, pur di proprietà straniera, se gestita da una persona fisica o giuridica italiana.

• iscrizione in un registro straniero – iscrivere la nave in un registro straniero comporta la cancellazione dai nostri registri.

Una volta presentata la richiesta di dismissione segue un periodo di sessanta giorni ove gli interessati (es. un parente contrario al cambio della bandiera oppure un creditore che teme di vedere persa la nave) possono presentare opposizione. La dismissione potrà avvenire solamente una volta decorso questo termine di sessanta giorni e purché non sia stata presentata opposizione.

Per ragioni di urgenza il proprietario della nave può fare richiesta affinché la procedura di dismissione si concluda prima della scadenza di tale termine. Questa richiesta potrà essere concessa se non sono gravanti crediti o garanzie sulla nave e al deposito di una fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti pari al valore della nave.

Conclusa la procedura, se nulla osta alla richiesta del proprietario della nave l’Amministrazione procede alla cancellazione della nave dal registro ove è iscritta, ritira i documenti di bordo e dispone la dismissione della bandiera.

A questo punto si potrà procedere all’iscrizione della nave in un nuovo registro. Esso potrà essere di un altro Stato U.E. o di uno Stato extra U.E.. Occorre prestare attenzione al luogo in cui volgiamo iscrivere la nave in quanto molti Stati concedono questa richiesta solo ai cittadini residenti.

 Il nostro Paese impone ad esempio non solo la residenza italiana ma addirittura che il richiedente o il rappresentante designato sia residente nel luogo in cui si trova l’ufficio ove vogliamo iscrivere la nave (art. 147 c nav.).

Anche nel caso trattasi di navi adibite alla navigazione da diporto la residenza italiana è necessaria. Il richiedente – se non di nazionalità italiana – potrà procedere all’iscrizione nei nostri registri tramite elezione di domicilio presso l’Autorità Consolare dello Stato di appartenenza oppure tramite designazione di un proprio rappresentante che sia regolarmente domiciliato in Italia (art. 18 del Dlgs 171/2005 – codice della nautica da diporto).

Le navi adibite alla navigazione da diporto sono sottoposte ad un particolare procedura per ottenere la dismissione della bandiera (art. 21 Dlgs 171/2005). La procedura si distingue da quella prevista dal codice della navigazione.

Diversa è anche la modalità di iscrizione di queste navi negli appositi registri. Queste navi non sono iscritte nei registri ex art. 146 c. nav.. Il registro per queste tipologie di navi è l’ATCN (Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto), l’iscrizione avviene attraverso istanza presentata al c.d. STED (Sportello telematico del diportista).

Il registro ATCN si articola in due sezioni:

RID o RND – nel primo sono iscritte le imbarcazioni da diporto (cioè unità di lunghezza dai dieci metri fino ai ventiquattro metri). Nel secondo le navi (cioè unità di lunghezza superiore ai ventiquattro metri). I natanti (cioè unità da diporto a remi, a motore o a vela che non supera i dieci metri di lunghezza) non necessitano di registrazione.

 SISTE – contiene i dati di prima immatricolazione delle unità da diporto e di rilascio dei documenti di navigazione relativi alle unità da diporto già immatricolate

Per ottenere la dismissione della bandiera il richiedente deve presentare richiesta all’ATCN compilando un apposito formulario (necessaria è anche una marca da bollo del valore di 16 euro). Si precisa che ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 171/2005 la cancellazione può avvenire per:

 a) vendita del bene

 b) demolizione

 c) passaggio alla categoria delle imbarcazioni o a quella dei natanti

d) passaggio ad altro registro

 e) perdita effettiva o presunta del bene

Nei casi di vendita all’estero (lett a) e iscrizione in altro registro (lett d) il proprietario della nave deve effettuare apposita richiesta tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso.

Presentata la richiesta il conservatore unico rilascia il nulla osta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Trattandosi di attività ad istanza di parte. Il silenzio della P.A. è da intendersi come silenzio assenso (art. 20 L.P.A.).

di:
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati