DDL n. 1402 – introduzione dei reati di omicidio e lesioni nautiche

Approvato dal Senato il DDL n. 1402 volto ad introdurre i reati di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche. (Il testo del DDL, così come approvato dal Senato, è consultabile qui).

Su 216 Senatori presenti 208 si sono mostrati favorevoli all’introduzione di questi nuovi reati, sei si sono astenuti e uno solo contrario. L’unico voto contrario è stato manifestato dal Sen. Gregorio De Falco, noto per aver coordinato le operazioni di soccorso a seguito del naufragio della Costa Concordia nel febbraio 2012.

Adesso spetterà alla Camera la votazione su questa proposta di legge.

Il testo di questa riforma era già stato presentato nel luglio 2019 ma solo adesso la proposta – approvata con una larga maggioranza dai nostri Senatori – sta per diventare legge.

Il DDL ha lo scopo di “arricchire i già esistenti artt. 589 bis e 590 bis del Codice penale, cioè i reati rispettivamente di omicidio e lesioni stradali, in modo da punire anche i naviganti che senza prestare la dovuta attenzione uccidono o feriscono altre persone

La riforma prevede di rinominare questi articoli in “omicidio stradale o nautico” e di “lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime” e di estendere così la portata di questi reati (introdotti con la legge 41/2016), ad oggi applicabili solo in materia stradale, anche in ambito nautico

Questa aggiunta ha molta importanza in quanto, nella materia penale, non possono essere estese automaticamente sanzioni penali a casi simili, essendo invece necessario un espresso intervento del nostro Legislatore.

Questo non vuol dire che in assenza della riforma gli omicidi o le lesioni nautiche non siano ad oggi punibili in Italia. Sono infatti comunque in vigore gli artt. 575 c.p. (se volontariamente uccido) o 589 c.p. (se colposamente uccido) o l’art. 582 c.p. (se ferisco). Trattasi però di disposizioni generali applicabili ad ogni tipologia di omicidio o lesioni e non esclusive per il mondo nautico

La riforma, alla luce della specialità della materia, interviene con lo scopo di colmare una sensibile lacuna

Come noto nei nostri mari (ma anche nei loro “fratelli minori” come i laghi o i fiumi) non ci sono strisce segnaletiche o cartelli indicativi di limiti di velocità. Però esistono comunque regole che le persone devono rispettare quando si pongono alla guida (o meglio al comando) di una nave da quella di piccole dimensioni fino ai grandi portacontainers.

Purtroppo ogni estate – periodo in cui i nostri mari sono altamente trafficati da ogni tipo di maritino – avvengono palesi violazioni delle regole che siamo obbligati a rispettare in mare (come quelle indicate negli articoli del COLREG 73 – Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare). 

Si può – purtroppo! – assistere a mancati rispetti delle precedenze, accosti a sinistra, velocità superiori ai 3 nodi in acque portuali o barche di piccole dimensioni in scia a traghetti. 

Fortunatamente questi episodi spesso non hanno conseguenze ma, al fine di tutelare le persone e punire questi marittimi non diligenti, si è ritenuto necessario arricchire il codice penale con l’introduzione di nuovi reati.

La necessità di questa nuova introduzione è stata probabilmente accentuata a seguito del tragico episodio avvenuto nell’estate 2021 dove una giovane coppia ha perso la vita a seguito di un sinistro nautico nelle acque del lago di Garda.   

di:
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati