La riforma in materia di reati contro il patrimonio culturale

Approvato dalla Camera e dal Senato il DDL Orlando-Franceschiniche prevede nuove pene per coloro che arrechino qualsiasi tipologia di danno a beni che presentano carattere storico, artistico o culturale.

L’entrata in vigore del DDL avverrà nel prossimo mese di aprile.

Questo DDL era già stato presentato alle Camere, nel 2018 durante la passata XVII legislatura (disegno di legge AS 2864), ma non era stato approvato. 

Alcuni episodi recentemente avvenuti, come l’imbrattamento di Palazzo Strozzi con la scritta “Jeff Koons marry me” o il versamento di ossido di ferro sulla Scala dei Turchi hanno sicuramente spinto nella definitiva approvazione di questo DDL. 

I sopraddetti due emblematici casi hanno confermato come le pene fossero troppo miti per quegli “incoscienti” che rovinino beni che rappresentano il nostro patrimonio culturale.

Avevamo già parlato di quali possono essere le conseguenze derivanti dal danneggiamento o imbrattamento di questi beni (clicca qua) quando questo DDL era ancora solo in discussione tra Camera e Senato.

Il nostro Legislatore, consapevole che oltre al danneggiamento vi sono anche altre “piaghe” che possono portare alla perdita di questi beni, come i furti o le esportazioni clandestine ha previsto l’introduzione di un nuovo titolo al codice penale (titolo VIII bis) composto di diciotto articoli volti ad offrire una tutela a tutto tondo per i beni che presentano valore storico-culturale.

Infine, per dare maggiore semplicità alla materia, il DDL abroga le precedenti disposizioni in vigore contenute sia nel Codice penale che nel Codice Urbani (Dlgs 42/04) in materia di tutela penale dei beni culturali. 

La situazione precedente poneva anche gli operatori di diritto nell’incertezza nell’individuare quale norma applicare in questi casi (codice penale? codice dei beni culturali? entrambi?).

La riforma dovrebbe superare tali difficoltà.

DI seguito l’illustrazione dei tratti salienti di questa riforma (per il testo completo clicca qui)

ART 518 bis c.p. FURTO DI BENI CULTURALI
Chi ruba un bene culturale, appartenente allo Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 927 a 1500 euro. L’autore del furto, secondo la norma, deve agire al fine di trarre profitto per se o altri.
Se il furto è aggravato da una o più circostanze previste dall’art. 625 c.p. (come ad esempio se il ladro agisce mascherato, con più persone o armato) la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 927 a 2000 euro.

ART 518 ter c.p. APPROPRIAZIONE INDEBITA
Appropriarsi, al fine di tratte un ingiusto profitto, di un bene culturale può portare alla reclusione da uno a quattro anni e alla multa da 515 a 1500 euro. Se l’autore del reato è il custode di un “deposito necessario” la pena è aumentata.

ART 518 quater c.p. RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI
Acquistare, ricevere, vedere o occultare un bene culturale o ancora aiutare altre persone a acquistare, ricevere, vendere o occultare un bene culturale, può comportare la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da 1032 a 1500 euro. Se il bene proviene da rapina o estorsione aggravate ex artt. 628, co. 3, o 629, co. 2, (ad esempio commesse da persona mascherata, da persone armate o da più persone) la pena è aumentata.
Questo articolo stabilisce anche, all’ultimo comma, che queste disposizioni si applicano anche le l’autore del reato non è imputabile (es. bambini con meno di 14 anni) o se manca una condizione di procedibilità.

ART 518 quinques c.p. IMPIEGO DI BENI CULTURALI PROVENIENTI DA REATO
Se i beni culturali, di provenienza delittuosa, vengono impiegati in attività economiche o finanziarie è prevista la reclusione da cinque a tredici anni e la multa da 6000 a 30000 euro. Pure in questo caso la norma è applicabile anche se l’autore non è imputabile o se manca la condizione di procedibilità.

ART 518 sexies RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI
Riciclare – cioè compiere attività che renando difficile comprendere la provenienza delittuosa del bene – comporta la reclusione da cinque a quattordici anni e la muta da 6000 a 30000 euro. Il secondo comma prevede che la pena è diminuita se il reato base (cioè il reato realizzato prima di riciclare in bene) prevede la reclusione inferire a cinque anni. Pure in questo caso la norma è applicabile anche se l’autore non è imputabile o se manca la condizione di procedibilità.

ART 518 septies AUTORICILAGGIO
L’autoriciclaggio – cioè compiere il reato base e poi agire al fine di impedire l’identificazione delittuosa – è sanzionato con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 6000 a 30000 euro. Se il reato base prevede la reclusione inferire a cinque anni la pena per l’autoriciclaggio è da due a cinque anni e da 3000 a 15000 euro. Non ci saranno conseguenze penali se i beni vengono destinati a uso o godimento personale.

ART 518 octies FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI
Formare una scrittura privata falsa (cioè un documento relativo a un bene culturale che possa ad esempio attestare la proprietà del bene) o distruggere una scrittura privata vera può comportare la reclusione da uno a quattro anni. Se viene fatto uso di una scritta privata formata, o alterata da altri, la reclusione è dagli otto mesi ai due anni e otto mesi.

ART 518 novies VIOLAZIONE IN MATERIA DI ALTERAZIONE DI BENI CULTURALI L’articolo punisce con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 2000 a 80000 euro chi immette sul mercato beni culturali o chi non presenta denuncia (ma che ne è obbligato come ad es. può essere il direttore di un museo, un custode o un agente di polizia), entro trenta giorni, dell’avvenimento di un atto di trasferimento di un bene culturale.

ART 518 decies IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI
Importare da un altro Stato un bene culturale senza le dovute autorizzazioni può comportare la reclusione da due a sei anni o la multa da 258 a 5165 euro.

ART 518 undecies USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI Esportare beni culturali senza la dovuta autorizzazione può comportate la reclusione da due a otto anni e la multa fino a 80000 euro. Se l’autore del reato è una persona che svolge l’attività di vendita al pubblico, o di esposizione di beni, sono previste anche le pene accessorie (ulteriori conseguenze penali) dell’interdizione dall’esercizio di queste professione e la pubblicazione della sentenza di condanna

ART 518 duodecies DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI
Distruggere, danneggiare o imbrattare un bene culturale comporta la reclusione da 25000 a 15000 euro. Per poter beneficiare della sospensione condizionale è necessario che l’autore del reato abbia rimediato al danno o all’imbrattamento del bene.

ART 518 terdecies DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
La pena è della reclusione da dieci a sedici anni se vengono compiuti atti di devastazione e saccheggio (cioè forme vaste e profonde, di danneggiamenti su una quantità indiscriminata di cose mobili e/o immobili).

ART 518 quaterdecies CONTRAFFAZIONE
Alterare o contraffare un bene culturale può comportare la reclusione da 3000 a 10000 euro. La sentenza potrà anche essere pubblicata su tre giornali con diffusione nazionale, scelti dal giudice. Inoltre, i beni contraffati devono essere confiscati ed è vietata la vendita di queste contraffazioni.

ART 518 quinquesdecies CASI DI NON PUNIBILITÀ
Non è punibile per contraffazione chi realizza copie di beni culturali indicando espressamente la loro non originalità.

ART 518 sexiesdecies CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
L’articolo prevede pene più gravi se l’autore del reato: cagioni un danno di notevole gravità; agisce come esercente di un’attività professionale, bancaria o finanziaria (in questo caso può essere prevista anche l’interazione dall’ professione e la pubblicazione della sentenza); è un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio o se persona finalizzata alla conservazione di beni culturali; agisce come membro di un’associazione per delinquere.

ART 518 septiesdecies CIRCOSTANZE ATTENUANTI
È prevista una riduzione della pena di un terzo se il danno, le conseguenze dannose o i vantaggi ottenuti, siano di particolare tenuità.

ART 518 duodevices CONFISCA
La riforma stabilisce anche la confisca del materiale di provenienza illecita nel caso del reato di esportazione di beni culturali. La confisca è sempre disposta in caso di patteggiamento. Se non è possibile confiscare il bene il giudice può disporre la confisca dei beni dell’autore del reato per un valore corrispondete al profitto tratto dal reato.

ART 518 undevices FATTO COMMESSO ALL’ESTERO
Norma che sanziona anche nel nostro paese comportamenti come quelli indicati negli articoli precedenti ma commessi all’estero.

di:
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati