LA SUCCESSIONE DEI BENI (MOBILI) DI VALORE STORICO E ARTISTICO
La direttiva U.E. sulla prestazione energetica nell’edilizia (c.d. “direttiva case green”)
Il Comandante della nave ed i suoi poteri ai sensi del Codice della Navigazione
La sdemanializzazione tacita
Gli abusi edilizi la commerciabilità degli immobili da essi gravati
L’autorizzazione ex art. 146 del codice dei beni culturali
PREMESSA
Nel dicembre 2021 il Consiglio di Stato aveva rigettato il ricorso presentato da McDonald finalizzato ad aprire un suo McDrive vicino all’area archeologica romana delle Terme di Caracalla.
Il Consiglio di Stato aveva infatti ritenuto che la società americana non avesse presentato le dovute autorizzazioni per effettuare i lavori sull’area in questione (per approfondire sulla sentenza clicca qui).
La pronuncia pone l’attenzione sui requisiti effettivamente necessari – e da richiedersi all’Amministrazione – per realizzare progetti edilizi in zone che presentano valori storici, artistici o archeologici (c.d. beni culturali) oppure valore paesaggistico (c.d. beni paesaggistici).
Il nostro ordinamento offre ampia tutela a tali beni.
Condivisa una prima valutazione circa gli aspetti di rilevanza penalistica (link), la integriamo con le seguenti considerazioni attinenti a profili amministrativistici.
L’AUTORIZZAZIONE EX ART 146 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI
L’autorizzazione che stiamo analizzando però è uno (non l’unico!) dei documenti necessari che bisogna presentare in caso di lavori in aree di rilevanza culturale o paesaggistica. Oltre all’autorizzazione è necessario un titolo edilizio che ci possa legittimare ad intraprendere i lavori (es. permesso a costruire).
La procedura per effettuare lavori che incidono su un bene culturale o paesaggistico è specificamente disciplinata dal D.lgs 42/04, c.d. “Codice Urbani” o Codice dei beni culturali o paesaggistici.
L’art. 146 del presente codice impone che il privato, per effettuare queste tipologie di lavori, sia munito di un’apposita autorizzazione che viene rilasciata dall’Amministrazione competente a seconda che il bene appartenga allo Stato o ad altro Ente.
Gli interventi per i quali si richiede l’autorizzazione però hanno un limite: i lavori non possono distruggere o introdurre modifiche che rechino pregiudizio al bene.
L’autorizzazione ha una durata massima di 5 anni. Una volta scaduta deve essere chiesta una nuova autorizzazione.
L’autorizzazione non è necessaria (art. 149) per:
– Interventi di manutenzione e restauro che non comportano una alterazione dei luoghi
– Attività agro-silvo-pastorale
– Taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, conservazione o antincendio dei boschi
LA PROCEDURA AUTORIZZATIVA
L’autorizzazione è ottenuta tramite domanda da presentare alla P.A..
Depositata l’istanza segue la fase istruttoria in cui l’Amministrazione valuta e verifica i requisiti e presupposti della stessa; è in questa fase che la P.A. richiede il parere della Soprintendenza per i beni culturali.
Conclusa questa fase:
Se ci sono i presupposti:
• La P.A. rilascia l’autorizzazione al richiedente.
Se non ci sono i presupposti:
• La P.A. potrà indicare come procedere per regolarizzare la domanda (procedura ex art. 10 bis LPA). In questo caso, se la domanda non viene regolarizzata secondo le prescrizioni indicate, essa è da intendersi rigettata
• La P.A. rigetta la domanda
In forza del principio di trasparenza dell’Amministrazione (art. 97 Cost. e 1 LPA) è possibile consultare presso l’apposito archivio online la lista delle autorizzazioni esistenti e la loro durata (art. 146, co. 13).
INTERVENTI PRIVI DI AUTORIZZAZIONE
Intraprendere opere e interventi in mancanza della descritta autorizzazione, darà luogo all’azione della PA che interverrà, anche in via cautelare ed urgente, disponendo il blocco dei lavori (art. 150).
di:
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati