LA SUCCESSIONE DEI BENI (MOBILI) DI VALORE STORICO E ARTISTICO
La direttiva U.E. sulla prestazione energetica nell’edilizia (c.d. “direttiva case green”)
Il Comandante della nave ed i suoi poteri ai sensi del Codice della Navigazione
La sdemanializzazione tacita
Gli abusi edilizi la commerciabilità degli immobili da essi gravati
Tutela Beni Culturali
Focus di dicembre 2021 – per ulteriori aggiornamenti clicca qui
PREMESSA
A Firenze il 14.12.2021 due facciate di Palazzo Strozzi sono state imbrattate con la scritta a
vernice spray “Jeff Koons marry me”.
Il nostro Paese, pieno di beni di rilevanza storico, artistico o paesaggistico, è vulnerabile alle
aggressioni di sconsiderati atti rischiando di essere irrimediabilmente deturpate e danneggiate.
Il tema, oltre al citato episodio fiorentino, si è riproposto a poca distanza con l’imbrattamento con
ossido di ferro della Scala dei Turchi nell’Agrigentino.
Seppure tali episodi non abbiano – per fortuna! – comportato effetti irreparabili è doveroso
rammentare le possibili conseguenze derivanti da tali condotte a danno di beni di rilevanza
storico, artistica, culturale o paesaggistica.
APPROFONDIMENTO
La legge tutela tanto i beni culturali quanto il paesaggio.
I beni culturali (art. 10 del D.lgs. 42/04) sono quelli che presentano interesse storico, artistico,
archeologico o etnoantropologico. Sono tali i palazzi storici, i musei, le chiese, le biblioteche e così
via.
Il paesaggio (art. 131 del D.lgs 42/04) è “il territorio espressivo di identità”. In passato il diritto
tutelava solo i “bei paesaggi”, cioè tutti i luoghi aventi valore estetico. Oggi il termine paesaggio è
inteso come morfologia del territorio. Esso comprende tanto il paesaggio naturale (luoghi non
costruiti) quanto il paesaggio artificiale (luoghi modificati dall’intervento dell’uomo).
Deturpare, danneggiare o distruggere un bene culturale-paesaggistico può comportare conseguenze
tanto dal punto di vista penale (reati) che civile (risarcimento).
DAL PUNTO DI VISTA PENALE
Sia il codice penale che il codice dei beni culturali puniscono questi comportamenti, e nello
specifico:
• art. 635, co. 2, c.p.: reato di DANNEGGIAMENTO se viene distrutto, disperso, deteriorato o
reso in tutto o in parte inservibile un bene di interesse storico o artistico; commettere reati di tale
tipologia può dar luogo alla reclusione da sei mesi a tre anni.
• art. 639 c.p.: reato di DETURPAMENTO se viene deturpato o imbrattato un bene che presenta
caratteristiche storico o artistico; commettere reati di tale tipologia può dar luogo alla reclusione da
tre mesi ad un anno e il pagamento di una multa da 1.000 a 3.000 euro.
Il danneggiamento e il deturpamento hanno un dato comune: sono delitti che si configurano solo se
l’autore del reato ha tenuto una “condotta dolosa”, ossia sappiano ciò che stanno facendo e lo
vogliano fare (coscienza e volontà del fatto che si commette). Se il danneggiamento o il
deturpamento sono avvenuti per colpa (negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di
specifiche regole cautelari) non si configureranno responsabilità penali.
• art. 733 c.p.: reato di DANNEGGIAMENTO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO o
ARTISTICO NAZIONALE se viene distrutto, deteriorato o danneggiato un monumento o altra
cosa propria di cui sia notevole il pregio. Tale comportamento è punito con l’arresto fino ad un
anno o al pagamento di un’ammenda non inferiore a 2.065 euro. Questo reato, a differenza dei
precedenti, è di tipo contravvenzionale e pertanto si configura sia per condotte dolose che colpose.
Perché questo reato sia punibile è però necessario che:
1) l’autore del reato sia il proprietario, detentore o possessore del bene danneggiato;
2) l’autore del reato sia consapevole che il suo comportamento arrechi un pregiudizio al patrimonio
archeologico, storico o artistico nazionale.
• art. 169 D.lgs 42/04: OPERE ILLECITE se viene demolito, rimosso, modificato, restaurato o
vengano compiute altre attività senza disporre di apposita autorizzazione rilasciata
dall’amministrazione. Il reato si configura solo in relazione ai beni culturali (ne sono esclusi quelli
paesaggistici). La sanzione per questi comportamenti sarà l’arresto da sei mesi ad un anno e
l’ammenda da 775 a 38.734,50 euro. Per porre in essere questo reato è necessario che il suo
autore abbia una relazione qualificata con il bene.
Nel caso in cui la condotta comporti l’alterazione di un habitat naturale, come nelle ipotesi in cui
venga inquinato un determinato ambiente, l’autore di tali comportamenti potrà essere punito
secondo quanto previsto dagli artt. 452 bis e seguenti del codice penale (c.d. reati ambientali).
DAL PUNTO DI VISTA CIVILE
Le conseguenza dal punto di vista civile possono essere di varia tipologia ma tutte volte ad
effettuare un risarcimento del danno derivante dal proprio comportamento
L’autore di questi comportamenti potrà rispondere:
- a titolo contrattuale se ha una relazione qualificata con bene (es. custode di un museo oppure un
archeologo in fase di restauro del bene) - a titolo extracontrattuale se non ha alcuna relazione con il bene (es. un passante)
LA PROPOSTA DI RIFORMA
Nel 2018 era stato presentato il disegno legge n. 2864 che avrebbe offerto una tutela penale a tutto
tondo per proteggere i beni culturali. Anche le ipotesi di danneggiamento e di deturpamento di tali
beni erano state considerate da questa ipotesi di riforma.
L’art. 518 novies c.p. avrebbe previsto l’introduzione di un trattamento sanzionatorio più rigido per
i danneggiamenti, deturpamenti o imbrattamenti su beni culturali; inoltre, l’art 518 decies avrebbe
previsto la possibilità di punire questi comportamenti anche se realizzati colposamente.
Nel mese di Marzo 2022 questo disegno di legge è stato approvato e questi articoli sono stati finalmente introdotti nel codice penale – per ulteriori approfondimenti e per il testo di questa riforma clicca qui
Per approfondire sul tema della tutela dei beni culturali clicca qui.
di:
Avv. Lorenzo Marranci – Avvocato presso Rocchi & Avvocati