Il congelamento dei beni: il D.lgs 109/2007

In questi giorni per cercare di fermare il conflitto tra la Russia e l’Ucraina molti Paesi occidentali, tra cui anche l’Italia, stanno adottando particolari misure volte a colpire gli “oligarchi” russi.

Queste misure, come possiamo ascoltare ai nostri telegiornali vengono chiamate con nomi vari: qualcuno le definisce come “sequestri” mentre altri come “confische”.

È necessario effettuare chiarezza al riguardo

PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE

– Col termine “sequestro” si identificano misure di natura cautelare che hanno la funzione di realizzare un vincolo di indisponibilità sulla cosa (sottrarla al suo proprietario ed impedire di utilizzarla). Il sequestro può avere natura penale -se la cosa proviene da reato o se è intrinsecamente pericolosa- oppure civile -se sottratta come garanzia per soddisfare un credito-.

Per poter sequestrare una cosa o del denaro è necessario che siano presenti i requisiti del “fumus” (“boni iuris” o “delicti”) cioè la probabile fondatezza della richiesta e del “periculum” cioè il danno che una parte può subire dall’utilizzo della cosa. 

– Col termine confisca si identificano quelle forme di prelievo da parte dello Stato di un determinato bene. A sua volta la confisca può avere natura:

  • Penale: prevista dagli arte. 240 c.p. la confisca è intesa come l’espropriazione da parte dello Stato di un bene perché utilizzato per commettere un reato o perché la sua creazione, utilizzazione o vendita costruisce reato.
    A sua volta la confisca può essere obbligatoria (il bene deve sempre essere confiscato) oppure facoltativa (il bene può essere confiscato)
  • Amministrativa: applicata come conseguenza della violazione di una sanzione amministrativa. Essa può essere applicata su delle somme di denaro o su una cosa (es. fermo di un veicolo)
  • Militare: prevista dal r.d. 1415/38 (legge di guerra e di neutralità) essa consiste nella cattura da parte dello Stato di un mezzo, che sia una nave, un aereo o dei beni apparteniti ad uno Stato nemico o in alcuni casi ad uno Stato neutrale neutrale. Questa legge e quindi queste forme di confisca possono operare solo se il nostro Parlamento dichiara lo stato di guerra nelle modalità dell’art. 78 Cost.

IL CONGELAMENTO DEI BENI

La misura che il nostro Paese sta utilizzando non è né il sequestro né la confisca. In realtà quello che stiamo ad oggi applicando è il congelamento dei beni secondo quanto disposto dal D.lgs 109/2007

Questo decreto legislativo (art. 2) mira a “congelare” i beni e le ricchezze delle persone o delle società per evitare che vengano finanziati il terrorismo o altre attività che possono minacciare la pace e la sicurezza delle persone.

L’Amministrazione competente, cioè il MEF, se ritiene che i beni possono essere utilizzati per finanziare queste attività, dispone con decreto il loro congelamento. Il decreto ha la durata di sei mesi

La violazione di quanto indicato dal decreto (come ad es. l’utilizzo del bene) può dare luogo (tranne salvo che con l’uso venga commesso un reato) al pagamento di una sanzione amministrativa (art. 13). 

L’ammontare delle sanzione può arrivare fino a 500.000 euro. La quantità della sanzione viene parametrata secondo quanto previsto dall’art. 13 ter.

Anche se intuibile a cosa ci stiamo riferendo, il D.lgs 109/2007 non definisce cosa si intende per “congelamento”, ma precisa (come spesso accade nel mondo del diritto) quali sono gli effetti e le conseguenze che scaturiscono dal congelamento.

Il congelamento (art. 5) mira ad evitare che i beni siano utilizzati dal loro proprietario.  Inoltre, questi beni non possono essere prelevati dall’Amministrazione. Si realizza quindi una vera e propria situazione di congelamento del bene. 

Alla cura e alla gestione dei beni congelati provvede l’Agenzia del Demanio personalmente o mendiate la nomina di un custode o di un amministratore (art. 12, co. 2)

COME POSSO DIFENDERMI?

Salvo che venga commesso un reato, le sanzioni previste dal D.lgs 109/2007 che l’Amministrazione può irrogare hanno natura amministrativa.

L’art. 14 precisa che i decreti sanzionatori adottati dalla P.A. sono soggetti alla giurisdizione del giudice ordinario e che competente, in via esclusiva, è il Trib. di Roma.

di:
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati